Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14941 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPO ITALIANO494 LA CORTE S PRI ICASSAZION Oggetto Rablso SEZIONE TERZA CIVILE • sell WALL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. N. 9555/99 Cron. 34356 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 3878Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 13/06/02 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONRTO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del suo presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede | legale dell'Istituto, difeso dall' avvocato CRISTOFARO TARANTINO, con procura speciale del Dott. Notaio RL Federico Tuccari, in Roma 27/5/2002; repertorio n.60294; - ricorrente contro 2002 BINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B 1354 VICO 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLI -1- MAURIZIO, che lo difende unitamente all'avvocato DE VICTORIIS GIULIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente
contro
ASSICURAZIONI SPA, in COMPAGNIA ITALIANA ABEILLE persona del suo procuratore dott. Maurizio Rainò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell'avvocato MATTICOLI MARIO, che la difende unitamente all'avvocato MARRI OSCAR UGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
SS FI, RI FF;
- intimati avverso la sentenza n. 641/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 24/3/98, depositata il 09/05/98; RG.110+727/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato TARANTINO CRISTOFARO udito l'Avvocato GUIDO CARLOS PIZZI ( per delega avv. Giuliano De Victoriis); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per -2- rigetto del ricorso. -3- Svolgimento del processo L'Inail conveniva davanti al tribunale di Pisa NI RL, assumendo che era responsabile del danno subito il 26.6.1968 in un sinistro stradale dall'assicurato IN FO e chiedeva la condanna del rimborso in suo favore della somma di £. 269.955.000, pari alla capitalizzazione della pensione corrisposta al IN. Il IN, con separata citazione, conveniva il NI davanti allo stesso tribunale, per ottenere l'integrale risarcimento del danno. Il NI chiamava in causa l'assicuratore per la r.c.a. l'Abeille s.p.a., e nella causa promossa dal IN, anche il proprio datore di lavoro, IN EL. Le cause venivano riunite ed il tribunale, con sentenza del 25.5.1995, dichiarava che il sinistro si era verificato per concorso di colpa, quantificava il danno biologico in 157.800.000, il danno morale in £.50 milioni ed il danno per spese documentate in £.3.500.000; rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente e conseguentemente la domanda di rivalsa dell'Inail. Per quanto qui interessa, avversO questa sentenza proponevano appello l'Inail ed il IN. Resistevano le altre parti. S. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 9.5.1998, condannava il NI RL al pagamento nei confronti del IN della somma di f. 102.350.000. Riteneva la corte territoriale che l'impugnazione dell'Inail andava respinta, in quanto l'istituto appellante aveva richiesto che fosse scorporato dal danno biologico, riconosciuto al IN, la quota relativa alla riduzione di capacità generica lavorativa ed a lei assegnata, in via di rivalsa;
che la richiesta era infondata, poiché il danno biologico era inscindibile. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inail. Resistono con controricorso NI RL la AXA Assicurazioni, incorporante 1'UAP s.p.a., nuova denominazione dell'Abeille s.p.a.. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente Inail lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 C.C., degli artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124/65 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cp.c.. Assume il ricorrente che il c.t.u. aveva accertato che le lesioni subite dal IN incidevano sulla sua capacità lavorativa nella misura del 45%; che l'appello dell'Inail Q. 4 mirava alla quantificazione del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa;
che erroneamente la sentenza di appello aveva ritenuto che la domanda mirava all'attribuzione di una parte del danno biologico, e cioè quella relativa alla diminuita capacità lavorativa generica;
che indipendentemente dalla terminologia usata nell'atto di appello e nelle conclusioni, che in effetti avrebbero potuto fuorviante interpretazione, era possibileindurre ad una giungere all'interpretazione ' secondo cui l'appello era indirizzato alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Anzitutto va osservato che, per quanto si assuma una violazione degli artt. 1916 c.c. e 10 ed 11 del t. u. n. 1124/1965, non assolutamente indicato in cosa consisterebbe detta violazione. Né nella decisione del giudice di merito si ravvisa la violazione di dette norme. Infatti, in tema di rivalsa dell'Inail nei confronti dei terzi responsabili del danno cagionato al lavoratore assistito, non può riconoscersi in favore del predetto Ente il diritto alla somma corrispondente a quella parte della liquidazione del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica intesa come menomazione potenziale e reddituale, che è inclusa nella lesione della salute, e non può essere espunta dalla globalità della stessa, comprensiva di altre voci interrelazionali (come il danno alla vita di relazione, quello per la perdita di concorrenzialità, di chances in campi non lavorativi ma socialmente rilevanti). Ne consegue l'inesistenza di un "danno biologico previdenziale patrimoniale" sul quale l'Inail abbia facoltà di rivalersi, in quanto tale riconoscimento importerebbe un sacrificio del diritto all'integrale risarcimento del danno, dell'assicurato garantito dall'art. 32 cost. e dalla legislazione vigente. La predetta capacità lavorativa generica, che appartiene alla sfera inviolabile della persona, e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato, è, infatti, ontologicamente differente da quella, che, per prassi, ha una denominazione analoga, intesa come attitudine al lavoro, la cui menomazione, che è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno, dà diritto alle prestazioni Inail (27 agosto 1999, n. 8998; Cass. 25 settembre 1997, n. 9401).
