Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 40516
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Sentenza 22 ottobre 2002

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Configura il reato di cui all'art. 110, comma 5, del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388), l'utilizzazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che pur non basati sull'aleatorietà del gioco o non consentendo la vincita di premi in danaro, natura, o di valore superiore ad un determinato limite, consentono il prolungamento o la ripetizione della partita per oltre dieci volte con durata delle stesse inferiore a dodici secondi, atteso che trattasi di limite ulteriore alla liceità rispetto a quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 110.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 40516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40516
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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