Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
Il compito del custode giudiziario non si risolve nella mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli apposti: egli invero ha l'obbligo di conservarla in modo tale da evitare che i terzi possano subire danni dal bene custodito, e di conseguenza ha l'obbligo di adoperarsi per risolvere - anche attraverso le opportune segnalazioni alle autorità competenti - le eventuali situazioni di pericolo che dal bene possono scaturire. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il custode di una fabbrica di fuochi d'artificio priva di recinzione potesse essere ritenuto responsabile della morte accidentale di un ragazzo che vi era entrato - ed aveva fatto esplodere i fuochi - per la assenza di recinzioni e di barriere all'accesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2007, n. 14178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14178 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/03/2007
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 416
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 00555/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano - in data 27.09.2005;
nei confronti di:
LE LV, n. in Napoli il 16.05.1961;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Marzano Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
non comparso il difensore dell'imputato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27 settembre 2005 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano - assolveva, perché il fatto non sussiste, LE LV da imputazioni di cui agli artt. 589 c.p., commi 1 e 3, e art. 40 cpv. c.p., art. 703 c.p.. Si addebitava a tale imputato, in qualità
di titolare di una fabbrica di fuochi di artificio e di deposito di oggetti pirotecnici, di aver omesso di recintare l'intero corpo di fabbrica "e comunque di garantirne la chiusura e la sorveglianza", così consentendo ai minori EP AN, RI LP e EP GE di introdursi nell'immobile e di impossessarsi di alcuni petardi, che facevano esplodere;
a tanto erano conseguiti la morte di EP LL ed il ferimento degli altri due minori. Rilevava il giudice che quella fabbrica era stata in precedenza sottoposta a sequestro penale e l'imputato ne era stato nominato custode giudiziario;
che, in tale qualità, gli "poteva essere richiesto unicamente di vigilare al fine di garantire l'integrità dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria"; che i sigilli erano risultati integri, mentre "risultava divelta la porta d'ingresso del casotto dentro il quale erano custoditi i fuochi d'artificio sequestrati in precedenza"; che "alla fabbrica era possibile accedere da più parti, oltre che dal cancello principale chiuso a chiave con un lucchetto al quale erano stati apposti i sigilli, in quanto la rete metallica di recinzione appariva facilmente valicabile"; che "al LE non poteva essere richiesto, in qualità di custode dei sigilli, di meglio recintare la fabbrica, dovendo egli piuttosto assicurare che non venisse mutato lo stato dei luoghi, ne' egli aveva il dovere di sorvegliare costantemente la stessa per impedirne l'accesso, non implicando tale obbligo la qualità di custode. Doveva essere, piuttosto, la polizia giudiziaria che sequestrò i fuochi d'artificio presenti nella fabbrica all'atto dello scoppio... che, considerata l'ubicazione dello stabilimento e le condizioni della rete di recinzione, avrebbe dovuto provvedere a trasferire altrove i fuochi, invece che custodirli in un malridotto casotto...; lo stato dei luoghi era ben noto alle forze dell'ordine..., pertanto solo ad esse doveva incombere il compito di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo e, non certo, al LE, passibile di rispondere della fattispecie prevista e punita dall'art. 349 c.p., qualora avesse immutato lo stato dei luoghi".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che la decisione impugnata "si fonda su un'affermazione giuridicamente insostenibile, secondo cui gli obblighi del custode di un bene in sequestro si sostanziano nell'obbligo di "non facere" ossia di non mutare lo stato dei luoghi"; al contrario, tali obblighi "non possono essere ridotti solo al mantenimento dello stato dei luoghi nelle originarie condizioni, ma (essi) sono quelli previsti dall'art. 67 c.p.c.", che "impone al custode giudiziario... l'obbligo di esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia". Nella specie, LE, "anche se non poteva piantonare le vie di accesso o provvedere senza l'autorizzazione del giudice ad una migliore recinzione della fabbrica", avrebbe dovuto "segnalare alla p.g. le carenze rilevate e chiedere al P.M. le dovute autorizzazioni per predisporre le opere necessarie per impedire l'accesso alla sua proprietà". MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0 Il ricorso è fondato.
È ben vero, difatti, che il custode di cose sequestrate in sede penale opera esclusivamente per conto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il vincolo, al cui controllo è sottoposto come suo ausiliario (cfr. Cass. civ., n. 4635/1997). L'obbligo di custodia comporta la preservazione del bene nello stato in cui si trova al momento del sequestro e l'art. 259 c.p.p., comma 2, prescrive l'avvertimento "dell'obbligo di conservare e di presentare le cose ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria", mentre l'art. 67 c.p.p., comma 2, facendo salve le disposizioni del codice penale, dispone che egli "è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia".
Ciò posto, tuttavia, l'obbligo del custode non può ritenersi circoscritto e limitato alla mera preservazione dei sigilli apposti sulla cosa sequestrata;
al contrario, egli è tenuto - sia per l'obbligo di esercitare la custodia da buon padre di famiglia, sia per la preservazione dei principio generale del neminem laedere - di conservare la cosa secondo modalità tali da evitare il rischio per i terzi di essere attinti da effetti pregiudizievoli che dalla cosa sequestrata possano scaturire, in dipendenza della possibilità di accesso alla stessa, ove essa sia del tutto prevedibile ed imponga, perciò, di attivarsi per eliminare quelle situazioni potenzialmente, e sicuramente, dannifere. E se la rimozione di tali condizioni potenzialmente generatrici di danno abbisogna di autorizzazione ad interventi specifici al fine di rimuoverle, egli non può rimanere inerte e del tutto passivo, ma deve attivarsi per segnalare tali condizioni a chi quelle autorizzazioni deve rendere, e richiederle e porre in essere i relativi interventi. In sostanza, i doveri connessi alla custodia non sono limitati al mero aspetto formale della conservazione di sigilli opposti, ma investono concretamente la gestione della cosa sequestrata secondo modalità che escludano il potenziale cagionamento di danni nei confronti di terzi che a quel bene possano accedere.
Nella specie, la sentenza impugnata da atto che "alla fabbrica era possibile accedere da più parti, oltre che dal cancello principale chiuso a chiave con un lucchetto al quale erano stati apposti i sigilli, in quanto la rete metallica di recinzione appariva facilmente valicabile"; e se "lo stato dei luoghi era ben noto alle forze dell'ordine...", a maggior ragione lo era al proprietario del sito, nominatone custode, il quale, perciò, non poteva non farsi carico della situazione di pericolo che ne conseguiva (ancorché si sigilli apposti rimanessero integri) e non attivarsi al fine di rappresentare tale situazione, di richiedere le eventuali autorizzazioni necessarie a rimuoverla, di concretamente agire al fine di evitare che altri venissero a contatto con la cosa sequestrata e subissero le conseguenze lesive che da tanto potevano prevedibilmente scaturire.
3.1 Deve tuttavia rilevarsi che la contravvenzione di cui all'art.703 c.p., contestata al capo B) della rubrica, si è allo stato, e da tempo, prescritta. Non ravvisandosi ipotesi sussumibili nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, va in questa sede rilevata tale causa di estinzione del reato.
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., perché estinta la stessa per prescrizione. Essa va, altresì, annullata relativamente al delitto di cui all'art. 589 c.p., con rinvio, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., perché estinta la stessa per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente al delitto di cui all'art. 589 c.p., con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007