Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
2 7 O - 0 L 1 L - 8 O 2 B PUBBLICA ITALIANA L E I D D 2 4 A L ORTE SUPREMA D04453/0 1 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . T R S . O P . P D M ® I l l a A . B b a t E 2 T 2 N . t E r Composta dagli Lll.mi Sigg.ri Magistrati: S a E R.G.N.10473/99 Dott. Mario CORDA Presidente 13713/99 Cons. Relatore' CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron.9659 Rep. 1510 Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Dott. SE Consigliere DI AMATO Ud. 02/02/01 Consigliere OGGETTO:espropriazione Dott. Paolo GIULIANI pi ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COMUNE di ALTAMURA, in persona del Sindaco p.t. prof. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Vito Plotino, elettivamente domiciliato in Roma, per diritti L 2.8. MAR. 2001 piazza Giovine Italia n.7, presso l'avv. Giuseppe IL CANCELLIERE Papalepore (c/o studio avv.prof. Anna RI di Roberto), che lo rappresenta e difende giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE e LI AR PINTO, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliato in Roma, via Scandriglia n. 7, presso Richiesta copia studio dal Sig. BuCCARELLI l'avv. Anna RI Buccarelli, che lo rappresenta e 3000 per cliritti 14 GIU.2001 6/295 il 1 IL CANCELLIERE 2001 ARABINA 3 difende unitamente agli avvocati Pasquale e Raffaele Caso giusta delega in atti;
controricorrenti ricorrenti incidentali avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n.1023 del 17/26.11.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; Udito l'avv. Giuseppe Papaleplepore per il Comune e l'avv. Pasquale Caso per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Con sentenza 7.6/13.7.91 il tribunale di Bari, decidendo sull'opposizione alla stima della indennità d'esproprio proposta da SE PI e AR LI, condannava il Comune di Altamura a pagare agli opponenti la somma -rivalutazione compresa di lire 618.146.977 per indennità d'esproprio e quella di lire 157.531.481 -anch'essa rivalutata- per l'indennità di occupazione oltre, per entrambe le voci, gli interessi legali dall'epoca dell'esproprio al soddisfo. Con sentenza 17/26.11.98 la Corte d'appello di Bari, decidendo sul gravame proposto dal Comune di Altamura che -a quanto risulta dalle conclusioni 2 Caf riportate nell'epigrafe della sentenza- chiedeva ridursi l'indennità di esproprio a lire 505.810.223, già rivalutata e quella d'occupazione anch'essa già rivalutata a lire 79.405.275 (in considerazione della durata di 1146 giorni, anziché di 5 anni, dell'occupazione stessa) e con corrispondente riduzione degli interessi legali, calcolava ai sensi dell'art. 5bis 1.s. 359/92 l'indennità d'esproprio, determinandola in lire 220.881.520 che rivalutava dal gennaio 1982 alla data della sentenza, portandola così a lire 621.028.769 e, confermata in 5 anni la durata dell'occupazione, liquidava una indennità di lire 55. 220.375 che rivalutava dal gennaio 1982 alla data della sentenza in lire 155.257.157. La rivalutazione, osservava la sentenza d'appello, era già stata riconosciuta dal giudice di primo grado, la sentenza non era stata, sul punto, impugnata e le somme dovevano essere ulteriormente rivalutate, quindi, alla data della pronuncia d'appello, come del resto -sempre secondo le conclusioni in epigrafe riportate- avevano chiesto gli espropriati. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Altamura avanzando, con atto notificato il 19.05.99, tre motivi di censura. Si sono costituiti, resistendo con controricorso notificato il 28.06.99, SE PI e AR LI che propongono, a loro volta, un motivo di impugnazione incidentale. Sia il ricorrente principale che i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. Motivi della decisione 3 Caf La questione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di idonea procura, sollevata dai ricorrenti incidentali non è fondata, dal momento che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la procura a a margine del ricorso va integrata con il contenuto del ricorso a cui accede e l'eventuale genericità del mandato trova quindi nel ricorso la propria specificazione. La censura di violazione degli artt. 297 e 307 cpc, proposta dai ricorrenti incidentali, per aver la sentenza impugnato escluso la estinzione del processo, nonostante che, tra la declaratoria di estinzione del giudizio amministrativo di impugnazione del decreto d'esproprio ed il ricorso in riassunzione proposto dal Comune fosse intercorso un lasso di tempo superiore al semestre, deve essere esaminata per prima, dato il carattere pregiudiziale che riveste. La censura di violazione delle richiamate norme processuali va esclusa, per l'assorbente motivo che non sussisteva alcuna ragione di pregiudizialità della causa amministrativa di annullamento del decreto d'esproprio e la causa di opposizione alla stima proposta dai proprietari. La previsione, che discende dall'art. 4 del r.d. 2248/1865, di un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario comporta che, ove non sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'a.g.o. possa e debba esaminare la legittimità del provvedimento incidenter