Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
NA IA L A IT O L A IC L O L Aula A B 2 I -7 D OGGETTO: Espropriazione per 0 -1 1 0130 02 pubblica utilità - Occupazione ac- A 6 2 T quisiti va - Risarcimento dei danni S L RE E O - Prescrizione: decorrenza - Erro- D P 2 re di a: effetti 4 IM 6 .R. NOME DEL POPOLO ITALIA A P D . D 1 E B T PORTE SU RE N q E . b S fa E 2 2 SEZIONE PRIMA CIVILE t. r a composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12696/00. Dott. Angelo GRIECO Presidente 14565/00. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron.21193 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 2016 Ud. 22.4.02. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N T E N Z A Richiesta copia Stúdio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE.. per diritti €1.55 OT PIETRO, elettivamente domiciliato i 13 LUGC 2002 E in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 28, presso l'avv. Manilio Franchi, che unitamente all'avv. Tito Tor- nelli del foro di Lucca lo rappresenta e difende CANCELLERIA per procura speciale alle liti in data 10 maggio 2000 autenticata dal Consolato Generale d'Italia a Caracas (reg. n. 10982); ricorrente CANCELLER
contro
COMUNE DI CAMAIORE, in persona del sindaco Cri stiano Ceragioli, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via N. Ricciotti, n. 9, presso l'avv. Vincenzo 942 2002 Colacino, che unitamente all'avv. Carlo Barsanti lo rappresenta e difende per procura in calce al con- troricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firen- ze n. 1483 pubblicata il 29 novembre 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Vincenzo COLACINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del primo e del secondo motivo e l'acco- v a glimento del terzo motivo del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14 feb- braio 1986 TR IC conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca il Comune di Camaiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per l'occupazione di un terreno di sua prorpietà al Lido di Camaiore sul quale era stato costruito un parcheggio senza che al decreto d'occupazione d'urgenza fosse seguito alcun provvedimento espro- priativo. 2 Con sentenza del 26 maggio - 17 giugno 1993 il tribunale condannava il convenuto al pagamento del- la somma di £. 90.000.000, oltre interessi e rivalu tazione monetaria. Su gravame del Comune di Camaiore la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 29 novembre 1999, in riforma della decisione impu- gnata, rigettava la domanda. Premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il termine di prescrizione dell'a- zione risarcitoria non decorreva dall'irreversibile trasformazione dell'area occupata, avvenuta il 2 marzo 1977, allorquando l'opera pubblica fosse sta- ta realizzata durante il periodo di occupazione le- gittima, bensì dal termine finale dell'occupazione - coincidente con la data del 19 ottobre 1981 con riferimento all'avvenuta immissione in possesso del suolo occupato la prescrizione si era egualmente compiuta, sicché, in accoglimento della eccezione formulata dal Comune, doveva ritenersi tardiva la domanda proposta con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1996, non potendo l'attore giovarsi della proroga di un anno concessa dall'art. 5 della legge n. 385 del 1980, poiché tale proroga non ope- ma comportava l'emanazione dirava automaticamente 3 un concreto provvedimento amministrativo che nella specie non era mai intervenuta. Contro la sentenza ricorre per cassazione Pie- tro IC con un solo motivo. Resiste il Comune di Camaiore con controricor- so contenente ricorso incidentale condizionato affi dato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta preliminarmente la riunione dei ri corsi proposti contro la medesima sentenza. Il ricorrente principale denuncia la violazio- ne dell'art. 2935 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e afferma che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un grave vi- и л zio di motivazione non avendo considerato che il de creto di occupazione d'urgenza stabiliva che l'occu pazione del terreno destinato a parcheggio si sareb be protratta per la durata di cinque anni, sicché, essendo stato emesso tale decreto in data 26 agosto 1976, il termine quinquennale di prescrizione del- l'azione risarcitoria avrebbe iniziato il suo de- corso dal 26 agosto 1981, termine finale del perio- do di occupazione legittima e si sarebbe compiuto il 25 agosto 1986, con la conseguenza che erronea- 4 mente ne sarebbe stato ravvisato il compimento alla data della notificazione della citazione introdutti va del giudizio, che ha avuto luogo il 14 febbraio 1986, e ciò indipendentemente dall'operatività nel- la specie di ulteriori proroghe legali dell'occupa- zione legittima. