Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2014, n. 47427
CASS
Sentenza 7 novembre 2014

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La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2014, n. 47427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47427
Data del deposito : 7 novembre 2014

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