Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2000, n. 5022
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Sentenza 12 luglio 2000

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In base al testuale disposto dell'art.305, comma 1, c.p.p., secondo il quale "in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia", deve ritenersi che la relativa ordinanza di proroga, emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero, come previsto dalla stessa disposizione normativa, abbia carattere meramente dichiarativo, in quanto strumentale alla sola verifica delle condizioni richieste dalla legge, e che, pertanto, essa possa essere legittimamente pronunciata anche successivamente all'espletamento della perizia, sempre che, naturalmente, il termine di fase non sia, al momento, ancora decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2000, n. 5022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5022
    Data del deposito : 12 luglio 2000

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