Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
c.c. 68245 Oggetto Concess. governative. Iscrizione società al registro imprese. Rimborsi 1985-92.VINYINGINE A NOIZY 9 N V SIIS N V IA L 9061/9/90 ITA REPUBBLICA VINILVA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 'N 1 0 1 97 /03LA CORTE UP IM SNES IV 1. SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G.N.2447/00 Cron.22661 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 10/2/03 Dott. Guido Raimondi Consigliere 3. ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
Immobiliare G.B.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. - intimata- avverso la sentenza N. 1912/98 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 10.12.1998. COPTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPONE CIVILE 371 M. 68245 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.2.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per e per il 1'accoglimento del secondo motivo del ricorso rigetto del primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Su ricorso della Immobiliare G.B.M. S.p.A. (già s.r. 1.), depositato il 21.1.1995, il presidente del tribunale di Venezia ingiunse all'amministrazione delle finanze di restituire alla ricorrente la somma di Lire 39.500.000, versata complessivamente a titolo di tassa concessione governativa sulle società, oltre agli di interessi dalla data di ciascun versamento ed alle spese. 2.- Successivamente tribunale di Venezia, con il depositata il 22.4.1996, rigettando sentenza dall'amministrazione, confermòl'opposizione proposta il decreto ingiuntivo al e condannò 1' opponente pagamento delle spese di lite. 3.- La corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 10.12.1998, accogliendo parzialmente 1'impugnazione proposta dal ministero delle finanze e nel contraddittorio dell'appellata società, condannò 2 я 1' appellante alla restituzione dell'intera somma richiesta e stabilì che gli interessi legali dovuti su tale somma decorressero dal giorno della costituzione ravvisato nella data di ricezione, da partein mora, dell'ufficio, delle singole istanze di rimborso, così rigettando la domanda originaria di calcolo degl'interessi a decorrere dalle singole date di pagamento della tassa. Compensò, inoltre, interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio. 4.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il ministero delle finanze deducendo due motivi, cui non resiste l'Immobiliare G.B.M.. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo l'amministrazione ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 360, 1°co., n.3, c.p.c., l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, jus superveniens, con riferimento sia alla disposizione che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, sia al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle somme indebita- mente percette a tale titolo, stabilito nella misura Я 3 _ legale del 2,5% dal D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell' 11.12.1998). Sostiene quindi che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, dalla somma restituenda alla
contro
- parte deve essere detratta quella di Lire 500.000, cor- rispondente all'iscrizione dell'atto costitutivo;
che, gliinoltre, sulla somma residua dovuta a rimborso, interessi debbono essere calcolati al 2,5%, con decor- renza dalla presentazione dell'istanza di rimborso. 6.- La censura è infondata e deve essere rigettata, per le argomentazioni di seguito esposte. 7.- Preliminarmente, con riguardo alla possibilità di tener conto, nel giudizio di cassazione, delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, si osserva quanto segue.
7.1. L'amministrazione, attuale ricorrente, appellò la sentenza di primo grado, con cui il tribunale di Vene- respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, zia, l'aveva condannata al pagamento della somma chiesta a rimborso dalla società summenzionata, con gl'interessi al tasso legale dalla data dei singoli versamenti al saldo, deducendo, fra gli altri motivi e per quanto ancora interessa, l'erroneità sia della condanna a restituire interamente, cioè senza detrazione dei costi del servizio, il tributo (illegittimamente) versato da ہو detta società, sia della pronunzia concernente il tasso e la decorrenza degli interessi, in difformità dalle disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, specificamente dettate in materia fiscale. 7.2.- In virtù dell'impugnazione suddetta, sulle que- stioni relative alla misura del chiesto rimborso ed al è formato ilregime degli interessi moratori non si giudicato. Sussiste, altresì, l'interesse a ricorrere dell'amministrazione, essendo state respinte le relati- Ve doglianze dalla corte d'appello, esclusa quella concernente la decorrenza degli interessi di mora. 7.3.- E' dunque possibile, in questo giudizio, tener conto della norma invocata, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, giacché, come precisato al precedente punto 7.2, sulla misura del rimborso e degli interessi chiesti all'amministrazione non si è formato il giudicato, che altrimenti preclu- derebbe secondo costante giurisprudenza, che il collegio condivide (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica il riesame di dette questioni alla lucemateria) delle norme sopravvenute. 8.- Riguardo al primo profilo di questo motivo di ricorso, concernente la legittimità della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società مو 5 di capitali nel registro delle imprese, occorre premet- tere che, in virtù dell'interpretazione data agli arti- coli 10 e 12 della direttiva del consiglio 17 luglio delle1969 n. 69/335/Cee dalla corte di giustizia Comunità Europee, con sentenza 20.4.1993 (nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91), vincolante per il giudice italiano, la suddetta tassa è da ritenere illegittima (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 11230/1994, 2992/1994) per incompatibilità con tale direttiva, limitatamente mantenimento, ai versamenti cc.dd. "di rinnovo" ° di 19° co., D. L. 19 dicembre previsti dall'articolo 3, 1984, n. 853, convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, in quanto dovuti per ciascun anno solare successivo a quello d'iscrizione, senza alcun riferimento al costo del servizio. 8.1. - A seguito della citata sentenza 20.4.1993 della corte di giustizia europea, l'articolo 61, co.1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, fissò in Lire 500.000 la tassa forfetariamente dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese (tassa poi soppressa, a decorrere dal 1°.1.1998, in virtù dell'ar- ticolo 3, co. 138, legge 28 dicembre 1995, n. 549).
