Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11824 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1824/02 sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott Bruno SACCUCC G. N. 1482/00 Dott. Eugenio AMARI *Cron. 29433 Consiglier Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CAMPOR S ENT E NZA 81575 sul ricorso proposto da: in persona del suo amministratore F.LL AR SRL, unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO PERSIANI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO ORLANDO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
B 2002 1321 controricorrente -1- nonchè
contro
UFF ENTRATE VICENZA 1; - intimato avverso la sentenza n. 31/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 17/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ORLANDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di avviso di accertamento n. 105/90, notificato il 17-3-1990, dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Vicenza, avente ad oggetto l'accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini Ilor ed Irpeg da parte della F.lli Casaro s.r.l., quest'ultima ricorreva alla Commissione Tribu- taria di primo grado di Vicenza eccependo la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e per l'illegittimo ricorso ai criteri di presunzione. Con decisione n. 1107/92, l'adita Commissione di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo l'avviso del tutto carente di motivazione e illegittimo per difetto di prova. Proponeva appello l'Ufficio, mediante spedizione in data 26-9-1996 a mezzo servizio postale con raccomandata a.r., e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, dopo aver premesso che "il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio", accoglieva l'impugnazione, affermando che legittimamente l'Ufficio aveva proceduto all'accertamento sulla base di presunzioni semplici ma gravi, precisi e concordanti e che era ben possibile, nel caso in esame, la c.d. motivazione per relationem, essendo stato il contribuente messo in condizione di difendersi. Ricorre per cassazione, con tre motivi, la F.lli Casaro s.r.l.; ha partecipato alla sola discussione orale l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. della 1. n. 890/82 e degli artt. 22 e 24 D. Lgs. n. 546/92, e conseguente nullità del procedimento di appello e della sentenza. Si fa pre- sente, in proposito, che la notificazione dell'atto di appello, eseguita a mezzo del servizio postale, è stata effettuata presso persona diversa dal destinatario, con avviso di ricevimento non attestante la qualità di detta persona, cui il plico è stato consegnato;
si aggiunge che l'Ufficio non ha prodotto detto avviso di ricevimento, da depositare con il fascicolo al momento della costituzione in giudizio, e che non può certo essere ritenuto in proposito "sanante" il fax inviato alla segreteria della Com- missione Tributaria, con inesistenza, quindi, della notifica in questione, inammissibilità dell'appello e nullità della sentenza di secondo grado. Quanto, poi, al secondo profilo di censura del primo motivo si rileva che non sussiste l'inammissibilità in ordine alla costituzione dell'Ufficio nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92, avendo lo stesso Ufficio provveduto a depositare nella segreteria della Com- missione adita copia del ricorso con distinta della relativa spedizione a mezzo posta, integrando tale documentazione con l'avviso di ricevimento di cui sopra (come comprovato in atti). Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 32, 33 e 39 del D.P.R. n. 600/73, per avere ritenuto valida la motivazione per relationem dell'accertamento. Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione degli artt. 2717, 2727 e 2729 c.c., laddove è stato affermato che la omessa contabilizzazione dei ricavi risulta da elementi certi assunti nei con- fronti della ditta fornitrice. Riguardo al primo motivo, premesso che la notifica per mezzo del servizio postale, esperibile in te- ma di contenzioso tributario ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 546/92, come già sostenuto da questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 1605/89), non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfe- ziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ri- cevimento è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita, deve rilevarsi che in tale fattispecie (appunto notifica a mezzo posta) non è rinvenibile lo stesso rigore formale cui si ispira logicamente il legislatore in ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c. per "irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia". Nel caso in esame non vi è una procedura notificatoria, sostitutiva di quella ordinaria, che avviene per non essere stato rinvenuto il destinatario (nella casa di abitazione o nell'ufficio) o per rifiuto o incapacità di uno dei soggetti indicati nell'art. 139 c.p.c., bensì una notifica direttamente nei con- fronti del destinatario, con le particolari modalità di cui all'art. 8 della 1. n. 890/82. क Ne deriva che la mancata indicazione, sull'atto di ricevimento, della qualità del soggetto che riceve detto avviso, non inficia la validità della notifica a mezzo posta, dovendosi ovviamente presumere che l'Ufficiale notificatore, la cui attività fa fede fino a querela di falso, ha effettuato la relativa consegna a persona "collegata" con il destinatario. Pertanto è valida detta notifica nei confronti della "F.lli Casaro s.r.l._Rappresentante legale Casaro Maria Grazia, Via Strada Casale, 98. 36100 - Vicenza", pur se non sottoscritta da detta Casaro, per essere stato l'avviso di ricevimento in questione firmato da persona che implicitamente il notificatore ha ritenuto, tra l'altro, con l'indicazione "per c." precedente la sottoscrizione, legittimo consegnatario. In riferimento, poi, al secondo motivo deve osservarsi che, da un lato, per giurisprudenza costante di questa Corte, è stato ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento sulla base di quanto indicato nel processo verbale della Polizia Tributaria e che, dall'altro, la relati- va, indispensabile indagine che detto tipo di motivazione non ha inciso negativamente sulle dedu- zioni difensive del contribuente, è compito discrezionale del giudice di merito non sindacabile nella fase di legittimità, ove correttamente motivato, come nella sentenza impugnata. Infine, riguardo al terzo motivo, è da rilevare che lo stesso si profila inammissibile, a fronte della logica e più che sufficiente motivazione sul punto, in quanto prospetta un non consentito riesame degli elementi di prova addotti a carico della società contribuente. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali della N ' E 7 presente fase. 4 1 L K V I Y N
P.Q.M.
S I B N V N I S Y I T La Corte rigetta il ricorso. T ' O A % V 9 મ ન / N N 2 ' I / 1 9 V In Roma, il 22-3-2002 6 2 9 Il Presidente (асчист L'estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 HGO. 2002 IL CANCELLERE OT Innocenzo Batter IL CANCEL ERE C1 Ogg: Innocenze Battista