Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, si può far luogo a confisca nei soli casi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato, ovvero quando si tratti di un oggetto la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, il cui porto, la cui alienazione siano previsti come reato. Non può pertanto procedersi a confisca di armi regolarmente detenute o portate, anche quando esse siano state adoperate per la consumazione del reato, oggetto della sentenza di "patteggiamento". (Fattispecie in tema di minaccia aggravata dall'uso di arma, regolarmente detenuta dall'agente).
Commentario • 1
- 1. Minaccia: se aggravata dall'uso dell'arma, non è obbligatoria la confisca dell'arma (Cassazione penale n. 28591/18).Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Nell'ipotesi di commissione del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (nella specie detenuta legittimamente dall'agente), questa non è soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui all' art. 6 l. n. 152 del 1975 , atteso che per “reati concernenti le armi”, anche in virtù dell'espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell' art. 240 c.p. , devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell'arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell'arma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/1999, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 26.4.1999
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Lucio Toth Consigliere N.1937
Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere N.22.145/98
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AB US, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza del Pretore di Modica del 2.2.1998. Visti gli atti consentiti, la sentenza denunziata e il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Sandro Occhionero e lette le conformi conclusioni del pubblico ministero;
considerato che con la sentenza impugnata il pretore, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. (modificata la originaria imputazione di maltrattamenti e dichiarato di non doversi procedere per remissione di querela per gli altri reati di percosse e ingiurie) ha applicato a US AB, con le generiche equivalenti e la diminuente del rito, la pena di lire 60.000 di multa per il delitto, perseguibile d'ufficio, di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612.1 e 2 c.p. (commesso in Modica in danno della moglie tra il maggio e il giugno 1995);
considerato che con la indicata sentenza il pretore ha disposto la confisca dell'arma e delle munizioni sequestrate all'imputato e che il AB ha proposto ricorso per cassazione contro questo capo della sentenza, per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 445 c.p.p. e 240 c.p.;
rilevato che il ricorrente ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che ai sensi dell'art. 445.1 c.p.p. il pretore non avrebbe dovuto disporre la confisca della rivoltella e delle relative munizioni:
- poiché la norma espressamente statuisce che la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento "non comporta... l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale",
- e perché nel caso di specie non ricorreva nessuna delle ipotesi che avrebbe legittimato la confisca dell'arma e delle relative munizioni, da lui regolarmente detenute e ricomprese tra quelle per le quali sono consentiti il porto e la detenzione;
rilevato che la norma, di cui è stata denunciata la violazione ha natura processuale, cosicché è consentito l'esame degli atti, dal quale risulta non controverso che l'arma e le munizioni erano detenute legalmente dal ricorrente;
rilevato che la citata disposizione (art. 445.1), per la particolare natura della sentenza, pronunciata a seguito di patteggiamento (connotata dall'assenza di un compiuto accertamento della responsabilità e dall'accordo tra le parti sulla pena, ammissibile solo per fatti criminosi di non particolare gravità) esclude che il giudice nel pronunciarla possa disporre la confisca facoltativa delle cose sequestrate;
rilevato che nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi di confisca obbligatoria:
- ne' ex art. 240.2 c.p., non costituendo la rivoltella e le munizioni sequestrate "prezzo del reato " (art. 240.2 sub n. 1) ne' cose, "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato" (art. 240.2 sub n. 2), - ne' ai sensi dell'art. 6 L. 22.5.1975 n. 152, che rende obbligatoria in ogni caso la confisca, anche delle armi di cui è consentito il porto o la detenzione in presenza di autorizzazione o dichiarazione, se si procede per "reati concernenti le armi", fattispecie che non ricorre nel processo in oggetto in cui l'uso dell'arma non è considerato come fatto autonomo costituente reato, ma come aggravante del reato di minaccia;
ritenuto, quindi, in ordine al secondo profilo di cui sopra, irrilevante nel presente procedimento l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla obbligatorietà o meno della confisca ex art.6 della L. 152/75, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e segg. c.p.p. (in senso contrario ad essa la sentenza citata dal ricorrente Cass. I n. 567 del 4.4.1997, rv 207.210, in senso favorevole le precedenti della stessa sezione, nn. 1. 101 del 4.5.1994, rv. 197.790, 6.66 3 del 2.2.1996, rv. 204. 336, e 6.88 2 del 6 7.1996, rv. 205.228);
ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dell'arma e delle munizioni, delle quali si ordina la restituzione al legittimo proprietario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla confisca dell'arma e delle munizioni, delle quali si ordina la restituzione al legittimo proprietario.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999