Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Configura il reato di cui all'art. 110, comma 5, del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388), l'utilizzazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che pur non basati sull'aleatorietà del gioco o non consentendo la vincita di premi in danaro, natura, o di valore superiore ad un determinato limite, consentono il prolungamento o la ripetizione della partita per oltre dieci volte con durata delle stesse inferiore a dodici secondi, atteso che trattasi di limite ulteriore alla liceità rispetto a quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 40516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40516 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1298
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 21525/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE PP, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14-15/5/2002 pronunciata dal Tribunale del riesame di Genova.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- sentito il difensore, avv. S. Romanelli, che insiste per l'accoglimento dello stesso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il P.M. presso il Tribunale di Genova convalidava ritualmente il sequestro probatorio di tre videogiochi elettronici, effettuato da personale della Guardia di Finanza il 26/4/2002, in Ronco Scrivia, presso il pubblico esercizio bar-trattoria "Punto e Virgola" gestito da IN IN, ritenendoli apparecchi illegali, in quanto non conformi al disposto del vigente art. 110 T.U.L.P.S., come modificato dalla L. n. 388/2000, e quindi quali corpi di reato necessari all'accertamento dei fatti.
Il Tribunale del riesame di Genova, con l'ordinanza indicata in premessa, su istanza della predetta IN, confermava il citato provvedimento, integrandone la motivazione carente, in quanto riconosceva la sussistenza delle condizioni di legge per far luogo al detto sequestro.
La IN ricorre per Cassazione avverso detto provvedimento, deducendo, per quanto concerne la ritenuta sussistenza del fumus della contravvenzione di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b-c-e, c.p.p. in relazione all'art. 321 c.p.p., in quanto il Tribunale, pur avendo escluso l'ipotizzabilità
della contravvenzione di cui agli artt. 718-719 c.p., in carenza della dimostrazione del "fine di lucro", ha ritenuto ipotizzabile la violazione del menzionato art. 110 solo per la non conformità degli apparecchi de quibus alle prescrizioni di legge.
In secondo luogo, lamenta la ricorrente che, nella fattispecie in esame, sarebbe carente anche la ulteriore condizione dell'"aleatorietà" del gioco, data per scontata ma non dimostrata, avendo i verbalizzanti omesso di indicare qualsiasi elemento da cui dedurre la stessa, ed in particolare non avendo descritto le modalità di funzionamento della scheda elettronica degli apparecchi, e cioè il meccanismo che consente la vincita.
All'odierna udienza camerale, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato..
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'impugnazione si limita a contestare la sussistenza del fumus delicti, e non anche delle esigenze probatorie, ritiene il Collegio - a fronte delle censure proposte - che non possa dubitarsi, almeno per quanto è emerso nella presente fase, dell'astratta configurabilità della contravvenzione ipotizzata dal Tribunale, e cioè quella prevista dal novellato art. 110 T.U.L.P.S.. Com'è noto detta norma, che mostra chiaramente comunque il segno dei successivi e disorganici interventi del legislatore, distingue, ai commi 4, 5 e 6, tre tipologie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (per vero, a proposito della terza categoria parla solo di apparecchi), fissando limiti oggettivi alla liceità di essi.
Nel comma quarto tratta degli apparecchi considerati "per il gioco d'azzardo"; nel successivo, di quelli di "trattenimento o abilità";
nel sesto, delle condizioni alle quali altri giochi leciti possano conservare tale carattere di liceità. Il comma 8 commina la pena dell'ammenda ai "contravventori", e cioè a coloro che installano o gestiscono apparecchi non rispettosi dei limiti posti dai commi precedenti, imponendo la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti.
La predetta figura di reato, dunque, è del tutto autonoma da quella prevista dall'art. 718 c.p., con la quale però può concorrere. Nel caso in esame, per sgomberare il campo da equivoci, va precisato che il reato ipotizzato è esclusivamente quello previsto dall'art. 110, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai giochi di trattenimento o abilità, per cui non è richiesta la sussistenza delle condizioni poste dal comma precedente (aleatorietà del gioco e possibilità di vincere premi in denaro, natura, o di valore superiore ad un determinato limite).
Orbene, il Tribunale ha evidenziato che gli apparecchi sequestraci non possono considerarsi "in regola" in quanto, pur volendoli ritenere "di trattenimento o abilità", consentono il prolungamento o la ripetizione della partita un numero di volte ben superiore alle dieci consentite dalla norma e le partite possono durare meno dei prescritti dodici secondi.
Tali circostanze di fatto, frutto di diretta constatazione da parte della polizia giudiziaria, comportano di per sè la ipotizzabilità della contravvenzione de qua.
Dunque (sussiste il fumus delicti, che giustifica il sequestro probatorio, tipico mezzo di ricerca della prova, strumento idoneo per accertare la fondatezza della notitia criminis, e quindi per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine della configurabilità di un reato, in una fase del procedimento (indagini preliminari) caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che giuridico. Evidentemente nel prosieguo delle indagini potrà e dovrà essere approfondita anche la peculiarità dell'apparecchio in sequestro, per cui il vincolo appare assolutamente funzionale ai detti accertamenti tecnici.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2002