Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della revisione è del tutto indifferente che gli elementi probatori fossero preesistenti alla sentenza passata in giudicato, di cui si chiede la revisione, o che l'acquisizione della stessa non fosse tempestivamente offerta, per negligenza dell'imputato o del suo difensore; sicché ben possono qualificarsi elementi di prova nuovi o sopravvenuti, che rendono possibile la revisione, quelli che per qualsiasi causa risultino non acquisiti al processo, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, in ogni caso, se fossero stati apprezzati, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio dott. Giovanni Pioletti Presidente del 29.10.1998
1. dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 2772
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 07648/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Vara Calogero, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 27.11.1997 con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla stessa Corte di Appello in data 30.10.1995;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
osserva
Con sentenza del 27.11.1997 la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 30.10.1995, irrevocabile, con cui era stata confermata la condanna di Vara Calogero per violazioni edilizie.
Riteneva che l'istante avesse fatto riferimento ad elementi già esistenti negli atti processuali ed avesse invocato una causa estintiva del reato (condono edilizio) già valutata in sede di merito, sicché non sussisteva il requisito della novità della prova.
Proponeva ricorso per Cassazione il Vara denunciando violazione di legge e difetto di motivazione poiché era stato erroneamente ritenuto che in sede di merito fosse stata valutata la ricorrenza della suddetta causa estintiva dei reati.
In realtà, era stata prodotta solo una certificazione del sindaco attestante l'avvenuta presentazione di domanda di sanatoria ex legge n. 724/1994 e non le ricevute di versamento depositate in sede di revisione e costituenti prove nuove anche se, pur sussistenti al tempo del giudizio, non erano state portate a conoscenza del giudice.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
In tema di revisione ex art. 630 comma 1 lett. c), non è
consentito al giudice della revisione di rivalutare le prove che sono state oggetto di esame nel corso del giudizio di merito, se non nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza o dalla scoperta di nuove prove suscettibili di essere valutate in unione ad esse.
La nuova disciplina in subiecta materia ha un contenuto più ampio di quella prevista dal codice di rito previgente. "Invero, tra le formulazioni delle cause di proscioglimento, rispettivamente previste dall'art. 554 n. 3 c.p.p. 1930 e dall'art. 631 nuovo c.p.p. (richiamata dalla lett. C dell'art. 630) vi è una sostanziale diversità, di modo che, attualmente, il detto giudizio deve assumere un più esteso campo di indagine conoscitiva circa la possibile non colpevolezza, o meglio, l'innocenza del già condannato". (Cass. Sez. V 22.04.1992, Marro, RV. 191358). Conseguentemente è stato affermato che, "ai fini dell'apprezzamento dell'ammissibilità o meno dell'istanza di revisione, devono reputarsi nuovi e, comunque sopravvenuti - in senso lato - anche gli elementi di prova già a conoscenza dell'interessato alla revisione e finanche quelli già agli atti che, per mancata deduzione della parte ovvero per omesso uso dei poteri di ufficio ad opera del giudice, non vennero conosciuti o valutati. È del tutto indifferente, dunque, ai fini dell'ammissibilità della revisione, che gli elementi probatori fossero preesistenti alla sentenza passata in giudicato, di cui si chiede la revisione, o che l'acquisizione della stessa non fosse tempestivamente offerta, per negligenza dell'imputato o del suo difensore;
sicché ben possono qualificarsi elementi di prova nuovi o sopravvenuti e rendono possibile la revisione quelli che per qualsiasi causa, risultino non acquisiti al processo, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, in ogni caso, se fossero stati apprezzati, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato" (Cass. Sez. II 27.03.1992, Barisano, RV. 192251). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il concetto di novità non può, in ogni caso, prescindere dalla sussistenza di prove diverse da quelle comprese nel processo conclusosi con il giudizio precedente e che, quindi, non abbiano già formato oggetto di valutazione da parte del giudice. Nel caso in esame, l'istanza di revisione indica quale nuova prova, a sostegno dell'asserita ricorrenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio del condono edilizio e la conseguenziale declaratoria di estinzione dei reati, la ricevuta di un versamento della somma di L.
2.000.000 in favore del Comune di Vallelunga Pratameno, documento che, pur decisivo, non sarebbe stato in alcun modo preso in considerazione dai giudici di merito. L'assunto è infondato perché la Corte di Appello ha valutato l'incidenza probatoria della certificazione che l'imputato intendeva produrre ritenendola irrilevante in riferimento alla mancata produzione delle ricevute di versamento ed inoltre perché questa Corte, nell'ordinanza resa l'11.04.1996, ha affermato che "legittimamente è stata considerata irrilevante la certificazione prodotta poiché essa non contiene alcuna indicazione idonea ad identificare le opere edilizie abusive alle quali si riferisce e nulla attesta circa il versamento dell'oblazione". Ne consegue che la ricevuta di versamento, sebbene non prodotta, ha formato oggetto di espressa valutazione da parte dei giudici di merito, ritenuta incensurabile in sede di legittimità, sicché la richiesta nuova valutazione, vertendo su prove già apprezzate, non è ammissibile perché in contrasto con il principio della improponibItà per il giudizio di revisione di diverse e nuove valutazioni di dati conosciuti e valutati.
Il documento prodotto nel giudizio di revisione, sicuramente esaminato nel giudizio di merito, non presenta, quindi, il carattere della novità ed è inidoneo a giustificare un nuovo esame circa la ricorrenza della dedotta causa di estinzione dei reati. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998