Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 33992
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Sentenza 16 giugno 2015

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Non costituisce valida elezione di domicilio la mera estrazione dei dati attinenti alla residenza effettuata dagli operanti di P.G. sulla base del documento identificativo dell'imputato, in mancanza di una dichiarazione resa con l'osservanza delle forme previste dall'art. 162, comma primo, cod. proc. pen., poichè, per effetto di questa disposizione, la dichiarazione di elezione di domicilio è un atto formale che deve essere raccolto a verbale o spedito per telegramma o per lettera raccomandata con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 33992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33992
    Data del deposito : 16 giugno 2015

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