Sentenza 8 ottobre 1997
Massime • 1
La omessa convocazione da parte dell'amministratore dell'assemblea in conseguenza della perdita del capitale sociale oltre il terzo ( e perciò a maggior ragione quando il capitale, a causa della riduzione sia sceso al di sotto del minimo legale, secondo quanto previsto dall'art. 2447 c.c.) è obbligatoria anche per gli amministratori di società a responsabilità limitata, ma, per questi ultimi, non è sanzionato penalmente. Infatti, in mancanza di un esplicito riferimento all'art. 2496 comma 1 c.c. nel testo dell'art. 2630 comma 2, l'applicazione della sanzione penale sarebbe possibile solo attraverso una interpretazione analogica, preclusa in materia penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/1997, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 08/10/1997
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N. 1272
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " est. N. 9566/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Trani,
contro
DI ZO LA, avverso la sentenza del Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, emessa in data 25 settembre 1996, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio e trasmissione alla Corte di appello competente;
Udito il difensore avv. Riccardo Di Pasquale del foro di Roma. Fatto e diritto
A Di EN LA, amministratore unico della società Dispa Costruzioni a r.l., è stato contestato il delitto di cui all'art. 2630/2 n. 2 C.C. in relazione all'art. 2446 C.C., per l'omessa convocazione ("senza indugio") dell'assemblea straordinaria ai fini della tempestiva ricostituzione del capitale sociale, diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite riportate nell'anno 1991. Con la sentenza del 25 settembre 1996, il Pretore di Andria ha assolto il Di EN da tale reato perché "il fatto non è punito dalla legge come tale". E ciò perché ha considerato che: - la norma incriminatrice (art. 2630/2 n. 2 C.C.) riguarda l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci nelle ipotesi di cui agli artt.2637 e 2446 C.C., propriamente attinenti alla disciplina delle società per azioni;
- conseguentemente le correlative violazioni gravano, per fini penali rilevanti, soltanto le posizioni soggettive degli amministratori delle società per azioni;
- dal combinato disposto degli artt. 2496/1, 2446/1, 2486/2 e 2365 C.C. si desume soltanto l'obbligo degli amministratori delle società a responsabilità limitata di convocare l'assemblea ai fini della riduzione del capitale sociale e della modificazione conseguente dell'atto costitutivo;
- ma la correlativa omissione di tali amministratori non trova riscontro di identica previsione di sanzione penale, neppure per effetto di estensione, stante pure "il divieto di analogia in materia penale"; - consegue l'assoluzione con la formula indicata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Trani, denunziando l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2630/2 n. 2 C.C. (nel caso esaminato non ricorre alcuna lacuna legislativa, che possa giustificare il ragionamento preclusivo del ricorso ad analogia in materia penale, trattandosi già di casi che hanno in comune la medesima "ratio legis"; la norma dell'art. 2630 citato non distingue le posizioni soggettive degli amministratori delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e, anzi individua sanzioni applicabili "per entrambi i tipi di società"; la stessa norma è, infatti, riportata nel capo II del titolo XI del Codice civile, riguardante "disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative"; l'obbligo di convocazione senza indugio incombe anche all'amministratore della società a responsabilità limitata alla stregua del "corretto collegamento e coordinamento delle norme di cui agli artt. 2446, 2447, 2496 Cod. civ."). La censura esposta, come articolata, risulta destituita di fondamento e deve essere disattesa. Non si rilevano, infatti, elementi, che possano inficiare il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, che rende esatta ragione della conseguenza del mancato richiamo espresso del caso di cui all'art. 2496 C.C. nella norma incriminatrice desumibile dall'art. 2630/2 n. 2 C.C.. Pretendendosi l'estensione, a ragione di una affermata identità di "ratio legis", ovvero di una sussunzione della norma stessa nello stesso capo riguardante anche la società a responsabilità limitata (ovvero, inoltre, di una comune regolamentazione delle condotte imposte agli amministratori di "entrambi i tipi di società"), significa anche violare il divieto di analogia, per quanto questo non solo riguarda direttamente le norme incriminatrici, ma si estende alle norme che ne costituiscono integrazione (che, in concreto, sono richiamate per gli artt. 2367 e 2446 C.C., non per l'art. 2496 C.C.). Conseguentemente non è ipotizzabile alcuna estensione della sanzione alla omissione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea a carico dell'amministratore di società a responsabilità limitata, per il caso di perdite che abbiano comportato la riduzione rilevante del capitale. Come è stato, infatti, osservato l'obbligo sussiste;
ma la sua violazione non rileva per mancanza di espressa previsione, per gli effetti penali di cui all'art. 2630/2 n. 2 C.C. Nè vale indagare sulle ragioni che abbiano potuto indurre il legislatore del 1942 a tenere indenne da conseguenze penali siffatta condotta omissiva (e le ragioni sono, in termini accettabili, enucleate nella stessa sentenza impugnata), in quanto prevale la considerazione oggettiva della mancanza di specifica norma incriminatrice. E, d'altra parte, proprio dagli argomenti utilizzati a sostegno della censura si ricavano riscontri di conferma logica della prospettazione accreditata: la rubrica del capo II significa soltanto che vi sono raggruppate norme che disciplinano specificamente i vari tipi di società (e non congiuntamente), a ragione delle peculiari situazioni che si possono verificare. Ne è conferma proprio l'articolazione dell'art. 2630, che individua specifiche e differenziate condotte di amministratori, sempre caratterizzate dal riferimento al tipo della società rappresentata e dal richiamo specifico alla norma integratrice di quella incriminatrice che vi è dettata.
Consegue che, quando questo richiamo sia carente (come nel mancato riferimento all'art. 2496 C.C.), la condotta esaminata tanto non può comportare l'applicazione di sanzione penale, restando rilevante l'omissione per fini di diversa responsabilità (ad es., ex art. 2487 - 2393 - 2394 C.C.). E, anzi, se ne deve desumere proprio il connesso intento legislativo di esclusione della incriminazione.
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Trani, avverso la sentenza del Pretore di Trani - sezione distaccata di Andria, emessa in data 25 settembre 1996. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998