Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n. 292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti disposizioni di legge) della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1990 - che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza" - comporta il diritto degli avvocati cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, con relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico s'è trasformato ed alle cui dipendenze ora si trovano (principio affermato in relazione ad avvocato della SpA Ferrovie dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7985 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente Agg. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NI, elett.te dom.to in Roma, via Sestio Calvino n. 193, presso lo studio dell'Avv. NI Avitabile, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Scialdoni come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO-SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Prof. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende come da procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 581 del 28 gennaio 1998 (R.G. n. 48330/96);
Udita nella pubblica udienza del 24.1.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 19 febbraio 1996 NI SO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Napoli la s.p.a. Ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente fino al 1^ novembre 1990 (quando era stato posto in stato di quiescenza) e lamentava che nel trattamento di pensione a lui erogato non fosse stato calcolato, a decorrere dal 1^ novembre 1992, il beneficio economico previsto dal punto 4 dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992. Il ricorrente chiedeva, quindi, che fosse riliquidato il suo trattamento pensionistico con il computo del suddetto beneficio. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 28 ottobre 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del SO a veder computato nel suo trattamento di quiescenza il miglioramento economico previsto dal punto 4 dell'art. 37 del contratto collettivo sopra indicato. Questa decisione, impugnata dalla società Ferrovie dello Stato, veniva riformata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 28 gennaio 1998, in base al rilievo che, essendo "il trattamento di buonuscita regolato direttamente dalla legge 829/1973", la clausola della contrattazione collettiva invocata dal SO riguardava "esclusivamente il trattamento di quiescenza e non anche quello di previdenza".
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SO, che ha dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso la società Ferrovie dello Stato, la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte.
Motivi della decisione
La questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che ha formato oggetto della eccezione dedotta dalla società controricorrente (rectius: in relazione alla quale la società controricorrente ha sollecitato la Corte ad attivare i suoi poteri d'ufficio per rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario) può essere esaminata unicamente se viene deciso in senso sfavorevole alla tesi esposta dal SO il primo motivo del ricorso per cassazione, con il quale viene dedotta l'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla società Ferrovie dello Stato: se, come si sostiene nel ricorso, l'appello fosse inammissibile, non potrebbe la Corte discutere della giurisdizione per la preclusione conseguente alla formazione del giudicato interno sulla pronuncia a suo tempo emessa dal primo giudice. Il SO con il suddetto primo motivo, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nel dolersi per il fatto che il Tribunale non abbia preso in esame l'eccezione di inammissibilità da lui proposta, chiede che tale pronuncia sia emanata dalla Corte e sostiene che l'inammissibilità dell'appello deriva dall'inesistenza della procura rilasciata dalla società Ferrovie dello Stato all'Avv. Bruna Barreca, potendo quest'ultima, in qualità di dipendente e facente parte dell'Ufficio Affari Legali della Direzione compartimentale di Napoli, soltanto espletare i suoi compiti all'interno dell'ufficio, senza essere peraltro legittimata alla rappresentanza e alla difesa della medesima società nel giudizio davanti al Tribunale.
Questo motivo è privo di fondamento.
L'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36 e recante disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato, stabilisce nel secondo comma che l'esercizio di tale professione è incompatibile, fra l'altro, con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato (oltre che di altri enti pubblici) e "in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni". Da questa disposizione, per l'espressa previsione contenuta nel successivo quarto comma lett. b del medesimo articolo, sono peraltro esclusi gli avvocati "degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti". Pertanto, in relazione al patrocinio esercitato dagli avvocati ai quali fa riferimento la norma di deroga, è prevista l'iscrizione dei medesimi "in un elenco speciale annesso all'albo" di ogni singolo Consiglio dell'ordine (ultima alinea del medesimo quarto comma), proprio per significare che l'attività di rappresentanza e di difesa in giudizio può essere espletata dagli iscritti nell'elenco speciale esclusivamente nei confronti degli enti di appartenenza. Ciò posto, risulta dai documenti prodotti in giudizio dalla società controricorrente che l'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 17 maggio 1985 n. 210 per succedere in tutti i rapporti attivi e passivi già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si era dotato di un proprio Ufficio Affari Legali (v. il regolamento approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 25 ottobre 1990), nel quale, come si deve ritenere, erano stati immessi, previa assunzione in servizio e dislocazione presso le varie sedi compartimentali, professionisti che avevano superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato (a quel tempo di procuratore legale). Tanto è vero che nell'elenco speciale costituito presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati (e dei Procuratori) di Napoli, aggiornato al 30 novembre 1991 (v. il relativo documento nel fascicolo della società controricorrente), risulta iscritta la Dott. Proc. Bruna Barreca, nata a [...] il [...], facente parte dell'"Uff. Legale Ferrovie dello Stato-Ente Ferrovie dello Stato".
