Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il termine libero di tre giorni, previsto dall'art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen., per la notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza all'imputato e al suo difensore può, al pari di tutti i termini stabiliti in favore di una parte, costituire oggetto di rinuncia, la quale è formalmente intervenuta quando il difensore ha rinunciato a sollevare qualunque eccezione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 19/06/1998
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N.3676
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giorgio Santacroce Consigliere N.15642/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- TT IV, nato a [...] il [...], avverso
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Udito il difensore, Avv.to Prof. Giovanni Aricò del foro di Roma;
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 23 dicembre 1997, La Corte di assise di Milano, dopo aver condannato all'ergastolo IV LO per omicidio volontario, lo ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistente il concreto pericolo di fuga in relazione ai contatti, anche di lavoro, dell'imputato all'estero che avrebbero potuto consentirgli di costituirsi una latitanza in un paese straniero.
Tale ordinanza non è stata immediatamente eseguita per la latitanza dell'imputato successivamente arrestato in Sud Africa donde, su sua richiesta, venne estradato in Italia, pervenendo all'aeroporto di Fiumicino, ove verme sottoposto alla misura coercitiva, in data 25 febbraio 1998.
In sede di riesame, e precisamente all'udienza fissata del 4 marzo 1998, il Tribunale di Milano, rilevato che l'avviso era stato notificato all'imputato in data 26 febbraio 1998 (cioè il giorno dopo del suo arresto) nelle forme di cui all'art. 165 cod. proc. pen., ha fissato la nuova udienza del 6 marzo 1998, alla quale il
LO ha rinunciato a comparire, mentre il suo difensore, presente, rinunciava a sollevare qualunque eccezione sul punto. All'esito di quest'ultima udienza, il Tribunale ha emesso la decisione di conferma della cautela restrittiva osservando:
- che la mancata tempestiva trasmissione di alcuni atti del procedimento non sottoposti, da parte del Pubblico ministero, ex art.291 cod. proc. pen., alla valutazione della Corte di assise, ma da questa esaminati e posti a fondamento della sua decisione, non determinava la perdita di efficacia della misura coercitiva perché, essendo ben noti alle parti quali emergenze dibattimentali, non poteva ritenersi leso il diritto di difesa ed era quindi irrilevante il momento in cui tali atti erano pervenuti al Tribunale che, comunque aveva avuto modo di esaminarli essendo stati prodotti in udienza dal Pubblico ministero,
- che dovevano ritenersi ammissibili anche le ulteriori produzioni dell'accusa relative ad elementi sopravvenuti a carico dell'imputato;
- che, quanto al merito, il concreto pericolo di fuga era desumibile dal comportamento dell'imputato che, trovandosi in Sud Africa al momento della condanna, non era rientrato subito in Italia, ma aveva atteso di essere individuato ed arrestato prima di prestare il suo consenso all'estradizione.
Avverso tale decisione, il LO, a mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza di motivazione, sia in relazione all'omessa notifica al ricorrente dell'avviso della data di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, sia in relazione all'omessa trasmissione degli atti indicati dall'art. 291.1 cod. proc. pen., secondo quanto imposto dall'art. 309.5 dello stesso codice.
Le doglianze sono infondate.
Ed invero, quanto alla prima, è da rilevare che il Tribunale, all'udienza del 4 marzo 1998, ha preso atto della irregolarità della notifica dell'avviso di udienza effettuata all'imputato con il rito degli irreperibili ed ha perciò fissato la nuova udienza del 6 marzo 1998, della quale il LO ha avuto regolare avviso. t vero che a quest'ultimo non è stato concesso il termine minimo di tre giorni previsto dall'art. 309.8 cod. proc. pen., ma è anche vero che, come per tutti i termini stabiliti in favore di una parte (art. 173.3 cod. proc. pen.) è consentita la rinuncia a tale termine, la quale è
formalmente intervenuta allorché il difensore ha rinunciato a sollevare qualunque eccezione sul punto.
Quanto, poi, alla seconda doglianza, va innanzi tutto precisato che, nel richiedere l'emissione di misura cautelare, dopo la pronuncia della sentenza di condanna, il Pubblico ministero non può avere alcun obbligo di allegazione degli atti che pone a base della richiesta per il semplice fatto che tutti gli elementi dell'accusa, venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione già al momento della sentenza di condanna, sono ormai acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e dei difensori. Non può quindi ritenersi applicabile l'art. 291.1 cod. proc. pen. e l'ulteriore conseguenza è che l'obbligo di trasmissione al
Tribunale del riesame degli atti posti a base del provvedimento impositivo della misura coercitiva non può riguardare l'imputato e i suoi difensori, che hanno piena conoscenza di tutti gli atti del procedimento, e sono quindi in grado di approntare tutte le difese del caso, ma solo il giudice, alla cui cognizione è sufficiente che gli atti sui quali potrà e dovrà fondare il suo convincimento giungano prima della decisione. Nessun termine dilatorio è infatti previsto per il giudice, tanto è vero che entrambe le parti hanno la facoltà di sottoporre al suo esame, fino all'udienza conclusiva del procedimento, eventualmente integrando gli atti già trasmessi, tutti gli elementi che ritengono opportuno far conoscere, sempre che siano utili ai fini della decisione.
Per le considerazioni che precedono, la sanzione della perdita di efficacia conseguente alla mancata trasmissione degli atti al giudice del riesame non può che riguardare esclusivamente quelli relativi agli elementi sopravvenuti a favore dell'imputato che questi e i suoi difensori potrebbero non conoscere e che vanno sempre sottoposti alla cognizione del giudice in applicazione del principio del favor libertatis.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione facendo rilevare:
- che erroneamente il Tribunale aveva condiviso il provvedimento della Corte di assise, la quale aveva dedotto il pericolo di fuga, non da fatti concreti, ma principalmente, se non esclusivamente, dalla gravità del reato e dall'afflittività della pena inflitta;
- che l'indubbia carenza di elementi concreti non poteva essere colmata con il richiamo a condotte successive, interpretate univocamente contro il ricorrente e senza l'esame della sua personalità e la verifica della sua effettiva volontà di sottoporsi anche alle misure restrittive disposte dall'Autorità giudiziaria italiana, nonostante l'oggettiva possibilità di affrontare la procedura di estradizione, il cui esito si prospettava favorevole. Anche queste censure sono infondate.
Il Tribunale, invero, ha correttamente dedotto il pericolo di fuga (cui indubbiamente il LO avrebbe potuto essere indotto anche considerando l'estrema gravità della pena inflittagli) da fatti concreti e precisamente dal comportamento tenuto dall'imputato che, trovandosi all'estero per ragioni di lavoro, non solo non è rientrato in Italia alla data prevista, ma ha anche tentato di sottrarsi alla cattura (avvenuta solo dopo che la polizia sudafricana, su indicazione di quella italiana, ebbe a pedinare l'avv.to Mario Murgo e tal Pietro Carbone, giunti a Johannesburg la mattina del 21 febbraio 1998 evidentemente per incontrare il LO) utilizzando un passaporto sudafricano e registrandosi al suo albergo con il falso nome di "Mr. A. UM.
In ogni caso, l'interpretazione dei fatti cui ha aderito il Tribunale è pienamente coerente con le risultanze processuali ed esente da vizi logici o contraddizioni, sicché il suo giudizio, espresso, peraltro, in aderenza ai principi di diritto vigenti in materia, non può essere in alcun modo sindacato in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998