Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avendo carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.
Commentario • 1
- 1. Sulla (in)cumulabilità dei tempi del doppio processoAccesso limitatoRaffaele Plenteda · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. NO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LO SA NO;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 08/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. NO SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Russo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13-7-2001, Lo AV NO, conveniva innanzi alla Corte d'Appello di Perugia il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della l. n. 89/2001 per sentir accertare la violazione del termine ragionevole del processo civile da esso ricorrente originariamente promosso innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell'Enel con atto di citazione notificata in data 29-3-1985 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della fornitura di energia elettrica. Esponeva il ricorrente che la sentenza di primo grado era stata emessa il 25-10-1991 e che quella di secondo grado era stata emessa in data 30-9-1998, con una durata, quindi, complessiva di circa 13 anni. Chiedeva, pertanto, la condanna del suddetto Ministero al pagamento, in suo favore, sia dei danni patrimoniali che di quelli morali per il complessivo importo di L. 39.000.000.
L'adita Corte, costituitosi il Ministero, con la decisione in esame, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il convenuto Ministero al risarcimento dei soli danni non patrimoniali, liquidati in L. 5.000.000, ritenendo in parte imputabile il superamento del termine di ragionevole durata del processo in questione allo stesso ricorrente e, tra l'altro, non assolutamente provati i danni patrimoniali.
Ricorre per cassazione, con due motivi, il Ministero;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione dell'impugnato decreto, avente "chiara natura di sentenza" in quanto "non consente la ricostruzione dell'iter logico che ha condotto alla condanna dell'Amministrazione". Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2, secondo comma, della l. n. 89/2001, nonché degli artt. 1226, 1227,
2729 e 2697 c.c., in quanto la Corte di Perugia, nel considerare la complessità del caso in relazione al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, non ha accertato la sussistenza del requisito della colpa a carico dell'Amministrazione convenuta, quale elemento indispensabile per poter riconoscere l'equa riparazione invocata. Ancora si prospetta la violazione dell'art. 2, terzo comma, della l. n. 89/2001 poiché la Corte d'Appello, da un lato, non ha quantificato l'entità del periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo e, dall'altro lato, non ha applicato i criteri di liquidazione di cui all'art. 2056 c.c., nel senso che, nel caso in esame, è stato ritenuto possibile liquidare il danno non patrimoniale pur in mancanza anche solo di un principio di prova in proposito, sia con riguardo all'an che con riferimento al quantum. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto l'identico thema decidendum della liquidazione dei soli danni morali e della relativa motivazione.
Nel prospettare, innanzitutto, il difetto di motivazione della decisione in esame, il Ministero ricorrente espone argomentazioni generiche:
non solo, infatti, non si indica quale periodo, come eccedente il termine "ragionevole", la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, ma, altresì, non si specificano le ragioni in base alle quali la liquidazione del danno morale in L.
5.000.000 risulta eccessiva rispetto a detto periodo.
Infondata è, poi, la censura relativa alla mancata considerazione dell'elemento soggettivo della colpa con riferimento alla responsabilità in questione. Conforme mente a quanto affermato da questa Corte con recente ma già consolidato orientamento, deve osservarsi che l'art. 2 della l. n. 89/2001 prevede non un diritto al risarcimento del danno bensì un diritto all'equa riparazione, in coerenza con il disposto dell'art. 41 della Convenzione. Ciò in quanto, a parte l'adozione del termine "indennizzo" (ex art. 3, comma settimo, l. n. 89/2001) sul piano testuale, sono espliciti i richiami all'equità e al limite delle risorse disponibili mentre risulta l'assenza di riferimenti all'elemento soggettivo della responsabilità. Deve aggiungersi che detta equa riparazione, per quanto complessivamente configurato nella l. n. 89/2001, deriva da una attività lecita, quale indiscutibilmente è l'attività giudiziaria, che diviene illecita a seguito del suo porsi in contrasto con il termine "ragionevole" di cui all'art. 6 del la C.E.D.U., indipendentemente da elementi di colpa di organi giudiziari o di altre autorità dello Stato;
ne consegue che nella materia in esame il riconoscimento dell'equa riparazione non presuppone la verifica della colpa a carico di un agente, essendo, invece, ancorato all'accertamento di una violazione della Convenzione come evento di per sè lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo che lo vede parte in una durata ragionevole. Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente esaminato il tema in oggetto in relazione ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della l. n. 89/2001, con particolare riguardo alla
"complessità del caso", e motivando, sul punto con ampie, articolate e logiche argomentazioni.
Riguardo, inoltre, all'ulteriore profilo argomentativo dei "poteri" del Giudice in tema di liquidazione equitativa del danno, va rilevato che, nella controversia in esame, la Corte territoriale ha correttamente provveduto alla liquidazione equitativa del solo danno morale, sia in considerazione del non eccessivo importo dello stesso, sia legittimamente tenendo conto, sulla base dei principi del nostro sistema processuale, anche di mere presunzioni.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002