Tale iscrizione ha mantenuto i suoi effetti anche nel periodo successivo alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, attuata in virtù delle disposizioni di legge e regolamentari che si sono succedute a decorrere dal 1992 (v., in particolare, il d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359 e la delibera CIPE 12 agosto 1992). Infatti, con l'art. 2, quinto comma, d.l. 21 giugno 1993 n. 198, ultimo di una serie di decreti legge reiterati e convertito in l. 9 agosto 1993 n. 292, è stato modificato l'art. 18, primo comma, del d.l. n. 333 del 1992, sopra indicato, essendo stata estesa al personale dipendente degli enti pubblici economici privatizzati - ivi compreso, quindi, l'Ente Ferrovie dello Stato - la norma in precedenza dettata per gli enti creditizi privatizzati e contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990 n. 218, che aveva fatto salvi per i dipendenti "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza" (v. per l'interpretazione di tale disposizione di legge Cass. Sez. Un. 12 giugno 1997 n. 5301). Sostiene il SO che le norme or ora indicate, dalle quali la società controricorrente trae argomento per legittimare il corretto esercizio dello ius postulandi da parte dell'Avv. Bruna Barreca nel giudizio di appello davanti al Tribunale di Napoli, non sono applicabili al caso in esame, occorrendo fare riferimento a tre altre disposizioni di legge.
Con la prima di tali disposizioni (art. 24, terzo comma, l. 17 maggio 1985 n. 210, relativa, come è stato detto sopra, alla istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) sono state affidate all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente di nuova istituzione, in conformità con le norme contenute nel r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Testo Unico delle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).
Con la seconda disposizione (art. 15, comma 3 bis, d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in l. 24 marzo 1993 n. 75) è stato stabilito che "in sede di prima applicazione delle disposizioni" inerenti alla privatizzazione degli enti pubblici economici "continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato s.p.a. quanto disposto dall'art. 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210 per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La terza disposizione (art. 3 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, inerente all'Avvocatura dello Stato) faceva riferimento ad uffici giudiziari ormai soppressi, dato che stabiliva che "innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti". Dal combinato disposto delle tre norme di legge il ricorrente trae argomento per affermare che l'Ente Ferrovie dello Stato non poteva affidare la rappresentanza e difesa in giudizio a dipendenti facenti parte del proprio ufficio legale, essendo stato il suo patrocinio a suo tempo attribuito per legge all'Avvocatura dello Stato e potendo i suoi funzionari (ancorché abilitati alla professione forense) rappresentare l'ente solamente davanti alle preture e agli uffici di conciliazione. Secondo il medesimo ricorrente, quindi, analoga situazione è derivata alla società per azioni di nuova costituzione, al momento della trasformazione dell'ente, limitatamente al grado dei giudizi in corso, con la conseguenza che l'Avv. Bruna Barreca, pur essendo legittimata a rappresentare la società davanti al Pretore del lavoro di Napoli, era peraltro priva della necessaria legittimazione a ricevere la necessaria procura alle liti per impugnare la sentenza di primo grado davanti al Tribunale di Napoli e, quindi, a sottoscrivere l'atto di appello.
