Sentenza 10 giugno 2011
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, richiesto dalla declaratoria di non esecutività del titolo e della restituzione nel termine per l'impugnazione della condanna contumaciale, deve decidere su quest'ultima solo dopo aver rigettato la questione relativa alla non esecutività del titolo.
Commentario • 1
- 1. i casi di nullità del decreto di rinvioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2011, n. 27099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27099 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/06/2011
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2133
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 31648/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN VITO, N. IL 01/01/1979;
avverso l'ordinanza n. 6/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MONREALE, del 10/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione nel termine. RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 giugno 2010 il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Vito AE, volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività del titolo costituito dalla sentenza n. 1781/07, emessa il 30 maggio 2007 dalla Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il 24 settembre 2007), nonché, la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Il Tribunale fondava la sua decisione sulle seguenti circostanze:
- dalla lettura della sentenza della Corte d'appello emergeva che l'imputato aveva eletto domicilio in Camporeale, via Bonura n. 35 (circostanza questa confermata anche dalla parte istante);
- l'ufficiale giudiziario aveva notificato l'estratto contumaciale della sentenza, a mezzo del servizio postale, presso il domicilio eletto;
- la notifica si era perfezionata a seguito della compiuta giacenza del plico depositato presso l'ufficio postale e non ritirato dall'interessato;
- dall'atto di avviso di ricevimento della raccomandata risultava che il destinatario era temporaneamente assente e che era stato immesso nella cassetta della corrispondenza del destinatario il prescritto avviso;
- era altresì stato dato l'avviso di deposito dell'atto giudiziario spedito con la citata raccomandata.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AE, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, in quanto, essendo risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, essa avrebbe dovuto essere effettuata mediante consegna al difensore;
b) violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, atteso che l'imputato ne' personalmente ne' tramite il difensore di fiducia, aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di restituzione nel termine.
1. Dalla relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale si evince che "l'impugnazione o l'opposizione tardiva" potevano essere proposte "solo dopo che il giudice dell'esecuzione avesse accertato l'esistenza del necessario presupposto", rectius l'esecutività solo apparente del titolo portato ad esecuzione.
Recependo nella sostanza la soluzione già fatta propria dal progetto preliminare del 1978 e prospettata in ambito giurisprudenziale, la Relazione al testo definitivo attribuiva all'art. 670 c.p.p., comma 2, "l'autonoma funzione dei due rimedi, che possono concorrere:
mentre in una sede si valuta l'esecutività del titolo al fine di giudicare se dar corso all'esecuzione o sospenderla, nell'altra la stessa valutazione è finalizzata alì accertamento dell'ammissibilità dell'impugnazione, senza che la prima decisione pregiudichi o condizioni la pronuncia del secondo giudice". Dai lavori preparatori si evince che il legislatore riteneva irragionevole conferire a giudici diversi "l'esame concorrente della stessa questione" e non "riservare l'accertamento della esecutività stessa al giudice suo proprio", "essendo l'ammissibilità dell'impugnazione una mera conseguenza della non esecutività del titolo".
Il giudice adito ai sensi dell'art. 670 c.p.p., quindi, è chiamato a controllare la validità del titolo esecutivo sia sotto il profilo dell'esistenza del provvedimento da cui trae origine che sotto quello della sua esecutività e, in tal modo, compie una verifica che è logicamente pregiudiziale rispetto alla soluzione di ogni questione che può formare oggetto della sua competenza.
2. Sotto il vigore del codice previgente si contestava la possibilità di proporre la richiesta di restituzione nel termine unitamente all'impugnazione tardiva o all'incidente di esecuzione. Si sottolineava, in particolare, l'incompatibilità logica delle due richieste. Colui che formula la domanda di restituzione nel termine si duole perché alla conoscenza legale del provvedimento non è corrisposta la conoscenza effettiva, pur essendo state compiute, conformemente alla previsione normativa, tutte le attività previste per i momenti successivi alla pubblicazione della sentenza o all'emissione del decreto penale oppure perché la conoscenza reale non ha coinciso con la possibilità concreta di esercitare l'impugnazione.
Colui che fa istanza affinché sia dichiarata l'esecutività solo apparente della decisione in esecuzione o da eseguirsi, invece, si duole del fatto che le specifiche formalità, successive all'adozione del provvedimento, siano mancate o non siano state validamente compiute.
La richiesta ex art. 175 c.p.p. presuppone, quindi, in linea generale, che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, mentre la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento.
3. Con la introduzione nel nuovo codice di rito dell'art. 670 c.p.p., si è voluto mettere ordine nella materia dei rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, inoltre, definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dar luogo a sovrapposizioni di decisioni incidenti, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto.
L'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è configurata come logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale solo nel caso di rigetto della questione relativa alla non esecutività del titolo.
4. Tanto premesso il Collegio osserva che il giudice dell'esecuzione, dopo avere analiticamente e puntualmente ricostruito la procedura di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 1781/07, emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 30 maggio 2007, e avere correttamente argomentato in ordine alla ritualità della notifica, avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 157 c.p.p., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione nel termine, avanzata in via subordinata.
Ricorre dunque l'ipotesi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s'accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell'esecuzione decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, che della valida formazione del titolo presuppone l'esistenza.
La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l'imputato che può rilevare solo ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, 21 maggio 2009, n. 29363 del 21/05/2009; Sez. 1, 8 gennaio 2010, n. 5781). Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e il rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale.
Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi deciso, in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011