Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4752
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Sentenza 3 aprile 2002

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L'autorizzazione a chiamare un terzo nel processo (art. 269 cod. proc. civ.) rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore, sicché la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4752
    Data del deposito : 3 aprile 2002

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