Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
È legittima la notificazione del decreto di citazione in appello mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo -bis, cod. proc. pen., nel caso in cui lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato non emerga dagli atti, ed egli abbia omesso di comunicare all'autorità giudiziaria il proprio stato di detenzione ai fini delle notifiche ex art. 156 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 45691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45691 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 672
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37302/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON TA N. IL 19/11/1980;
avverso la sentenza n. 3093/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 22 dicembre 2010, confermava la decisione in data 19/11/2008 del Gup del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato NT JO colpevole dei reati di furto con strappo della somma di Euro 150,00 in danno di IU LI (capo A) e di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7, di un ciclomotore in danno di Maso Lenzi, così qualificata l'originaria contestazione di ricettazione (capo B), illeciti unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti, a pena ritenuta di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge processuale (art. 179 cod. proc. pen.), per non essergli stato notificato il decreto di citazione in appello nel luogo dove era detenuto per altra causa e per non essere stata disposta la sua traduzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Il decreto di citazione in appello, per ammissione dello stesso ricorrente, risulta essere stato notificato, a norma dell'art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis, mediante consegna al difensore di fiducia. Tale forma di notificazione deve ritenersi validamente eseguita, considerato che, nel momento in cui fu disposta, non risultava dagli atti del P presente procedimento lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, ne' costui si era fatto carico di comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione ai fini delle relative notifiche ex art. 156 cod. proc. pen.. D'altra parte, il legame fiduciario tra l'imputato e il proprio difensore e il connesso dovere d'informazione gravante su quest'ultimo posero certamente l'imputato nella condizione di conoscere la data del giudizio d'appello, circostanza questa non contestata, tanto che il difensore di fiducia, regolarmente comparso all'udienza camerale dei 22/12/2010, nulla eccepì al riguardo, ne' ne fa cenno nell'atto di ricorso.
Di fronte a tale situazione, infondata si rivela la doglianza della mancata traduzione in udienza dell'Imputato. Devesi, peraltro, ulteriormente chiarire che per l'appello contro la sentenza emessa nel giudizio abbreviato si applica il procedimento in camera di consiglio, secondo le forme previste dall'art. 599 in relazione all'art. 127 cod. proc. pen.; la partecipazione dell'imputato all'udienza di trattazione è solo eventuale, nel senso che, pur avendo diritto di comparire personalmente, deve, ove legittimamente impedito (lo stato di detenzione integra tale impedimento), manifestare tempestivamente la volontà di essere presente;
solo in tal caso, l'omessa traduzione determina la nullità assoluta ed insanabile degli atti.
Il NT, pur validamente informato dell'udienza camerale d'appello, non ha comunicato alla Corte di merito procedente la propria volontà di comparire.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delie spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012