3.1. E' infondata anche la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.. Infatti la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciare sull'appello dell'Inail, ma l'ha solo interpretata in modo differente da quanto sostiene il ricorrente. 9. 6 Ne consegue che il discorso si sposta sul punto se sia rilevabili in questa sede di legittimità immune da vizi dell'atto di appello, effettuata dal l'interpretazione giudice. A tal fine osserva questa Corte che l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello, come l'interpretazione della domanda rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (Cass. 26.5.1995,n. 5829). Comunemente si ritiene che detta interpretazione non soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale e deve essere condotta sia tenendo conto della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire (Cass. 26.5.1995, n. 5829; Cass. 20.11.1985, n. 5733).
3.2.Pur dovendosi decisamente condividere il principio, secondo cui nell'interpretazione della domanda ( e quindi dell'impugnazione), non ci si debba arrestare alla formulazione letterale della stessa, ma occorre tener conto del suo contenuto sostanziale, questo non va spinto al punto da svalutare il dato letterale della domanda. Vanno infatti effettuate alcune osservazioni. Anzitutto il nostro ordinamento prevede necessariamente (salve ipotesi marginali) la difesa tecnica, con la conseguenza che la parte sta in giudizio tramite un difensore. Ciò comporta che i termini usati, provenendo da un "tecnico" del diritto e rivolti ad altri "tecnici" devono avere il senso proprio che l'ordinamento e la pratica giudiziaria conferiscono loro.
3.3.Se quindi, per effetto del tenore letterale della ed ildomanda, sono chiari l'azione proposta petitum richiesto, il giudice non deve compiere alcuna attività della domanda (in claris non fitinterpretativa interpretatio) e non può sostituire a questi altri, poiché lo stesso c.d. petitum sostanziale va individuato pur sempre sulla base dei termini emergenti dall'atto processuale e non dalle finalità che non siano trasfuse in esso. Ove, invece, il giudice qualifichi la domanda o modifichi il petitum in modo che non corrispondano a quanto risulta dall'atto processuale e dalle eventuali trasformazioni, modifiche precisazioni, nei termini previsti dall'ordinamento, in questo caso si avrà violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 7.10.1998, n. 9911; Cass. 29.1.1990, n. 532).
4.1. Nella fattispecie correttamente il giudice di appello ha rilevato che l'appellante Inail si è limitato a chiedere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui liquidava interamente il danno biologico in favore del IN, richiedendo di scorporare da detto danno biologico S. 8 la parte relativa alla diminuzione della capacità lavorativa generica e di riconoscerla all'Inail, che agiva in rivalsa. Che questa fosse l'inequivoca domanda dell'Inail al giudice di appello, emerge con tutta chiarezza dall'appello e dalle conclusioni rassegnate dallo stesso.
4.2.Lo stesso ricorrente, a pag. 7 del ricorso, dà atto che con l'appello aveva richiesto alla corte territoriale:"- di riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce il danno biologico interamente a favore del danneggiato e dichiarare……………………………………………. anche la quota di danno biologico collegata alla menomazione della capacità lavorativa dell'infortunato................... con condanna dell'Abeille, del NI e del IN al rimborso in suo favore di quanto sopra indicato " Conseguentemente in modo corretto il giudice di appello ha interpretato l'impugnazione dell'Inail e l'ha rigettata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dai due resistenti costituiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dai due resistenti costituiti, liquidate, per ciascuno, in 9 PERBINI E 81.00/ GER Euro. TER ABEILLE €54.00/ oltre Euro duemilacinquecento per onorario di avvocato.fic eierence. Così deciso in Roma ,lì 13 giugno 2002. Il cons. est. Antonio Segrete Il Presidente АлумAmpule Portions IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA JunDcHaze Battista 23 OTT. 2002 Oggi. IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 31-7-03 serie 4 al n. 26853 versate € 150,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) (F FlippiAut D ETTO D A S S A C C 10