8.2. L'articolo 11, legge n. 448/1998 jus super- veniens invocato dalla ricorrente - intese disciplinare retroattivamente la restituzione delle somme versate in indicate nel citato eccedenza, rispetto а quelle relativamente agli anni articolo 61, D.L. n. 331/1993, 1985-1992, precedenti la sua entrata in vigore.
8.3. La corte di giustizia delle Comunità Europee, più - cui si volte investita della materia in argomento riferiscono le sentenze 2.12.1997, in causa C-188/95; 15.9.1998, in causa C-231/96 ed altre;
da ultimo, 10.9.2002, in cause riunite C-216/99 e C-222/99, con ampi riferimenti ai precedenti - ha ribadito (sent. 10.9.2002, cit., punti 8 e 9) che "l'articolo 12 della direttiva [direttiva del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali] dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo, di cui al n. e) dello stesso articolo, possono essere 1, lett. remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali, e che l'entità di tali diritti.. calcolata in base al costo dell'operazione, dev'essere che può essere determinato forfetariamente.... . .” Con specifico riferimento al caso delle società che possono esigere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 448/1998, la restituzione delle tasse di concessione 7 già versate tra il 1985 ed il 1992, la corte europea ritiene (punto 55) che "spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite [dall'articolo 11 cit.] per tali operazioni [iscrizione costitutivo ° di altri atti] abbiano о no dell'atto remunerativo, tenuto conto dei principi carattere richiamati nei punti 8 e 9 della presente sentenza". 8.4.- In proposito, il collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già ritenuto da questa suprema corte circa la non conformità ai criteri comunitari della tassa "di rinnovo", dovuta per gli anni solari successivi a quello d'iscrizione, mancando qualsiasi riferimento al costo del servizio (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 10231/1998, 5742/1998, 11230/1994, 2992/ 1994); e, al contrario, circa la legittimità, alla dell'interpretazione stregua degli stessi criteri e datane dalla corte di giustizia europea (sent. 10.9.2002, cit.), della tassa d'iscrizione dovuta dalle società per il primo anno, in corrispondenza al costo effettivo dell'operazione, che può essere determinato anche forfetariamente.
8.5. Discende da questa premessa che la disposizione contenuta nell'articolo 11, legge n. 448/1998, deve ritenersi conforme alla direttiva 69/335/Cee, limitata- mente alla parte in cui esclude dal rimborso la tassa r 8 fissata forfetariamente%;B essendo d'iscrizione, anche se invece senz'altro in contrasto con la menzionata direttiva, e quindi non applicabile, l'esclusione dal rimborso dell'importo forfetario, variabile in funzione del tipo di società, stabilito per gli anni successivi al primo (Cass. nn. 15081/2001, 7176/1999, 5354/1999, 4149/1999, 3097/1999). L'amministrazione ricorrente, tuttavia, non ha 8.6.- affatto criticato l'affermazione, contenuta nella sen- tenza impugnata (pag. 9), per cui la somma forfetaria richiesta in detrazione da quella dovuta a rimborso, corrisponde, secondo le risultanze del controllo non già regolarmente eseguito dal tribunale, ad alcuno dei cc.dd. diritti remunerativi. Ed infatti non ha dedotto, neppure in ricorso, che l'iscrizione della società nel registro delle imprese, cui corrisponde l'importo di Lire 500.000 quale costo forfetario del relativo servizio sia stata effettuata in una delle annualità -logicamente la prima cui si riferisce la richiesta di rimborso, e non, ad es., in anni precedenti. 8.7.- Questo primo profilo deve essere, quindi, disatteso perché, essendo stata ritenuta dal giudice di merito la natura non remunerativa della somma che 1'amministrazione intende trattenere, e non essendo indicato alperaltro specificato in ricorso quanto 9 precedente punto 8.6, la trattenuta è inammissibile, in virtù di quanto disposto al punto 55 della citata 10.9.2002 della corte di giustizia europea,sentenza per cui spetta al giudice nazionale accertare se le nuove tariffe istituite abbiano о no, concretamente, carattere remunerativo (v. prec. punto 8.3). Carattere che, nella specie, è indimostrato. 9.- L'amministrazione ricorrente ha chiesto altresì, col secondo profilo del motivo di ricorso in esame, l'applicazione della norma sugli interessi, contenuta nel comma 3 del citato articolo 11, legge n. 448/1998, per cui sulla somma da rimborsare sono dovuti, a far dell'istanza, gli tempo dalla data di presentazione interessi al tasso legale, pari al 2,5%, corrente alla data di entrata in vigore della legge stessa. 9.1.