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Camaiore in base alla considerazione che il vizio della sentenza impugnata denunciato dal ricorrente consisterebbe in un mero errore nel calcolo del ter mine di prescrizione in relazione alla data di no- tificazione dell'atto introduttivo del giudizio e non integrerebbe perciò gli estremi di un difetto di motivazione, ma, piuttosto, quelli di un errore di fatto non denunciabile per cassazione ma solo, eventualmente, con l'impugnazione per revocazione. L'eccezione non ha fondamento poiché l'errore di fatto revocatorio consiste nella erronea supposi zione, risultante dagli atti, dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempreché esso non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza abbia pronunciato. Nella specie si è, invece, verifi- 16 5 cato che il giudice di appello, chiamato a pronun- ciare sull'eccezione di prescrizione dell'azione ri sarcitoria promossa dal IC, dopo aver affer mato che il termine quinquennale ha iniziato il suo decorso dal 19 ottobre 1981 1 data di scadenza del periodo di occupazione legittima con decorrenza dal la data dell'immissione in possesso dell'area occu- pata - ha poi ritenuto inopinatamente che la prete- sa risarcitoria azionata con atto di citazione no- tificato il 14 febbraio 1986 si sarebbe estinta per prescrizione, non potendo trovare applicazione nel- la specie alcuna proroga legale dei termini di oc- cupazione legittima, incorrendo così nel vizio di una evidente contraddittorietà di motivazione su un m punto decisivo della controversia sul quale è cadu- ta la sua pronuncia. Conseguentemente il ricorso principale merita accoglimento e ciò consente di passare all'esame del ricorso incidentale condizionato. Il Comune di Camaiore denuncia, rispettivamen- te, la violazione dell'art. 329 cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata ignorato l'eccezione di giudicato interno, prospettata in comparsa conclu- sionale, secondo cui, in mancanza di impugnazione, avrebbe dovuto considerarsi indiscutibile il punto 2. relativo al termine iniziale della prescrizione, fissata dal tribunale nel 31 gennaio 1977, data della irreversibile trasformazione del fondo (primo motivo), la violazione dell'art. 2935 cod. civ. per non aver la sentenza impugnata individuato il ter- mine iniziale della prescrizione dell'azione risar- citoria nel momento della irreversibile trasforma- zione del suolo occupato (secondo motivo), e, infi- ne, la violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, con riferimento alle censure relative alla destinazione del suolo occupato, alla sua collocazione fuori del centro abitato e alla la determinazione del suo valore venale (terzo mo- tivo). Il ricorso incidentale dev'essere dichiarato i nammissibile per difetto di interesse, poiché il Co mune di Camaiore ha ottenuto in appello l'accogli- mento dell'eccezione di prescrizione da lui formula ta e, quindi, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, rimanendo totalmente vittorioso in giudizio, sicché, non essendosi verificata a suo carico alcuna soccombenza, neppure virtuale, egli potrà riproporre dinanzi al giudice di rinvio tutte le questioni che non sono state esaminate nella sen tenza cassata. le In conclusione, perciò, il ricorso principale merita accoglimento, e, previa dichiarazione di i- nammissibilità del ricorso incidentale condiziona- to, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale prov- vederà а riesaminare il punto relativo al computo del termine di prescrizione dell'azione risarcito- ria proposta dal IC, fornendo al riguardo congrua e corretta motivazione. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricor so principale, dichiara inammissibile il ricorso in cidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Ap 109T129,11 pello di Firenze cui rimette altresì la pronuncia 456T sulle spese del giudizio di cassazione. TOT. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002. A PRESIDENTE yulu Give IL CONSIGLIERE EST. Vikrove CORTE SUB AZIONE ALLIERE Bianchi Degreer Perla AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 24 2002 Serie 4. 48984 9.11 IL ELLIERE 44 DELLE NOV 002 vizi LI FILIPPO) Dott.ssa Ma Responsable vio Atti Giudiziari (D/ RACCICHINI)