Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
L'autorizzazione a chiamare un terzo nel processo (art. 269 cod. proc. civ.) rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore, sicché la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato DOMENICO ARLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO GIULIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AP NO, DI IA IDA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/98 del Giudice conciliatore di PESCARA, depositata l'11/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 giugno 1998 il giudice conciliatore di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da RU SA e ID Di CO, condannava NG IZ al pagamento della somma di L. 669.300 in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno subito a causa di infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di loro proprietà sito in Pescara, via Maestri del Lavoro n. 7, provenienti dall'unità immobiliare sovrastante di proprietà del IZ.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte soccombente deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, rilevandosi che all'udienza del 24 novembre 1994 il giudice conciliatore, non essendo comparse le parti, aveva rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla successiva udienza dell'8 giugno 1995, poi rinviata di ufficio al 9 novembre 1995, e che in tale sede detto giudice aveva nuovamente ed erroneamente rinviato la causa, per mancata comparizione delle parti, al 27 maggio 1996, sul rilievo che la precedente udienza era stata rinviata di ufficio, mentre avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Si deduce altresì che al termine dell'istruzione probatoria lo stesso giudice ha fissato l'udienza di discussione senza invitare le parti precisare le conclusioni. Il motivo è infondato. In relazione alla prima doglianza va osservato che dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte essendosi prospettato un error in procedendo, risulta che effettivamente all'udienza del 24 novembre 1994 il conciliatore rinviò la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti, alla udienza dell'8 giugno 1995; che peraltro l'udienza non fu tenuta in quella data, ma il successivo 9 novembre 1995; che in detta sede, non essendo comparse le parti, il conciliatore rinviò al 27 maggio 1996 a causa del disposto rinvio di ufficio dell'udienza fissata.
Tanto rilevato in fatto, va ricordato che nel procedimento dinanzi al conciliatore erano applicabili le norme del capo primo del titolo terzo delle disposizioni di attuazione del c.p.c., le quali non prevedevano, attese le esigenze di semplicità e di speditezza caratterizzanti tale procedimento, l'obbligo di una comunicazione formale dei rinvii di ufficio delle udienze istruttorie, disponendo soltanto l'art. 57 per il rinvio di ufficio dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che la comunicazione del rinvio ai procuratori costituiti poteva avvenire in qualsiasi modo idoneo a portare il fatto a loro conoscenza, anche diverso dalla comunicazione di rito, come l'affissione di avviso nella sala di udienza o in cancelleria (v. in tal senso Cass. 1992 n. 9736; 1986 n. 7074). Applicando tali principi alla fattispecie in esame e rilevato che non risulta in atti, ne' è stato dedotto dal ricorrente, qualsiasi elemento diretto a dimostrare che una comunicazione del differimento di ufficio era stata comunque effettuata nei confronti delle parti, deve ritenersi che del tutto correttamente il conciliatore abbia escluso la sussistenza dei presupposti per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ed abbia disposto un semplice rinvio ad altra udienza.
Per quanto attiene al secondo rilievo, va osservato che il ricorrente non ha alcun interesse a proporre la doglianza, avendo egli stesso dichiarato di non aver più partecipato alle udienze successive a quelle innanzi richiamate.
Con il secondo motivo, denunciando omissione, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, si deduce che la motivazione della sentenza impugnata non consente di discernere se il giudice conciliatore abbia basato il proprio convincimento sulla documentazione prodotta dagli attori ovvero sulla mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale. Si sostiene altresì che le circostanze capitolate per l'interrogatorio formale erano irrilevanti o inammissibili. Si rileva ancora che il giudice conciliatore non ha pronunciato sulla richiesta autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'impresa costruttrice, responsabile del funzionamento dell'impianto idrico.
Anche tale motivo è da disattendere, in tutte le sue articolazioni. Il profilo di censura rivolto a prospettare un mero difetto motivazionale è inammissibile, atteso che il ricorso per cassazione avverso le sentenze del conciliatore pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., nel testo di cui alla legge 30 luglio 1984 n. 399, è ammissibile nei limiti del contrasto con norme costituzionali in materie sottoposte a riserva assoluta di legge e con i principi regolatori della materia, ovvero per violazione di norme processuali, o ancora, sotto il profilo motivazionale, solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente o perplessa (v. per tutte Cass. 1999 n. 4384; 1997 n. 7155; 1997 n. 4275; 1996 n. 4011). Quanto agli altri rilievi contenuti nello stesso motivo, va osservato che la deduzione di irrilevanza o inammissibilità delle circostanze capitolate ai fini dell'interrogatorio formale è inammissibile per la sua assoluta genericità, e che parimenti inammissibile è la censura relativa all'omessa autorizzazione a chiamare il terzo in garanzia, richiesta dal convenuto alla prima udienza dinanzi al conciliatore: ritenuto invero che nella mancata concessione di un termine per effettuare detta chiamata, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui alla novella n. 353
del 1990, applicabile nella specie ratione temporis, va ravvisato un rigetto implicito della relativa istanza, è da ricordare che per consolidata giurisprudenza rientra nei poteri discrezionali del giudice adito concedere detta autorizzazione e che pertanto la relativa decisione si sottrae a sindacato in sede di legittimità (v. sul punto Cass. 1995 n. 710; 1990 n. 7688). Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002