Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' $ OMLA CORT 0: 05 28 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA ALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 17369/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere 967 Dott. Fernando LUPI Cron. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.18/10/00 Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 OPE 6000 A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI (gia' AMAN), per diritti L 16 GEN. 2001 in persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA CANCELLERIA D'ISASCA F., rappresentato e difeso dall'avvocato 0 RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC575097 ARPAIA EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato CAPECCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIOVAN FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato€2000 Rilasciata copia legale Viene al Sig. 4286 FERRE GIOVANNI, giusta delega in atti;
per diritti L -1- il 19EER 2001 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sentenza n. 5053/97 del Tribunale di avverso la Rilasciata Cepta legale NAPOLI, depositata il 14/10/97 R.G.N. 43977/93; al Sig. Afeces per diritti L. 08 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FERRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli del 19 maggio 1992, AR, dipendente dell'AMAN (Azienda EU Municipalizzata dell'Acquedotto di Napoli), esponeva lavorare in turni avvicendati di otto ore di ciascuno, secondo turnazione di sei giorni consecutivi di lavoro seguiti da due giorni di riposo in cicli di otto settimane, il che comportava il superamento per sette volte dell'orario settimanale all'interno del ciclo, con esecuzione di una prestazione di 48 ore settimanali a fronte delle 37,5 fissate dall'accordo aziendale del 12 dicembre 1986. Chiedeva, pertanto, la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di lire 10.135.077, a titolo di maggiorazione per lo straordinario prestato negli ultimi cinque anni. L'AMAN costituitasi contestava la fondatezza della pretesa. Con sentenza del 3 luglio 1993 il Pretore accoglieva la domanda. Su appello dell'AMAN, il Tribunale di Napoli con sentenza del 14 ottobre 1997 riduceva la somma dovuta dall'azienda a lire 9.906.987. I giudici di secondo grado ritenevano che, anche in considerazione della ratio delle disposizioni che limitano l'orario di 1 lavoro, la settimana lavorativa andasse considerata da un riposo all'altro, a nulla rilevando la coincidenza o meno della prestazione con la settimana solare. Riteneva effettuate pertanto nel ciclo 73.5 ore di straordinario(10,5 x 7), di cui 35 pagate come straordinario e 38,5 compensate con la concessione di riposi. Atteso che i riposi compensativi possono remunerare solo le ore lavorative rese negli altri giorni, ma non la maggiorazione per straordinario, la richiesta del ricorrente era fondata, dovendo però essere ridotta la somma pretesa per essere nella stessa ricomprese 74,5 ore di straordinario(36+38,5) e non 73,5. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico complesso motivo, l'ARIN, Aziende Risorse Idriche di Napoli, subentrata all'AMAN. EU AR resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la difesa dell'ARIN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 della Costituzione, 1 e 3 della legge n. 370 del 1934 e dell'art. 2109 C.C. e dell'art. 1362 C.C . in relazione all'accordo sindacale del 12 dicembre 1986 2 nonchè vizio di motivazione(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce che il lavoro straordinario deve essere computato "così come prevede la contrattazione collettiva all'interno della strutturazione dell'orario stesso collettivamente stabilita", Assume che "il Tribunale ha omesso del tutto di considerare che, prevedendosi in sede di contrattazione aziendale la riduzione dell'orario settimanale da 39 ore a 37 e mezza ore settimanali dal lunedì al venerdì, si è richiamato il concetto di settimana di calendario, con un turno di otto settimane, iniziando il lunedì e terminando la domenica all'ottava settimana". Sostiene che non può farsi decorrere la settimana, ai fini del computo dellodell'orario straordinario e straordinario, da giorni via via diversi all'interno del ciclo a seconda del riposo. Un ordinato iter motivazionale impone alcune puntualizzazioni sull'assetto normativo relativo all'orario lavorativo. Va premesso che l'orario di lavoro trova