Questa tesi - che va posta in relazione con una sentenza emessa da queste Sezioni Unite (n. 10367 del 19 ottobre 1998), con la quale è stato confermato il diniego dell'iscrizione nell'albo speciale di un Consiglio dell'ordine di un avvocato facente parte del ruolo legale della società Ferrovie dello Stato, pronunciato dal Consiglio Nazionale Forense (v. pure la successiva conforme sentenza n. 1255 del 12 dicembre 2000) - non tiene però conto del dato formale costituito dalla avvenuta (e come sopra rilevata) iscrizione dell'Avv. Bruna Barreca, senza contestazioni di sorta, nell'albo speciale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli. Tale definitiva iscrizione, come deve ritenersi, ha legittimato la professionista all'esercizio dell'attività forense (naturalmente soltanto nell'interesse esclusivo dell'ente del quale la stessa era dipendente) senza le limitazioni alle quali fa riferimento il ricorrente, essendo stato l'esercizio stesso reso possibile, in primo luogo, dalla sopra indicata disposizione contenuta nell'art. 3, quarto comma lett. b, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36 e relativa alla iscrizione negli elenchi speciali degli avvocati degli uffici legali organicamente istituiti presso gli enti sottoposti alla tutela e alla vigilanza dello Stato e, in secondo luogo, dalla norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990 n. 218, pure già indicata, che ha fatto salvi, per i dipendenti degli enti pubblici privatizzati, "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza". In tal senso, quindi, deve essere condivisa la sentenza n. 12286 del 3 dicembre 1997, emanata dalla Sezione Lavoro di questa Corte, nella quale è stato sostenuto che gli avvocati facenti parte dell'ufficio legale dell'Ente Ferrovie dello Stato e iscritti nell'elenco speciale dell'albo tenuto dai vari Consigli degli ordini hanno continuato a rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze tuttora si trovano.
Dai rilievi esposti deriva che, dovendo essere considerato del tutto legittimo l'esercizio dello ius postulandi, davanti al Tribunale di Napoli, da parte della società Ferrovie dello Stato per mezzo dell'Avv. Bruna Barreca che ha sottoscritto l'appello, tale atto deve essere ritenuto ammissibile, conformemente a quanto è stato affermato, con implicita pronuncia, dallo stesso Tribunale. Ciò posto, passando all'esame del secondo motivo del ricorso (contrassegnato con i nn. 2 e 3), il SO deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c., e sostiene che il Tribunale di Napoli, nel ritenere che la domanda da lui dedotta in giudizio avesse per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, non ha considerato che tale domanda non era stata mai proposta, dato che, viceversa, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato domandato il riconoscimento del beneficio economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro inerente agli anni 1990-1992 da valere esclusivamente sul trattamento di quiescenza (e non già sull'indennità di buonuscita). Secondo il ricorrente, pertanto, con la sentenza impugnata il giudice dell'appello ha negato "un bene della vita non richiesto, in quanto non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda".
Pur essendo questa censura formalmente fondata, tuttavia l'esito dell'indagine relativa ai vizi denunciati dal ricorrente implica, come si dirà, che deve essere disconosciuta, conformemente a quanto deduce la società resistente, la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Pretore di Napoli il SO aveva dedotto che la società Ferrovie dello Stato, dopo avere riconosciuto che il beneficio economico di cui al punto 4 dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992 doveva essere conteggiato nel trattamento di quiescenza, aveva successivamente mutato avviso, dato che aveva ordinato alla Direzione provinciale del Tesoro, ente erogatore della pensione definitiva, di non tenere conto della precedente deliberazione e, quindi, di calcolare la pensione escludendo il miglioramento economico sopra indicato. E, sulla base di questo assunto, il ricorrente aveva chiesto che il Pretore riconoscesse il suddetto diritto e, quindi, ordinasse alla società convenuta di procedere alla rideterminazione complessiva del trattamento di quiescenza, con un provvedimento che producesse i suoi effetti anche nei confronti della Direzione provinciale del Tesoro. Di tal che, come soprattutto risulta da quest'ultima richiesta, l'attore aveva fatto espresso riferimento alla pensione erogatagli dal Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, istituito con l. 9 luglio 1908 n. 418 e alimentato, come si vedrà, dalle finanze dello Stato (senza fare cenno alla indennità di buonuscita ne', come occorre aggiungere, alla pensione integrativa o complementare che pure gli veniva erogata, direttamente, dalla società).