tantum, ai soli fini della decisione della causa. Nel caso, quindi, rientrava nelle funzioni del giudice adito l'esame del decreto d'esproprio, ai fini di una eventuale disapplicazione. Come gli stessi ricorrenti incidentali rilevano, al momento dell'ordinanza di sospensione (3.3.93) le altre cause amministrative erano da tempo definite. Caf. Conseguenza dell'inutilità della sospensione è l'insussistenza dei termini perentori di riassunzione invocati dai ricorrenti e l'inesistenza della causa di estinzione eccepita (Cass. 5790/93). In tal senso deve essere corretta la motivazione della impugnata sentenza, risultando superata, per l'effetto, anche la censura di vizio di motivazione. Col primo motivo del ricorso il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, l'ultrapetizione e la falsa applicazione di norme di diritto. Sostiene il Comune che, avendo il giudice di primo grado determinato il valore venale del terreno in lire 49.650/mq., stima che gli espropriati non avevano contestato, costituiva ultrapetizione la liquidazione operata dalla Corte d'appello sulla base di un valore venale di lire 67.460/mq.; ugualmente viziata, in conseguenza, la rideterminazione della indennità di occupazione sulla base di tale maggior valore venale. Occorre premettere che l'andamento della procedura, nel giudizio di opposizione alla stima in esame, è stato alquanto inusuale, in quanto si è articolato in due gradi di merito: ciò spiega perché sorgano questioni normalmente estranee alla materia. Tanto premesso, la censura è fondata. Il valore venale del terreno costituisce un fatto costitutivo della domanda attrice, la cui dimostrazione rientra, quindi, nell'onere probatorio della parte. Nell'accettare il valore venale stimato dal c.t.u. in primo grado, la parte ha quindi fissato un elemento di fatto che il giudice d'appello non può, in assenza di gravame, modificare in aumento, senza violare il principio della corrispondenza tra chiesto e 5 Cof pronunciato ovverosia senza operare -mutuando il concetto dalla procedura penale- una reformatio in peius. Col secondo motivo, si deduce che la sentenza d'appello era incorsa in un duplice errore nella applicazione del sopravvenuto art. 5bis della 1.s. 359/92, perché, da un lato, aveva considerato edificabile un terreno che invece, sino al sopravvenire della variante, era agricolo e perché, dall'altro, l'utilizzazione, come termini di comparazione, di prezzi relativi a compravendite intervenute molti anni dopo l'esproprio non era giustificato, né, dato il diverso andamento della svalutazione immobiliare e del costo della vita, era legittimo l'impiego di questi ultimi indici per rapportare i prezzi alla data dell'esproprio. La censura è, per parte, infondata e, per parte, assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso principale. Il Comune, infatti, non ha contestato né in primo grado né nell'atto d'appello, la vocazione edificatoria del terreno in questione, basata dal c.t.u. sulla inclusione del terreno in zona C, ovverosia in zona di espansione insediativa, secondo quanto prevede il d.m.
2.4.1968. La censura avrebbe potuto essere utilmente proposta -data la retroattività riconosciuta all'art. 5bis- solo deducendo che l'edificabilità riconosciuta dal c.t.u. si era basata su criteri di fatto e non sulla destinazione legale del terreno, mentre il ricorrente si limita ad affermare che il terreno era utilizzato a fini agricoli: circostanza del tutto inconferente. La censura relativa al carattere non omogeneo dei parametri istat utilizzati rimane, invece, assorbita dal rilievo che il maggior valore venale indicato dal 6 برة c.t.u. in grado d'appello non poteva essere preso in considerazione per il divieto di reformatio in peius. Col terzo motivo di censura si sostiene che la Corte territoriale, giudicando autonomamente, non poteva, in assenza di domanda, concedere la rivalutazione;
che, costituendo l'indennità d'esproprio debito di valuta, il maggior danno doveva essere dimostrato e non lo era stato. La censura è inammissibile perché il Comune non ha impugnato la sentenza di primo grado sul punto, ma nel proprio atto d'appello ha riconosciuto l'applicabilità della rivalutazione -ovverosia del maggior danno- chiedendo di determinare le indennità in minor somma, ma "già rivalutate". L'accoglimento del primo e, per quanto di ragione, del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio ad altra sezione della C.d.A. di Bari per provvedere alla determinazione, nei limiti consentiti dall'art. 112 in relazione all'art. 345 cpc, dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione spettanti ai proprietari espropriati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per le spese. Roma, 2 febbraio 2001 шой York Il Presidente H Sour. est. forFaye Coffaccia EPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 7 IL CANCELLERE IS Di ZO,Mana zo JL CANCELLIERE Oggi RI Di ZO UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Registrato in 29 MAG. 2001 versate £. 250.000 ain.25532 DUECENTOCINQUANTALLA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia EILIPPO) Responsabile Servifall Giudiziari (lire (Dr. M. RACO CHIM) 001