la sua disciplina nel risalente r.d.l. 15 marzo 1923("Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura"), convertito nella legge 17 aprile 1935 n. 692. Detta disciplina ha stabilito un 3 "orario massimo normale di lavoro", fissandolo - per gli operai ed impiegati nelle aziende industriali e commerciali di qualunque natura in otto ore al - giorno o in 48 ore settimanali di lavoro effettivo(art. 1, comma 1, r.d.l. n. 692/1923); ha previsto, solo per i lavori agricoli e per i lavori per i quali ricorrano esigenze tecniche o stagionali, la ripartizione dell'orario massimo normale "su prevedendo cioè la periodi ultra-settimanali", possibilità di superare le 8 ore giornaliere o le 48 -ore settimanali purchè la durata media del lavoro entro determinati periodi- non ecceda i limiti stabiliti con appositi decreti (art. 4 d.r.l. n. 692/1923); legittima, infine,su accordo delle parti, di un l'aggiunta "alla giornata normale di lavoro" periodo di straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali od "una media equivalente entro un periodo determinato" a condizione in ogni caso che il lavoro straordinario venga computato a parte e retribuito con un aumento di paga non inferiore al 10% (art. 5 r.d.l. n. 692/1923). Solo di recente, in ragione dell'esigenza di adeguare il nostro sistema ordinamentale a quello degli altri Stati della Comunità Europea, si è avuta una parziale modifica della disciplina ora descritta. Ed invero, con l'art. 2, comma 18-21, 1. 28 in primo luogo, dicembre 1995 n. 549, si è stabilito che si considera straordinario, seppure ai soli fini lavoro contributivi, per tutti i lavoratori (ad eccezione del personale direttivo) quello che eccede le 40 ore settimanali e quello che eccede la media di 40 ore settimanali nel caso di regimi di orario plurisettimanale previsti dai contratti collettivi nazionali, ovvero in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore purchè il periodo di riferimento non superi 12 mesi(art. 12, comma 8, 1. n. 549/1995). Inoltre, con l'art. 13 1. ' 24 giugno 1997 n. 196, il legislatore, senza nulla dire in relazione all'orario normale massimo giornaliero, ha fissato per tutti i comparti lavorativi il solo limite di orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, ed introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario (flessibilità imposta dalle nuove esigenze tecnico- produttive) ha stabilito anche che la contrattazione collettiva può assumere il predetto limite settimanale come durata media rispetto ad un periodo massimo di anno, prevedendo così uniformemente allaun - direttiva comunitaria n. 104 del 1993 (ed al successivo 5 avviso comune delle parti sociali del 12 novembre 1997) l'intervento delle parti sociali per fissare orari di lavoro (c.d. lavoro multiperiodale) anche superiori alle 40 ore settimanali, purchè nell'arco del periodo di riferimento sia in ogni caso mantenuta la media delle 40 ore settimanali. Infine, con il d. 1. 29 settembre 1998 n. 335 (convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1998 n. 409), in attesa di una organica e esauriente disciplina sull'orario di lavoro, il legislatore ha stabilito che le imprese, in assenza di diversa disciplina dei contratti collettivi, possano effettuare lavoro 250 ore annuali e per 80 straordinario per trimestrali. E' indubbio che la più recente normativa non è ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ma il suo richiamo appare opportuno perchè contribuisce a chiarire lo stesso ambito applicativo delle citate disposizioni del r.d.l. del 1923 e dei principi inderogabili in materia di gestione dell'orario di lavoro, con l'individuazione di alcuni fondamentali regole che, per essere funzionalizzate alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore costituzionalmente garantita (cfr. art. 36, comma 2 e 3, Cost.), non possono essere derogate nè dai titolari 6 del singolo rapporto lavorativo nè delle stesse parti sociali con la contrattazione collettiva. Da una lettura logico-sistematica dell'intero assetto normativo è possibile pervenire ad un primo risultato, consistente nel considerare la settimana di calendario come regola generale su cui parametrare il rispetto dell'orario normale massimo sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione alla intera settimana lavorativa (come visto, rispettivamente 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 del r.d.l. n. 