Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07-580/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli 1 Dott. Giovanni - Presidente PRESTIPINO - R.G.N. 26292/01 Dott. Michele DE LUCA - Consigliere- Cron.16721 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato CARLO A. ROTILI, che lo rappresenta e difende giusta unitamente all'avvocato PAOLO QUADRUCCIO, delega in atti;
- ricorrente
contro
EUR IDEA S.P.A. (già STANDA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo rappresenta e2002 4898 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 315/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 27/07/01 R.G.N. 1186/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che la sign. ZI IN,dipendente della Euridea spa è stata dalla stessa licenziata per aver superato il periodo di comporto previsto dal ccnl pari a 180 giorni in un anno solare;
2- che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 27.7.01, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento promossa dalla stessa ritenendo che: a) l'espressione “anno solare", usata nel contratto collettivo per indicare il periodo rispetto al quale andava calcolato il comporto, andava intesa come un lasso di tempo di 365 giorni, la cui decorrenza aveva inizio, a ritroso, dalla fine della assenza per malattia, e non come anno civile decorrente dal 1.1.al 31.12; b) correttamente, pertanto, l'appellata aveva calcolato le assenze nel periodo compreso fra 20.11.97 ed il 20.11.98; c) non tutte le assenze verificatesi nei mesi di novembre 97 e novembre 98 erano state calcolate ai fini del superamento del comporto, bensì solo quelle verificatesi dal 20 al 31 novembre per l'anno 1997 e dal 1 al 20 novembre per il 1998 : non era stato quindi oltrepassato l'arco complessivo di 365 giorni;
d) nessuna norma impone al datore di lavoro di concedere giorni di ferie al dipendente al fine di evitare il superamento del periodo di comporto;
e) quanto ai giorni festivi calcolati nel periodo di malattia ai fini del superamento del comporto, premesso che tanto è consentito, la doglianza dell'appellante era del tutto generica non avendo essa specificato in quali casi la società avrebbe incluso 1 - - - illegittimamente giorni festivi che invece non andavano considerarti nel calcolo perché non coperti da certificato di malattia;
f) quanto ai periodi di ricovero ospedaliero seguiti ad infortuni sul lavoro trattavasi, secondo le indicazioni contenute nello stesso atto d'appello, di un totale di 15 giorni e pertanto anche volendoli sottrarre dal totale, (pari a 216 giorni) risulterebbe sempre superato il limite di 180 giorni;
3- la sign. IN chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da cinque motivi cui resiste la spa Euridea con controricorso;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 2963 cc. e 155 cpc. e, comunque, dei principi generali di computo di termini, violazione e falsa applicazione del ccnl del settore, e sostiene che il Tribunale ha errato a ritenere che l'espressione contrattuale anno solare" rispetto al quale si calcolano i giorni 66 di malattia non vada inteso come "anno civile" con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre;
2- che la censura, riguardando l'interpretazione del contratto data dal Tribunale alla norma contrattuale relativa al computo del periodo di comporto, e limitandosi a contrapporre ad essa quella del ricorrente, senza denunciare la violazione di alcun canone ermeneutico, o vizio logico o di motivazione, va dichiarata inammissibile;
3- che con il secondo motivo denuncia violazione dei medesimi principi generali in materia di computo dei termini, anche sotto il profilo della decorrenza, e con esso 2 imputa alla Corte d'Appello di aver ritenuto corretto il calcolo datoriale che ha considerato, ai fini del computo delle assenze per malattia, tanto il mese di novembre del 1997 quanto quello del 1998 considerando, in tal modo, un arco di tempo pari a 13 mesi violando, quindi, il criterio secondo cui nel computo dei termini non si calcola il termine iniziale dies a quo (novembre 1997) mentre si considera il momento finale ( novembre 1998); correttamente il calcolo avrebbe dovuto decorrere dal 21.1. 97 con scadenza al 20 11.98 senza comprendere il periodo fra il 1 ed il 21 .11 97; per effetto della esclusione dei giorni di malattia compresi nel mese di novembre 1997 la durata della malattia si riduce di altri 11 giorni che, sommati agli altri illegittimamente superati, non avrebbe comportato il superamento del periodo di comporto;
4- che anche tale censura è infondata intendendo essa escludere dal computo il primo mese di malattia senza che vengano indicate le ragioni ed anche essa si traduce in una contrapposizione delle predette asserzioni a quanto ritenuto dal Tribunale. senza la denuncia di vizi logici o di motivazione;
5- che con il terzo motivo denuncia violazione dei medesimi principi per mancata esclusione delle ferie ed imputa alla Corte di non aver escluso dal numero dei giorni di assenza per malattia utili per il superamento del comporto i 26 di ferie che andavano conteggiati anche senza richiesta del lavoratore;
6- che anche tale censura è inammissibile non essendo in alcuna maniera indicato, in concreto, quale fosse l'incidenza delle ferie asseritamete non godute e dei 3 giorni di malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sicchè, risulta violato il principio di specificità della censura;
7- che con il quarto motivo denuncia violazione dei principi stessi per mancata esclusione dei giorni non lavorativi seguenti o precedenti i periodi di assenza ed imputa ai giudici di merito di aver confuso tali giorni non lavorativi con i giorni festivi ricadenti nell'ambito del periodo di assenza;
8- che anche tale censura è inammissibile per violazione del predetto principio di specificità non essendo stato indicato come i predetti giorni non avrebbero consentito il superamento del periodo di comporto;
9- che con il quinto motivo denuncia violazione dei medesimi principi anche per mancata esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero conseguenti ad infortunio relativi ai giorni 20- 29-11.97 e 20- 24.8.98 ; 10- che anche tale doglianza è inammissibile per le ragioni indicate per le altre due che la precedono avendo il Tribunale asserito che anche a detrarre i giorni in questione rimaneva superato il periodo di comporto;
11-che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e e condanna il ricorrente alle spese liquidare in € 17,00 oltre € 2500,00 per onorari. o/c Roma 28 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere es. ifeina Coral Gughch 4 Bondandle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria joggi 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE thone an ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:0-73 N. 533 }