Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3676
CASS
Sentenza 10 giugno 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il termine libero di tre giorni, previsto dall'art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen., per la notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza all'imputato e al suo difensore può, al pari di tutti i termini stabiliti in favore di una parte, costituire oggetto di rinuncia, la quale è formalmente intervenuta quando il difensore ha rinunciato a sollevare qualunque eccezione sul punto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1998, n. 3676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3676
    Data del deposito : 10 giugno 1998

    Testo completo