Sentenza 12 luglio 2000
Massime • 1
In base al testuale disposto dell'art.305, comma 1, c.p.p., secondo il quale "in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia", deve ritenersi che la relativa ordinanza di proroga, emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero, come previsto dalla stessa disposizione normativa, abbia carattere meramente dichiarativo, in quanto strumentale alla sola verifica delle condizioni richieste dalla legge, e che, pertanto, essa possa essere legittimamente pronunciata anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che, naturalmente, il termine di fase non sia, al momento, ancora decorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2000, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12.07.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIRONI EMILIO " N. 5022
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 17075/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON GI n. il 05.03.1963
avverso ordinanza del 14.04.2000 G.I.P. TRIBUNALE di AVELLINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO sentite le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO FRASSO, che ha chiesto l'annullamento per rinvio del provvedimento impugnato. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 14-4-2000 il G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'istanza del Pubblico Ministero, trasmessagli per competenza dal G.U.P contestualmente alla dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prorogava il termine di durata della custodia cautelare, applicata a NE IU per i reati di omicidio e lesioni aggravati per il tempo occorso per l'espletamento di una perizia sullo stato di mente di costui, che stabiliva in sessanta giorni in conformità di quello effettivamente assegnato per le operazioni peritali.
Rilevava, infatti, che il comma 1^ dell'art. 305 c.p.p. prevedeva in ogni stato e grado del procedimento di merito tale tipo di proroga in maniera obbligatoria ed automatica, sicché il provvedimento del giudice aveva valore dichiarativo e non costitutivo e poteva essere emesso anche dopo che il mezzo istruttorio era stato disposto ed espletato, a condizione che il termine di fase della durata della custodia cautelare non fosse ancora decorso. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo che il giudice di merito avrebbe errato nell'interpretare la norma in questione, come dimostrerebbe il fatto di non aver emesso il provvedimento di proroga di ufficio ed aver ritenuto necessaria la richiesta del P.M., che potrebbe però riferirsi solamente a degli accertamenti ancora da compiere e non a quelli già espletati.
Si sostiene, infatti, che la proroga avrebbe dovuto essere antecedente o contestuale all'ordinanza di ammissione della perizia, in funzione della durata degli accertamenti richiesti, poiché solo in quel momento potrebbero essere valutati adeguatamente, mentre, se adottata successivamente, costituirebbe una violazione dei principi costituzionali di difesa e libertà, non prevista da alcuna disposizione in tal senso ma derivante solamente da una interpretazione.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. È stata, infatti, contestata l'interpretazione data dal G.I.P. alla norma in questione, ed in particolare la sua affermazione che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la proroga dei termini di custodia cautelare sia obbligatoria ed automatica, rilevando come il provvedimento non sia stato emesso d'ufficio ma solamente a seguito di richiesta del P.M.
Questa doglianza non può essere condivisa, poiché il comma 1^ dell'art. 305 c.p.p. recita testualmente: "in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza del giudice su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore."
Appare evidente come tale dettato non preveda alcuna possibilità di una valutazione discrezionale da parte del giudice, ma solamente l'emissione di un provvedimento strumentale alla sola verifica delle condizioni richieste dalla legge, con natura perciò solo dichiarativa e non costitutiva di una situazione che si realizza già con la deliberazione relativa alla necessità di espletare una perizia sullo stato di mente dell'imputato (o indagato). Nè la decisione deve essere adottata con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., in quanto a tale procedura l'art. 305 citato non opera alcun richiamo, lasciando libero il giudice di utilizzare le modalità ritenute in concreto più opportune con l'unico limite della garanzia della possibilità del contraddittorio tra l'accusa e la difesa, in forma orale o cartolare, a nulla rilevando che poi, in concreto, esso non si sia esplicato per l'assenza di una o di entrambe le parti, che non riveste alcuna rilevanza giuridica o- processuale. (così Cass. Sez. II, 17-12-1996 n. 5214, Campanella, RV. 207.549).
È stato, tuttavia, sostenuto dalla difesa che la proroga potrebbe essere disposta solamente in relazione ad accertamenti peritali non ancora compiuti e non a quelli già espletati, in quanto dovrebbe essere antecedente o contestuale all'ordinanza di ammissione della perizia ed in funzione della durata degli accertamenti richiesti, la cui entità potrebbe essere adeguatamente valutata in quel momento, mentre successivamente porterebbe ad una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e libertà. Anche tali censure devono essere disattese, in considerazione del chiaro dettato normativo che non stabilisce un momento per l'adozione della proroga, ma lascia il giudice libero di provvedere "in ogni stato e grado del procedimento di merito" ed in relazione ad una attività (la verifica dell'imputabilità del soggetto e della sua cosciente partecipazione al processo) volta a consentire l'effettivo espletamento dei suoi diritti difensivi, a fronte della quale viene prevista la proroga dei termini di custodia per garantire anche le esigenze di prevenzione.
Questa Corte, con l'unica sentenza specifica sull'argomento, ha chiarito che "l'espressione 'procedimento di merito' che figura nel primo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. non si riferisce esclusivamente alle fasi del giudizio di merito, ma anche a quelle precedenti (indagini e udienza preliminare), in cui questioni di contenuto, non solo di forma, e quindi propriamente di merito, qual'è quella dell'imputabilità, comunque si agitano, indipendentemente dalla limitatezza delle funzioni assegnate al giudice dell'udienza preliminare. Quantunque, infatti, tale giudice non possa compiere una pregnante valutazione della fondatezza dell'accusa, ma debba contenere il suo intervento nella verifica della congruenza degli elementi di prova addotti dalle parti con l'accusa medesima, è, tuttavia, indubbio che anche nello svolgimento di questa attività egli esplichi una funzione attinente al merito e non soltanto al rito della vicenda giudiziaria di cui si occupa. Ne discende che legittimamente egli può disporre perizia sullo stato della mente dell'imputato, alla quale consegue 'de jure' la proroga della custodia cautelare per il tempo necessario all'espletamento dell'accertamento peritale." (Sez. IV, 5-9-1996 n. 2087, Cecere, RV. 205.622).
Neppure può essere ritenuto che le esigenze della difesa siano state coartate in maniera eccessiva o difforme rispetto a quello che sarebbe avvenuto se la proroga fosse stata disposta contestualmente all'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, poiché il G.I.P. giustamente l'ha contenuta in sessanta giorni dall'inizio delle operazioni peritali, ossia in un periodo eguale a quello assegnato al C.T.U. per l'espletamento del suo incarico.
L'ordinanza impugnata appare, pertanto, adottata correttamente e senza vizi logici o giuridici, rilevabili in questa sede;
al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 delle Dispos. attuaz. c.p.p., modificato dall'art. 23 della L. 332/95. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2000