Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 1
Il termine per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero fissato in dieci giorni dall'art. 13, nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e portato a venti giorni dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non ha natura perentoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Cairoli 24, presso l'avv. Giuseppe Iurilli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di ROMA
- intimato -
avverso il decreto n. 3692 cron in data 16.3.2001 del Tribunale di Velletri.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 28.11.2000 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione di EA AN dal territorio nazionale perché sprovvisto di permesso di soggiorno. Si opponeva il EA con ricorso 4.12.2000 affermando di essersi trattenuto oltre il termine in attesa di assunzione presso una società in via di costituzione. Il Tribunale, con decreto 16.3.2001, disposta ed eseguita la notificazione di legge al Prefetto, rigettava il ricorso affermando che il decreto era stato legittimamente adottato posto che: A) il EA era irregolarmente presente nel territorio nazionale, B) il termine per richiedere il p.d.s. era perentorio, salvo casi di forza maggiore non ricorrenti nella specie (e tanto più che l'espulso neanche aveva avanzato la richiesta del permesso), C) non competeva all'AGO sindacare nel merito l'espulsione e la possibilità di rilasciare permesso in sanatoria.
Per la cassazione di tale decreto il EA ha proposto ricorso con atto notificato il 26.4.2001. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il EA denunzia violazione degli artt. 13 D.Leg. 286/98 e 737 c.p.c. per avere il Tribunale fatto riferimento ad una inesistente Legge 40/99 e per avere comunque deciso dopo il perentorio termine di 10 giorni. Entrambi i profili sono di totale inconsistenza, posto che l'erronea evocazione della legge 6.3.1998 n. 40 (brachilogicamente indicata come L. 40/99) non si scorge qual violazione di legge possa integrare e che il termine di 10 giorni per la decisione dell'opposizione di cui al comma 9 art. 13 D.Leg. 286/98 (termine portato a giorni venti dall'art. 12 della L. 189/02) non è in alcun modo perentorio.
Con il secondo motivo si denunzia nullità del decreto per mancata integrazione del contraddicono nei riguardi del prefetto: tale censura è frutto di evidente omessa lettura degli atti, posto che dal verbale di prima udienza 20.12.2000 emerge che il Giudice adito ebbe a disporre l'incombente d'ufficio della notificazione di ricorso e decreto al Prefetto, per la fissata udienza 24.1.2001, incombente al quale si diede corso con rituale notificazione al Prefetto di Roma il 10.1.2001.
Con il terzo motivo, infine, ci si duole della mancanza da parte del Tribunale di una valutazione del preminente interesse del EA a munirsi del titolo di soggiorno per ragioni di lavoro. La doglianza è del tutto inconsistente, avendo il Giudice del merito correttamente valutato che, non essendo stata neanche prospettata una causa di forza maggiore esimente dall'obbligo di richiedere l'immediato permesso di soggiorno e competendo alla sola P.A. la valutazione di ragioni di opportunità per accedere a richieste tardive (o di concedere permessi in sanatoria), non sarebbe stato onere dell'adito Giudice scrutinare sotto il profilo degli interessi in giuoco il decreto di espulsione. Avendo il Tribunale esattamente applicato i principi in materia dettati da questa Corte (da ultimo Cass. 8048/02 e 5918/02), ne consegue l'infondatezza del motivo. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2003