Sentenza 14 novembre 2000
Massime • 1
La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita - per l'appunto - solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la indicata ragione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2000, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 14/11/2000
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 3620
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 23074/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Varese, nel procedimento penale
contro
RI IO GL, nata a [...] il [...],
avverso il provvedimento reso il 9.3.2000 dal g.i.p. del tribunale di Varese.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - A fronte di richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, in data 2.12.1999, emetteva decreto penale di condanna a carico di IO GL AR.
In seguito, però, prima che il decreto penale fosse notificato all'imputata, il giudice rilevava che la richiesta del pubblico ministero era stata depositata oltre il termine di sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagata nel registro delle notizie di reato (previsto dall'art. 459, comma 1, c.p.p.); considerava che il mancato rispetto del termine non provocava nullità del decreto penale, ma poteva comportare responsabilità disciplinare del giudice che emetteva il decreto stesso;
e per tali ragioni revocava il decreto penale e ordinava rimettersi gli atti al pubblico ministero.
2 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha proposto ricorso avverso il provvedimento di revoca, ritenendolo abnorme, posto che l'ordinamento processuale attribuisce al g.i.p. il potere di revoca del decreto penale e di restituzione degli atti al p.m. solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato (art. 460, comma 4, c.p.p.). Il ricorrente non manca poi di sottolineare le conseguenze negative della scelta processuale del g.i.p. sul piano della efficienza della giustizia e dell'ingolfamento della macchina giudiziaria.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, secondo il nostro sistema processuale, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale richiestogli dal pubblico ministero, può - anzi deve revocarlo solo in un caso:
quando non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato (art. 460, comma quarto, c.p.p.). In un altro caso il codice prevede (prescrive) la revoca del decreto di condanna, e cioè quando si apre il giudizio che consegue all'opposizione ritualmente presentata contro il decreto stesso (art.464, comma terzo, c.p.p.). Ma in tale ipotesi la dottrina parla più
propriamente di rescissione del decreto, dovendosi intendere per revoca solo l'eliminazione dell'atto disposta dall'autore dell'atto stesso: e infatti a quella che il terzo comma dell'art. 464 definisce "revoca" provvede il giudice competente per l'opposizione, il quale a norma dell'art. 34 c.p.p. non può mai essere quello che ha emesso il decreto.
Poste queste premesse, si comprende come il giudice che revochi il decreto penale dopo averlo emesso - al di fuori del caso in cui è impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell'imputato - compie un atto che è radicalmente estraneo al sistema processuale, e come tale abnorme e ricorribile per cassazione.
Già nel sistema processuale previgente la dottrina distingueva tra i decreti del giudice penale quelli a contenuto ordinatorio e quelli a contenuto decisorio, riservando ai primi, e negando ai secondi, i caratteri della normale revocabilità e della normale inoppugnabilità. Questa distinzione si deve ravvisare anche nel codice di rito vigente, nel quale i decreti ordinatori sono normalmente revocabili dal giudice che li ha emessi e - per conseguenza - sono anche normalmente inoppugnabili;
mentre i decreti decisori, qual è il decreto di condanna, di norma sono irrevocabili e impugnabili.
Certo è comunque che il decreto penale di condanna, proprio per il suo contenuto decisorio, è irrevocabile, e conseguentemente impugnabile attraverso l'atto di opposizione, secondo quel principio dottrinale ormai acquisito che vuole revocabilità e impugnabilità in rapporto di reciproca esclusione, per cui quando un provvedimento è revocabile non è impugnabile, e quando è impugnabile non è revocabile. A ben vedere, rispetto a questa sistemazione dommatica, la previsione di cui al quarto comma dell'art. 460 (che è innovativa rispetto al codice previgente) non costituisce una deroga, ma ne è coerente espressione, considerato che prima della notifica il decreto penale non è impugnabile, mentre quando la notifica è(considerata) impossibile per irreperibilità dell'imputato il decreto diventa revocabile, proprio perché non può essere impugnato. Per queste ragioni, la revoca del decreto penale di condanna, prima della sua notifica all'imputato, da parte del giudice che lo ha emesso, configura un provvedimento abnorme, se non sotto il profilo funzionale (giacché con la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero non cagiona una stasi del procedimento), almeno sotto il profilo strutturale, giacché costituisce un provvedimento ontologicamente eccedente i limiti dell'ordinamento processuale, il quale consente la revoca solo quando il decreto non può essere notificato e quindi non può essere impugnato dall'imputato attraverso l'opposizione (v. Cass. Sez. Un. n. 17 del 12.12.1998, c.c. 10. 12.1997, Di Battista, rv. 206303).
Considerata la diversità delle fattispecie processuali, il principio come sopra affermato non contrasta con le decisioni con cui questa corte ha negato l'abnormità della revoca disposta in casi in cui il giudice aveva ritenuto irreperibili gli imputati (Cass. Sez. 1^, n. 543 del 16.2.1996, c.c. 26.1.1996, P.M. in proc. Rossi, rv. 204026;
Cass. Sez. 3^, n. 1147 del 19.4.2000, c.c. 14.3.2000, P.M. in proc. Cirese, rv. 215792; ma d'avviso contrario è Cass. Sez. 1^, n. 5646 del 18.1.1999, c.c. 17.11.1998). 4 - È appena il caso di notare che nella presente fattispecie l'abnormità della revoca non poteva essere eliminata o comunque giustificata dalla considerazione che il decreto penale revocato era stato emesso in violazione del termine previsto dall'art. 459, comma 1, c.p.p., dal momento che il pubblico ministero aveva richiesto il decreto oltre i sei mesi dalla data in cui il nome dell'indagata era stato iscritto nell'apposito registro. Da una parte, infatti, com'è noto, questo termine ha natura ordinatoria, sicché la sua inosservanza non produce nullità, ma solo le conseguenze di cui all'art. 124 c.p.p. (Cass. Sez. Un. n. 3 del 24.3.1992, c.c. 6.3.1992, Glarey); dall'altra, evidentemente, l'intento di evitare possibili conseguenze disciplinari per il magistrato non può legittimare un atto vietato dall'ordinamento processuale (come l'intento di rimediare a una sentenza abusiva non consente al giudice che l'ha emessa di disporne la revoca).
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001