Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9237
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone che i canoni di locazione dell'immobile pignorato siano versati al custode del bene, essendo emesso in funzione strumentale alla procedura coattiva, spiega i suoi effetti soltanto nell'ambito del processo esecutivo in cui l'ausiliare è stato nominato, dovendosi escludere ogni ultrattività del suddetto decreto nel caso in cui la procedura si estingua. Pertanto il custode del bene già pignorato, che abbia acquistato l'immobile dal debitore esecutato, non può nella veste di nuovo proprietario valersi di tale decreto contro il conduttore dell'immobile, relativamente ai canoni dovuti per il periodo corrispondente alla procedura esecutiva estinta, ne' a tal fine può invocare il fenomeno successorio tra le due distinte qualità soggettive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2002, n. 9237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9237
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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