692/1923) (cfr. in giurisprudenza, per la statuizione che il limite fissato convenzionalmente per l'orario settimanale va riferito alla settimana di calendario, Cass. 6 dicembre 1991 n.13144). L'esattezza di questo assunto è desumibile anche dalla considerazione che, da un lato, l'art. 4 del r.d.l. n. 692 lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare periodi di computo ultra- settimanali (disancorando così il computo dell'orario massimo normale dall'abituale parametro della settimana di calendario), e, dall'altro lato, dal successivo art. 5, che nel regolare il lavoro straordinario mostra di riferirsi sempre ed unicamente ad uno stesso ed unico arco temporale, che è bene - non può che identificarsi ribadire ancora una volta - 7 nella settimana che va dal lunedì al giorno di riposo. Come si è detto, allo stato l'art. 13 1. n. 196 del 1997 consente che, in tutti i comparti, le parti sociali possano regolamentare l'orario massimo normale di lavoro anche al di là della settimana di calendario, fissando in 40 ore la media dell'orario settimanale nell'ambito di un periodo di riferimento non superiore all'anno. L'espressa previsione di una siffatta regolamentazione, corollario dell'autonomia collettiva e della valorizzazione del ruolo del sindacato come il soggetto più idoneo a conciliare, nella gestione dell'orario del lavoro, le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, non deve indurre a ritenere che sotto la vigenza della antica disciplina non fosse consentita alla contrattazione collettiva, in ragione delle particolari e specifiche esigenze del singolo settore produttivo, fissare, da un lato, un orario normale massimo lavorativo al di sotto delle 48 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, e parametrare l'orario così individuato all'interno di una settimana non coincidente con quella di calendario, ma invece con quella corrente da un riposo ad un altro o anche con un periodo più lungo. E' evidente però che la legittimità di tale contrattazione collettiva trovava 8 i suoi limiti nel rispetto continuo e costante, cioè in ogni singola giornata di esecuzione dell'attività lavorativa ed in ogni periodo di sette giorni lavorativi, di quei limiti temporali(appunto ore 8 giornaliere e 48 settimanali), la cui osservanza è stata posta dal legislatore a garanzia di salute del lavoratore, come è attestato anche dalle condizioni richieste per lo straordinario e dai limiti quantitativi del suo svolgimento (2 ore al giorno e dodici settimanali). Del resto già da tempo, e precisamente a partire dagli anni 70, la contrattazione collettiva aveva finito per • generalizzare un limite di 40 ore settimanali, poi ulteriormente abbassato per alcune categorie(ad es. 37,5 ore nei settori del credito e delle assicurazioni) o con contratti aziendali (ad esempio 36 ore in molte aree del settore tessile), anche attraverso l'utilizzazione dei permessi per ragioni personali. Così veniva operata una derogabilità in melius in relazione a quanto stabilito dalla previsione legale in attuazione del regola codicistica che attribuisce, oltre che alle leggi speciali, anche alla contrattazione collettiva l'indicazione dei limiti massimi di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro>(art. 2107 c.c.). 9 Il principio dell'ammissibilità di condizioni più favorevoli ad opera della contrattazione collettiva è ora prevista espressamente nella materia in oggetto essendosi, appunto, statuito che i contratti collettivi possono stabilire una durata collettiva minore di quella prevista per legge (art. 13, comma 1, 1. n. 196 del 1997), con la conseguente legittimità di una fissazione convenzionale dell'orario normale settimanale in termini ridotti rispetto all'orario legale delle 40 ore e con l'ulteriore effetto di permettere il rispetto del limite convenzionale con il criterio della media multiperiodale, sempre però ° nella salvaguardia delle otto ore giornaliere, il cui limite non è consentito alla contrattazione in ragione della rilevanza collettiva derogare costituzionale della durata massima della giornata lavorativa (art. 36, comma 2, Cost.), e dovendosi il limiti dell'orario giornaliero e quello dell'orario considerarsi autonomi e non invece settimanale alternativi (cfr. al riguardo : Cass. 29 gennaio 1999 n. 817; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cass. 15 novembre 1985 n. 5616;Cass. 20 aprile 1983 n. 2729). I principi innanzi