Sentenza 6 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2001, n. 10880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10880 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC IT088 0/01 IN NOME L PORCSONALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 8306/99 MILEO Rel. Consigliere Cron. 23.500 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Natale Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente 257 SE N TENZA sul ricorso proposto da: M ilo domiciliato in ROMA VASCO CALOGERA, elettivamente DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CREMONA ANTONINO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 1894 DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, -1- iusta delega in atti;
- resistente - avversO la sentenza n. 831/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 27/10/98 R.G.N. 42/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. thic -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 aprile 1989 SC Calogera, premesso di essere titolare di assegno di invalidità siccome affetta da epilessia ed altre gravi infermità che puntualmente elencava, e che, malgrado la persistenza di tali patologie, detto beneficio le era stato ingiustamente revocato con provvedimento del 20 luglio 1985, chiedeva al Pretore di Agrigento una declaratoria di ripristino delle erogazioni a far data dalla revoca delle stesse. Resistente il convenuto INPS, il giudice adito, previa acquisizione di C.T.U., accoglieva la domanda con decorrenza fissata all'1 aprile 1989, Uileo sentenza, a seguito di appello delma la soccombente, veniva riformata dal Tribunale del luogo che, effettuata altra consulenza tecnica, con 1998, rigettava, tradecisione del 27 ottobre l'altro e per la parte che ancora interessa in l'istanza principale proposta questa sede, dall'assicurata. Ritenevano i giudici di merito, dopo avere preliminarmente disatteso una eccezione di improcedibilità della impugnazione formulata dalla SC, che il responso del proprio ausiliare, 3 correlato а conclusioni più ampiamente e correttamente motivate rispetto a quelle esposte dal C.T.U. di primo grado, e supportate da dati strumentali non acquisiti in precedenza, consentiva di adeguarsi a detto parere di non invalidità della assicurata, e pertanto di accogliere l'appello dell'Istituto con conseguente rigetto della domanda di ripristino dell'assegno. Avverso tale sentenza la SC ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a quattro motivi;
l'INPS ha depositato soltanto la procura, ma il difensore ha partecipato alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di impugnazione, che si Unileo ritiene opportuno delibare congiuntamente in quanto afferenti entrambi alla sussistenza e validità ○ meno della procura conferita dall'INPS al proprio difensore in grado di appello, e dunque a profili di procedibilità di quel giudizio, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 83 cod. proc. civile in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice di rito, deduce la nullità della sentenza del Tribunale per difetto di procura dei vari difensori dell'Istituto succedutisi nelle fasi di rappresentanza merito, nonché carenza di 4 sostanziale dell'Ente, soprattutto nel secondo grado. Le censure sono infondate. Quanto alla prima, non è dato rilevare alcun vizio procedurale nel senso prospettato dalla SC Calopera nel ricorso, m e emerge dagli alt: alles, che nel giudizio pretorile la procura ad litem fu ritualmente conferita dall'Istituto all'Avv. Amato per atto del notaio Moscatelli di Roma in data 23.12.1980, e che, per il grado di appello, la procura risulta del pari validamente conferita all'Avv. Astuto con atto del notaio Lupo in data 13.11.86, come da attestato scaturente dalla intestazione della sentenza del Tribunale di Agrigento;
