Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
In tema di peculato dell'incaricato di pubblico servizio, ai fini della configurabilità del reato, la "ragione del servizio" giustificatrice del possesso non è da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza funzionale agente, ma si riferisce anche al possesso del danaro o della cosa mobile altrui derivante, oltre che da norme di regolamento, da prassi e consuetudini. Ne consegue che integra gli estremi del delitto la condotta dell'ausiliario socio-sanitario dell'a.s.l.- addetto a svolgere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un ospedale - che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsabilità della formale custodia del materiale sanitario, di competenza del capo sala.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2001, n. 27850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27850 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO " N. 585
3. Dott. NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI " N. 41644/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La TO FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 21/6/2000 della Corte d'Appello di TO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. L. Petrullo non è comparso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di TO, con sentenza 21/6/2000, confermava quella in data 27/4/'99 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato FR La TO colpevole del delitto di cui all'art.314 C.P. e, in concorso delle circostanze attenuanti di cui agli art. 62 bis, 62 n. 4 e 323 bis C.P., lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Al La TO si era addebitato di essersi appropriato, nella qualità di ausiliario socio-sanitario in servizio presso l'Ospedale AR IA di TO (quindi incaricato di pubblico servizio), di circa venti siringhe monouso, di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio (fatto verificatosi il 26/9/'97). Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 314 C.P., di cui non ricorrevano i presupposti di operatività, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, affidata al contenuto della deposizione testimoniale di TO OS, sulla cui attendibilità ha avanzato riserve.
Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero, la Corte di merito, seguendo un percorso argomentativo assolutamente adeguato e logico, ha ricostruito dettagliatamente i fatti, pervenendo alla conclusione che il La TO, nella circostanza di cui è processo, s'impossessò di un certo numero di siringhe monouso di proprietà dell'Ente ospedaliero e delle quali aveva la disponibilità per ragione del servizio che prestava in seno all'Ente medesimo.
A tale conclusione il giudice a quo è giunto sulla base della disposizione testimoniale resa da TO OS, caposala dell'Ospedale AR IA di TO, la quale sorprese l'imputato nella flagranza dell'impossessamento, gli contestò il fatto, ricevendone una sostanziale ammissione ("si stava curando il mal di schiena"), riscontrò direttamente l'ammanco delle siringhe dall'apposito contenitore. Ha apprezzato e valutato positivamente l'attendibilità della testimone, e saltando elementi di fatto decisamente concludenti, che non possono essere messi in discussione in questa sede, ma devono rimanere prerogativa esclusiva della valutazione del giudice di merito (tempestiva segnalazione del fatto agli organi amministrativi, coerenza e specificità della deposizione, assenza di intenti persecutori).
Ciò posto, risulta documentalmente accertato (cfr. pgg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che il La TO, all'epoca del fatto, rivestiva la qualifica di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari presso la A.S.L. n. 3 di TO e, di fatto, prestava la propria attività di infermiere specializzato alle sale operatorie, con l'effetto che non può essere messa in dubbio la sua qualità di incaricato di pubblico servizio.
Proprio in ragione di tale qualità, il La torre aveva la disponibilità del materiale sottratto, che rientrava nella dotazione del reparto presso cui lavorava, dotazione alla quale egli poteva, in virtù del ruolo rivestito, liberamente accedere, a prescindere dalla responsabilità formale della custodia, che faceva capo alla TO. Il possesso qualificato dalla ragione di servizio, infatti, non è solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale dell'incaricato del pubblico servizio;
la ragione di servizio ha come unico riferimento un rapporto fondato, oltre che sulle norme regolamentari, anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, in forza delle quali al soggetto agente è consentito, di fatto, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità materiale della cosa, cogliendo l'occasione offertagli dal pubblico servizio esercitato.
L'essersi, quindi, l'imputato appropriato il materiale di cui aveva la disponibilità per ragione del servizio svolto integra il reato contestatogli.
Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2001