Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
Non costituisce valida elezione di domicilio la mera estrazione dei dati attinenti alla residenza effettuata dagli operanti di P.G. sulla base del documento identificativo dell'imputato, in mancanza di una dichiarazione resa con l'osservanza delle forme previste dall'art. 162, comma primo, cod. proc. pen., poichè, per effetto di questa disposizione, la dichiarazione di elezione di domicilio è un atto formale che deve essere raccolto a verbale o spedito per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 33992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33992 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 16/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 892
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 38446/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IL AT N. IL 09/01/1976;
avverso la sentenza n. 1829/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 22 maggio 2014, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano del 10 gennaio 2011, la Corte d'appello del capoluogo lombardo ha applicato all'appellante PI IM AT le circostanze attenuanti generiche ed ha conseguentemente ridotto a mesi cinque di reclusione la pena inflittagli in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e danneggiamenti, commessi in data 9 novembre 2008. Dopo avere rilevato l'infondatezza dell'eccezione in rito concernente il difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, nel merito, il Giudice d'appello ha stimato corretta l'affermazione della penale responsabilità di PI in ordine a tutti i reati contestatigli e, riconosciute al medesimo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena nei termini sopra indicati.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Eliana Capizzi, difensore di fiducia di PI AT, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale, per avere la Corte d'appello ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, laddove l'assistito aveva dichiarato il domicilio nel verbale di identificazione, sicché la notificazione dell'atto ex art. 415 bis c.p.p., veniva irritualmente compiuta presso il difensore.
2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di considerare che, diversamente dall'avviso di conclusione delle indagini, l'estratto contumaciale veniva notificato all'assistito, del tutto contraddittoriamente, nel luogo di sua residenza.
2.3. Vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico dei reati in imputazione.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Manifestamente infondate sono le censure in rito oggetto del primo e del secondo motivo.
5.1. Ed invero, a norma dell'art. 162 c.p.p., comma 1, la dichiarazione di elezione di domicilio costituisce un atto formale che deve essere raccolto a verbale ovvero spedito per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Ne discende che non può ritenersi costituire valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la mera estrazione dei dati attinenti alla residenza operata dagli operanti di P.G. sulla base del documento identificativo dell'imputato, in mancanza di una dichiarazione resa con l'osservanza delle predette forme (nel senso della formalità della dichiarazione v. Cass. Sez. 6, n. 33085 del 12/06/2003, Conte, Rv. 226665).
5.2. Ciò vale tanto più nel caso di specie nel quale, come si evince pianamente dal verbale di identificazione del 10 novembre 2008, PI non solo non dichiarava il domicilio ne' la residenza - dati che venivano estrapolati dagli operanti dal documento d'identità -, ma ammonito che, nel caso in cui non avesse eletto o dichiarato domicilio le notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore, lo stesso non rendeva nessuna dichiarazione sul punto e, per di più, si rifiutava di firmare l'atto.
Si appalesa dunque evidente come, nel caso in oggetto, non possa ritenersi compiuta da parte dell'imputato nessuna rituale dichiarazione di domicilio o di residenza, con la conseguenza che - in linea con gli avvisi dati dagli operanti all'atto dell'identificazione - la notifica al difensore risulta del tutto rituale e valida.
5.3. Nè l'irritualità della notifica può trarsi - come assume il difensore - dal fatto che l'estratto contumaciale sia stato notificato alla residenza dell'imputato.
Ed invero, nell'intervallo fra la prima e la seconda notifica, l'imputato risulta avere dichiarato in modo formale la residenza, segnatamente nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 2 marzo 2011, sicché alcuna contraddizione processualmente rilevante può desumersi dalle diverse modalità di notificazione di tali atti.
6. Completamente generiche sono poi le censure quanto al merito della decisione, con conseguente inammissibilità del motivo (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015