Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 . / A 6 N A R C.C I 2 . T . S R I R B . A . G P . L T E D L REPUBBLICA ITALIANA R U A L B E . I A B D D R A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T T E A CORTE S0 0 9 8 0 " N A 1 T E I 3 S N R 1 ZIONE I E E . A Oggetto S T N E ' A SEZIONE TRIBUTI Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 22667/99 Cron. 1973 Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Stefano MONACI Ud. 05/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD GIULIANOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope2002 2470 legis;
-1- ricorrente
contro
PA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO NUCCI, che lo difende, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 107/99 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 15/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Aldo udienza del 05/06/02 dal Consigliere CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Tera- con sentenza n. 546/01/1998, respinse il ricor- mo, so proposto da NT PP avverso la cartella esattoriale emessa il 10 agosto 1995 e notificata- gli per l'Iperf 1990. Nel giudizio di appello il contribuente chiese dichiararsi l'illegittimità della cartella per la tardiva emissione, e compensarsi le spese proces- suali in considerazione del fatto che la cartella era stata oggetto, dopo il ricorso, di sgravio par- ziale. La Commissione tributaria regionale del- l'Abruzzo, con sentenza depositata il 15 luglio 1999, ritenne tardiva ed illegittima la cartella oltre il termine indicato dall'art. 36 bis emessa d. P. R. n. 448/98, а giudizio L'art. 28 della della Commissione, aveva operato un improprio tra- pianto di un istituto del diritto processuale, qua- le doveva considerarsi il termine ordinatorio, nel diritto tributario, in tal modo rendendo utilizza- bili i principi processuali in materia di termini, i quali escludowla decadenza, in presenza di termi- ne ordinatorio, solo se il termine sia stato proro- gato prima della scadenza;
né poteva invocarsi il termine di cui all'art. 17 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernente la riscossione delle imposte e non il controllo formale della regolarità delle di- chiarazioni. Per la cassazione della sentenza di appello, notificata il 6 agosto 1999 all'Ufficio imposte di- rette di Giulianova, ricorre il Ministero delle fi- nanze, in persona del ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto notificato il 30 novembre 1999 a mezzo posta, proponendo due motivi. Il con- tribuente resiste con controricorso notificato il 30 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d. P. R. n. 600/1973 n. 600 e 152 c.p.c.; si deduce che la na- tura ordinatoria del termine di cui all'art. 36 bis 28 1. 27 d. P. R. n. 600/1973, affermato dall'art. dicembre 1997 n. 449, non consentiva di ravvisare e che la Com-decadenza dell'amministrazione, una missione regionale aveva sul punto sostanzialmente confuso la disciplina dei termini processuali con quella di carattere sostanziale nella specie appli- cabile. Il cons. el. est. dr. Aldo Ceccherini Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d. P. R. n. 602/1973; si deduce che la disposizione citata, er- roneamente disapplicata dalla Commissione regiona- le, al primo comma regola espressamente l'iscrizio- ne a ruolo delle imposte liquidate in base alle di- chiarazioni presentate dai contribuenti, ponendo come termine da rispettare, a pena di decadenza, quello dell'art. 43 d. P. R. n. 600/1983 vale a dire il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono fondati. La natura ordinatoria del termine in questione, infat- ti, è dichiarata dall'art. 28 della 1. 27 dicembre 1997 n. 449, con norma di interpretazione autenti- che ha superato il vaglio di costituzionalità ca, (Corte costituzionale, ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117). In tal senso questa Corte si è già pronun- ciata dopo l'emanazione della norma di interpreta- zione autentica (Cass. 2 agosto 2000 n. 10134 ). Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge, e avendo l'appello investito anche altra - questione, di merito, che non può essere esaminata in questa sede la sentenza impugnata deve esser cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione, che nel decidere sulle diverse que- stioni proposte con l'appello, anche ai fini delle spese del presente giudizio, si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di accertamento delle imposte sui red- diti, in virtù della disposizione interpretativa, di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il primo comma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, deve essere inteso nel senso che il termine, in esso indicato, non è stabilito a pena di decadenza. ESENTE DA REGISTRAZIONEP. q. m. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA La Corte accoglie il ricorso;
cassa la senten: impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Al 2 s - (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) CANCELLIERE CL Arnaldo sang DEPOSITATO IN CANCELLERIA I CANCELLIERE C1 A Oggi 22 GEN 2003 Amaldo Casino Icons. tel. est. dr. Aldo Ceccherini