Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2008, n. 37060
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

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Massime1

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: La condotta del lavoratore esonera da responsabilità il produttore solo in caso di uso improprio ed anomalo della macchina
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    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed ha ridotto la pena a mesi 2 di reclusione, confermando la condanna, ivi compresa quella al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, di D.G. e G.L., nella qualità di soci ed amministratori della società rivenditrice di una macchina spargisale, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p. (per avere cagionato, con colpa consistita nella violazione dell'allegato, punto 1.4.3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, mettendo in commercio una macchina priva del dispositivo di sicurezza che impedisse a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2008, n. 37060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37060
Data del deposito : 12 giugno 2008

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