Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2772
CASS
Sentenza 29 ottobre 1998

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Ai fini dell'ammissibilità della revisione è del tutto indifferente che gli elementi probatori fossero preesistenti alla sentenza passata in giudicato, di cui si chiede la revisione, o che l'acquisizione della stessa non fosse tempestivamente offerta, per negligenza dell'imputato o del suo difensore; sicché ben possono qualificarsi elementi di prova nuovi o sopravvenuti, che rendono possibile la revisione, quelli che per qualsiasi causa risultino non acquisiti al processo, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, in ogni caso, se fossero stati apprezzati, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2772
    Data del deposito : 29 ottobre 1998

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