- La questione concernente la decorrenza degli interessi - richiesti "dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa)" - è inammis- sibile, per difetto d'interesse della ricorrente. Infatti, la corte d'appello di Venezia, accogliendo in parte qua la doglianza dell'amministrazione appellante, ha statuito, con la sentenza impugnata, che gli inte- ressi legali decorrano dal dì della costituzione in mora, cioè dalla ricezione delle domande di rimborso in via amministrativa. Non sussiste quindi l'interesse ad 10 una statuizione diversa da quella in atto. - fissato nella9.2.- Quanto al saggio dell'interesse misura legale (2,5%) dal richiamato articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998, in luogo di quella originariamente ritenuta applicabile, secondo il combinato disposto de- gli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e suc- cessive modificazioni (Cass. n. 8651/1998) - la relati- va censura deve essere rigettata, siccome infondata. 9.2.1.- La menzionata sentenza 10.9.2002 della corte di giustizia europea statuisce in proposito (punto 79 della motivazione e punto 3 del dispositivo) che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si appliche- rebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". 9.2.2.- In virtù di tale decisione, si deve ritenere che la norma dell'articolo 11, co.3, legge n. 448/1998, specificamente dettata per disciplinare la restituzione di un tributo (tassa di concessione governativa per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione di società di capitali nel registro delle imprese) già dichiarato, come tale, incompatibile con l'ordinamento r 11 o J comunitario dalla sentenza 20.4.1993 della stessa corte di giustizia europea, non contrasta con l'ordinamento comunitario solo se il saggio d'interesse da essa sta- inferiore а quello praticabile, inbilito non è mancanza di detta disciplina specifica, per la resti- tuzione di questo, come di altri, tributi, a seguito di azioni basate sul diritto nazionale о comunitario;
non ha invece importanza il fatto che le modalità di cal- colo dell'interesse siano eventualmente meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione d'indebito fra privati (sent. cit., punto 76).
9.2.3. Al fine di stabilire la legittimità della norma invocata quale jus superveniens dall'ammini- in esame, strazione ricorrente, si deve aver riguardo, pertanto, al tasso d'interesse che risulterebbe dovuto in mancan- za di tale specifica disciplina, e precisamente а quello indicato dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modi- ficazioni (v. sopra, punto 9.2), applicabile in materia di tasse (qual è, appunto, anche quella di concessione ritenuto, sul governativa, diversamente da quanto veneziana) e di imposte indirette punto, dalla corte sugli affari. Tale tasso, in quanto semestrale - pur essendo identico il saggio del 2,58, determinato dall'articolo 3, co.141, legge 23 dicembre 1996, n.662, 12 Я a decorrere dal 1°.1.1997 è certamente superiore a quello legale, calcolato ad anno. 9.2.4.- Il profilo di censura in esame è quindi da rigettare, essendo verificata la condizione ostativa (v. sopra, punto 9.2.1) precisata nella menzionata decisione della corte di giustizia europea giacché, in mancanza della specifica disciplina sui rimborsi della tassa in argomento, sarebbe risultato applicabile a tali rimborsi un tasso d'interesse più favorevole. 10.- In virtù delle argomentazioni che precedono, il primo motivo di censura, con cui si chiede che la sen- tenza della corte veneziana sia cassata per violazione di legge, in relazione allo jus superveniens, in quanto non detrae dalle somme di cui è chiesto il rimborso quella di Lire 500.000 dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese, ed in quanto dispone che gl'interessi sulla somma residua da rimborsare sono dovuti al tasso legale, a decorrere dalla presentazione dell'istanza di rimborso, è infondato (v. sopra, punti 8.7, 9.2.4, 9.1) e deve essere rigettato. 11. Il secondo motivo - con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 5, legge 26 gennaio 1961, 1. 29 e 2033 C.C., per avere la sentenza d'appello erroneamente riconosciuto gli interessi secondo la normativa generale, anziché nella misura 13 Д - -stabilita dalla suddetta normativa tributaria è inam- missibile per difetto d'interesse, essendo evidente che il saggio d'interesse previsto dalla legge n. 29/1961, in quanto semestrale, è superiore a quello annuale, stabilito sia dal combinato disposto degli articoli 1284-2033 C.C., per la ripetizione dell'indebito in sia dall'articolo 11, co.3, legge n. 448/ generale, 1998, non applicabile perché norma meno favorevole (v. sopra punto 9.2.3). 12. Devesi, per conseguenza, rigettare il ricorso. Non è luogo ad alcuna pronunzia sulle spese di questo giudizio di legittimità, poiché l'intimata Immobiliare G.B.M. S.p.A. non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 10 febbraio 2003. 51 presidente امس Россис Il consigliere est. Guiseppe Ligur Anells Carous 26 GIU. 2003 Amolo блого прилов блох 14