laddove l'Avv. Russello, che compare successivamente durante l'attività processuale Wien espletata in detto grado, va considerato quale l'udienza di delegato dell'Avv. Astuto per riferimento, in mancanza di esplicita revoca della procura già conferita al predetto difensore. Per ciò che concerne la seconda doglianza, il Collegio rinvia alla diffusa, ampia motivazione in subiecta materia effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4666/1998, circa la e dinaturale coincidenza contestualità conferimento di poteri di rappresentanza 5 processuale e sostanziale della parte interessata, relativamente ai rapporti dedotto in causa, con l'attribuzione della procura speciale, motivazione alla quale, in difetto di specifiche argomentazioni integralmente si riporta acontrarie più valide, confutazione dell'avverso dedotto. Con il terzo mezzo di impugnazione la ricorrente, denunciando genericamente violazione 360, n. 5, cod. proc. civile, ne dell'art. specifica poi il contenuto e deduce che, nel caso è incorso nel vizio diin esame, il Tribunale motivazione della sentenza, per non aver delibato la richiesta di improcedibilità dell'appello per avvenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del proprio diritto al ripristino, da parte dell'Ente convenuto, dell'assegno di invalidità di مفضل cui alla domanda, con conseguente cessata materia del contendere. Anche tale motivo è infondato. consolidata giurisprudenza di Sul punto è questa Suprema Corte, né si profilano valide argomentazioni per discostarsene, che il riconoscimento dell'assegno di invalidità, effettuato dall'INPS in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario 6 concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell'Istitutodell'interesse assicuratore a vedere accertata, in maniera incontestabile e senza necessità di ricorrere all'esercizio dei poteri di autotutela, l'insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto, e quello dell'assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento, del pari incontestabile, del vantato proprio diritto. Di guisa che nessuna declaratoria di cessazione della materia del contendere si imponeva nella specie, essendo pendente il giudizio in sede ordinaria circa il pieno accertamento о meno del fondamento della pretesa, e dunque la richiesta مهند della ricorrente in tal senso deve ritenersi implicitamente rigettata (cfr., ex plurimis, Cass. 12 gennaio 1995, n. 293). Con la ricorrente,la quarta censura denunciando violazione dell'art. 360, n. 5, cod. procedura civile per insufficiente motivazione della sentenza, deduce che il Tribunale non ha fornito alcuna spiegazione sul privilegio accordato al parere del proprio consulente, rispetto alle diverse conclusioni raggiunte dal C.T.U. di primo 7 grado, incorrendo in tal modo nel vizio lamentato in quanto non è dato comprendere in base a quali argomentazioni la tesi dell'ausiliare è stata preferita, pervenendosi quindi al rigetto della domanda. La doglianza non ha pregio. laNon è dubbio che difetta di motivazione sentenza che, non cogliendo il contrasto tra consulenze tecniche disposte d'ufficio, anche se in gradi diversi, aderisca all'una od all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione tinles delle Tale procedimento comparativo, altre. peraltro, presuppone la identicità od omogeneità delle situazioni patologhe tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze, laddove esso non si impone nella ipotesi in cui, successivamente al primo accertamento peritale, intervenga un nuovo fattore morboso, non valutabile in precedenza, e determinante in ordine al responso demandato al nuovo ausiliare. Nella specie, ricorrendo la prima alternativa 8 evidenziata, il Tribunale non ha accolto apoditticamente la consulenza del proprio ausiliare, come si assume ex adverso, ma ha motivato adeguatamente e congruamente sulla preferenza così accordata, dopo un raffronto approfondito e rigoroso, soprattutto in ordine alla completezza, logicità degli specificità e accertamenti effettuati, tutti conclamanti, dopo meticolose analisi delle infermità, singolarmente e nel loro complesso, la non invalidità del soggetto nei limiti utili come per legge;
il che consente di ritenere che motivatamente i giudici di merito ne abbiano accolto le conclusioni finali e che, dunque, la sentenza si sottrae al controllo negativo di legittimità. Per quanto esposto, quindi, la decisione di merito non appare inficiata dalle violazioni di M iles legge e dai vizi prospettati dalla assicurata;
il ricorso va, pertanto rigettato. Non si effettuato alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto trattasi di controversia promossa per ottenere prestazioni previdenziali e la pretesa non è manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
9 La Corte: Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. Roma 23 aprile 2001. il Presidente: вилитий у тий Miles Il Cons. estensore: √. IL CANCELLIERE ё Depositata Cancelleria -6 AGO. 2001 Oggi, DLCAS IL CANCELLIERE M E R Phill 805 N E O 0 3 1 O 7 V G N 1 I 9 L L 9 O 5 9 V I 1 S 1 - N 8 - 7 0 E T N 0 I 2 10