enunciati consentono la soluzione della controversia in oggetto, evidenziando l'infondatezza della pretesa del dipendente 10 dell'azienda. La domanda del lavoratore si basa sul presupposto che una volta indicato l'orario normale massimo settimanale nella misura di 37,5 ore settimanali, il superamento di detto limite ai fini del riconoscimento dello straordinario(e della sua remunerazione con le prescritte maggiorazioni) deve essere effettuato nell'arco di tempo da un riposo all'altro e non invece nell'arco della settimana di calendario nè tanto meno sulla base della media del lavoro computata entro un più lungo arco temporale (nella specie otto settimane, tempo corrispondente ai diversi cicli dei turni lavorativi avvicendati). A sostegno di tale assunto il lavoratore ha fatto riferimento ad una decisione di questa Corte, a Sezione Unite, e precisamente alla sentenza 26 marzo 1982 n. 1889, che però non è riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero detto pronunziato, che propone una interpretazione rigida circa il concetto di riposo settimanale, non condiviso da autorevole dottrina, non si pone in contrasto con la ricostruzione sinora svolta atteso che statuisce - quanto al computo del massimo di lavoro straordinario consentito che debba farsi riferimento non alla settimana di calendario, bensì a ciascun periodo di 11 sei giorni lavorativi ed uno di riposo, e ciò perchè lo spirito della disciplina concernente i limiti del lavoro straordinario, così come quella che riguarda il riposo settimanale, consiste nella tutela delle del lavoratore e esigenze bio-fisiologiche nell'evitargli il pregiudizio che può derivargli dall'accumulo di fatica fisica e psichica. Orbene, è evidente come un simile pericolo di danni non è configurabile allorquando la contrattazione collettiva, introducendo nella regolamentazione dell'orario normale massimo di lavoro e dello straordinario una disciplina (convenzionale) per il lavoratore più favorevole di quella legale, e pur facendo riferimento per il calcolo dello straordinario ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo di una settimana, non superi mai, con riferimento alla durata di sette giorni continuativi, i limiti di orario normale massimo e di straordinario legislativamente indicati al fine di tutelare, appunto, salute del lavoratore, e che sono stati la individuati nella vecchia disciplina in 8 ore giornaliere e 48 settimanali(per l'orario normale massimo) ed in 2 ore giornaliere e 12 settimanali(per lo straordinario), con un conseguente limite invalicabile in ogni caso di 52 ore settimanali, e che 12 -per la nuova disciplina coincidono per quanto attiene al comparto industriale ed in assenza di una contrattazione collettiva sul punto con 8 ore giornaliere e 40 settimanali, e con 250 ore annuali e 80 ore trimestrali. Per concludere la sentenza impugnata va cassata per avere fondato la pretesa del lavoratore su dei principi giuridici diversi da quelli sopra enunciati, ed in assenza di qualsiasi prova sulla esistenza di una contrattazione collettiva diretta a legittimare il computo dello straordinario sulla base di un arco temporale non coincidente con quella della settimana di calendario, ma corrente da un riposo all'altro. Poichè nella fattispecie in oggetto risulta pacifico tra le parti che mai sono state superate, anche nel periodo corrente da un riposo ad un altro, le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, la sentenza impugnata va, dunque, cassata e non essendo necessario nuovi accertamenti di fatto la causa va decisa ai sensi dell'art. 384 c.p.c. nel merito. Ne consegue che la domanda di EU AR proposta con ricorso al Pretore di Napoli depositato in data 19 maggio 1992 va rigettata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione 13 e dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da EU AR dinanzi al Pretore di Napoli con ricorso depositato in data 19 maggio 1992. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e dei giudizi di merito. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Shillie EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 16 GEN. 2001 I D A , S 0 O S 1 3 L A . L CASIL LABORATORE 3 T T 5 O , M 01 DI CANCELLERIA/. R B E A . 'A I R S P E N D L U P L S A 3 E I T 7 D S - N I 6 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D E I A E D A G , O G E O T R E T T N L T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 14