Questo essendo l'oggetto della domanda dedotta in giudizio e della successiva sentenza emanata dal primo giudice - il quale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a vedere calcolato nel trattamento di pensione, a decorrere dal 1^ novembre 1992, il beneficio sopra indicato - a seguito dell'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato il Tribunale di Napoli, con la sentenza in questa sede impugnata, ha deciso la causa, accogliendo l'appello, come se il SO nel giudizio di primo grado avesse chiesto il riconoscimento del beneficio ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita: nella sentenza, infatti, è stato testualmente osservato, come premessa, "che il trattamento di buonuscita è regolato direttamente dalla legge 829/1973, alla quale, peraltro, espressamente rinvia il ccnl del settore al 3^ co. dell'art. 96......", proposizione, codesta, dalla quale sono state tratte le successive argomentazioni per rigettare la domanda dedotta in giudizio. così operando, quindi, il giudice dell'appello è incorso nel vizio ora denunciato dal ricorrente, dato che trattamento di quiescenza e buonuscita sono istituti giuridici completamente diversi, retti da norme di legge del tutto distinte, perché il primo ha natura previdenziale, in quanto è relativo alle quote di pensione che mensilmente vengono erogate da un apposito Fondo al lavoratore al raggiungimento dell'età pensionabile, mentre il secondo ha natura di retribuzione differita (ancorché con funzione previdenziale, come questa Corte ha avuto modo più volte di rilevare), in quanto attiene alla indennità che una tantum viene elargita dal medesimo datore di lavoro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò posto, una volta accertato il vizio di extrapetizione che inficia la sentenza impugnata, il risultato della successiva indagine, come è stato sopra accennato, non può essere favorevole al ricorrente, giacché, tenuto conto del petitum sostanziale della originaria domanda dedotta in giudizio - inerente, come giova ribadire, alla rideterminazione, per effetto di miglioramenti retributivi elargiti ai dipendenti in servizio, del trattamento di quiescenza erogato dall'apposito Fondo istituito con l. 9 luglio 1908 n. 418 (da non confondersi con la pensione integrativa o complementare, pure erogata al personale ferroviario) - deve ritenersi che la giurisdizione appartenga alla Corte dei conti e non al giudice ordinario.
Vanno in proposito richiamate le numerose decisioni già emesse da queste Sezioni Unite (con la motivazione che le sorregge), nelle quali è stato sostenuto che anche dopo le innovazioni legislative che hanno determinato, prima, la successione dell'Ente pubblico economico Ferrovie dello Stato all'omonima Azienda autonoma e, dopo, la trasformazione dell'ente in una società per azioni di diritto privato, il trattamento di quiescenza del personale ferroviario è posto, in tutto o in parte, a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, istituito con l. 9 luglio 1908 n. 418, mantenuto in vita con r.d. 22 aprile 1909 n. 229 e parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa in ogni esercizio finanziario alla copertura del fabbisogno con un contributo in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate dello stesso (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 12 aprile 2000 n. 130, Cass. Sez. Un. 29 gennaio 2000 n. 20 e Cass. Sez. Un. 1^ settembre 1999 n. 617). Pertanto, tenuto conto di tale contributo e del conseguente aspetto pubblicistico concernente il rapporto fra i lavoratori e il Fondo, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, la giurisdizione sulle controversie nelle quali sia interessato il Fondo deve essere attribuita alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, e sussiste riguardo a tutti quei provvedimenti che sono destinati ad avere influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica (Cass. Sez. Un. 27 novembre 2000 n. 1212, Cas,5. Sez. Un. 19 giugno 2000 n. 451 e Cass. Sez. Un. 28 novembre 1996 n. 10618). Tutti questi principi debbono essere applicati al caso in esame, con la conseguenza che, non essendo la decisione che deve essere emessa, come è stato esposto nella trattazione del primo motivo del ricorso, preclusa dalle pregresse vicende processuali, una volta rigettato il suddetto primo motivo, deve essere dichiarata d'ufficio, pronunciando sul secondo motivo, la giurisdizione della Corte dei conti.
Giusti motivi sussistono, tenuto conto del comportamento processuale posto in essere dalla società resistente (che solamente davanti a questa Corte ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario), per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi della fase di merito e di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e, pronunciando sul secondo motivo, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002