Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15229
CASS
Sentenza 29 ottobre 2002

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Massime1

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avendo carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.

Commentario1

  • 1Sulla (in)cumulabilità dei tempi del doppio processoAccesso limitato
    Raffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15229
Data del deposito : 29 ottobre 2002

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