Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 1
La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente.
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Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa. 2. L'imputata, per il tramite del difensore di …
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Per poter acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero vanno accertate, anche tramite rogatoria internazionale, la residenza della teste, la oggettiva impossibilità di esaminarla in giudizio, con verifica della prevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto, e se la irreperibilità sia funzionale a favorire l'imputato. Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 c.p.p.per le rogatorie internazionali o …
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Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2014, n. 47427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47427 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 07/11/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2564
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 11594/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RE, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25.10.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Oscar Cetrangolo sull'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. Anazza Giovanni il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 29.11.2011, di condanna dell'odierno ricorrente per il delitto descritto nell'art. 640 c.p.. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione giacché il difensore di fiducia dell'odierno ricorrente aveva tempestivamente inoltrato alla cancelleria della corte istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute mentre la corte territoriale ha ugualmente celebrato l'udienza senza osservare alcunché con riguardo a detta istanza.
Lamenta inoltre come i fatti oggetto di reato sarebbero stati erroneamente qualificati dai giudici del merito nel senso di condotte integranti il delitto di truffa mentre al più si sarebbe trattato di semplici prestiti di denaro;
come le parti civili che hanno presentato querela sarebbero state sfornite di legittimazione processuale;
come ciò avrebbe dovuto determinare anche il venir meno della contestata aggravante, in quanto connessa alla costituzione di tali soggetti come parti civili;
con conseguente improcedibilità per la fattispecie di truffa semplice in assenza di una valida querela di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Circa l'impedimento del difensore, questa corte ha recentemente avuto modo di osservare che l'utilizzazione del telefax per inviare al giudice procedente una richiesta di rinvio per legittimo impedimento (dell'imputato o del difensore), pur non inidonea a dare certezza dell'intervenuta ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, è comunque irregolare, perché l'art. 121 c.p.p. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria;
tuttavia, le istanze in tal modo inviate non sono ne' irricevibili, nè inammissibili, ed il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza deve valutarle.In ragione della predetta irregolarità, incombe, peraltro, sulla parte instante il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell'istanza al giudice competente a valutarla;
in tal caso, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza, la parte (che abbia di sua volontà scelto un mezzo irregolare di trasmissione dell'istanza, ovvero che a ciò sia stata costretta dal sopravvenire di un impedimento improvviso ed imprevedibile, e dall'impossibilità di darne altrimenti comunicazione al giudice procedente) ha l'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla, e sia stata tempestivamente portata all'attenzione di quest'ultimo (sez. 2, 5.11.2013, n. 9030). Il principio, affermato per la comunicazione a mezzo telefax;
deve ritenersi ancor più convincente se riferito alla comunicazione per posta elettronica, rilevante nel caso di specie. Tale ulteriore mezzo di comunicazione, è pur sempre informale, allo stesso modo del telefax (non essendo ancora stata istituita per tali comunicazioni la modalità PEC), ma diversamente dal primo è inoltre ulteriormente incerto circa la effettiva possibilità che la comunicazione sia tempestivamente letta dal destinatario (che potrebbe non controllare la casella di posta elettronica in tempo utile) per poter essere utilmente portata a conoscenza del giudice.
Nel caso di specie, nulla osserva la difesa ne' riferisce alcunché sull'avvenuto assolvimento del descritto onere sulla stessa gravante. Ne discende l'infondatezza della doglianza.
Sugli altri motivi di ricorso, va rilevato che i giudice d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando - come nel caso di specie - il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, svolgendo articolata motivazione, da pagina 8 a pagina 10 della sentenza impugnata, apoditticamente sottoposta a critica nel ricorso, non confrontandosi con detto,motivazione, appare peraltro connotato dall'estrema genericità non articolando le ragioni delle critiche sollevate la sentenza.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014