Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1997, n. 1557
CASS
Sentenza 8 ottobre 1997

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La omessa convocazione da parte dell'amministratore dell'assemblea in conseguenza della perdita del capitale sociale oltre il terzo ( e perciò a maggior ragione quando il capitale, a causa della riduzione sia sceso al di sotto del minimo legale, secondo quanto previsto dall'art. 2447 c.c.) è obbligatoria anche per gli amministratori di società a responsabilità limitata, ma, per questi ultimi, non è sanzionato penalmente. Infatti, in mancanza di un esplicito riferimento all'art. 2496 comma 1 c.c. nel testo dell'art. 2630 comma 2, l'applicazione della sanzione penale sarebbe possibile solo attraverso una interpretazione analogica, preclusa in materia penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1997, n. 1557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1557
    Data del deposito : 8 ottobre 1997

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