Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2007, n. 14178
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Sentenza 14 marzo 2007

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Il compito del custode giudiziario non si risolve nella mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli apposti: egli invero ha l'obbligo di conservarla in modo tale da evitare che i terzi possano subire danni dal bene custodito, e di conseguenza ha l'obbligo di adoperarsi per risolvere - anche attraverso le opportune segnalazioni alle autorità competenti - le eventuali situazioni di pericolo che dal bene possono scaturire. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il custode di una fabbrica di fuochi d'artificio priva di recinzione potesse essere ritenuto responsabile della morte accidentale di un ragazzo che vi era entrato - ed aveva fatto esplodere i fuochi - per la assenza di recinzioni e di barriere all'accesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2007, n. 14178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14178
    Data del deposito : 14 marzo 2007

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