Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 64848 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agistrati:02 5 3 8 /03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Presidente .G. n. 12301/99 Dott. Enrico 5885 Cons.Relatore Cron. Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Paolo Giuliani Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 21 giugno 2002 Dott. Achille Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / suc- SENTENZA cessioni beni / stima sul ricorso proposto il 9 giugno 1999 da: -in persona del Ministro pro tempore / motivazione. Ministero delle Finanze гар- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente Ex contro 3 AZ AN - residente in [...], alla Casci- na del Sole, n. 6 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 198 Lombardia sez. VII - n. 314 dep 16 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 CORTE SURE giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
CAMPION CH 9857 proc. n. 12301/99 R.G. N. 64848 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza del 16 marzo 1999, in parziale accoglimento dell'appello proposto da AZ AN avverso la decisione della Commissione tributa- ria di 1° grado di Milano,che aveva respinto il suo ricorso avverso la rettifica di valori da lui dichiarati con una denuncia di successione, determinava il valore finale del cespite di cui ai mappali 1297 e 2475 per la quota di 2/3 in complessive L. 38.670.000 e quello del cespite di cui ai mappali 166/c e 1665/b per la quota 1/3 in complessive L. 40.000.000. Il Ministero delle finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con un motivo e ne denunciava la nullità per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ovvero assoluta carenza della stessa, in quanto il giudice di appello si sarebbe limitato ad un'apodittica nuo- va stima del valore dei cespiti in contestazione senza alcuna indica- zione dei criteri e dei motivi che avevano condotto a tale determina- zione in contrasto con la dichiarazione del coerede e con l'esistenza di un fabbricato non completato su uno dei cespiti. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Costituisce requisito del ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 3, c.p.c., un'esposizione sommaria proc. n. 12301/99 R.G. 2 dei fatti, che consenta una cognizione chiara e completa delle circo- stanze che hanno ingenerato la controversia, delle vicende del pro- cesso e delle posizioni delle parti, e, non potendo la corte di cassa- zione avvalersi di ulteriori atti per verificare la rilevanza delle que- stioni proposte, su di esso si riverberano con rigore gli effetti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso, in forza del quale è onere dell'impugnante indicare in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una valutazione giuridica diversa da quella asseri- tamente erronea compiuta dal giudice a quo. Orbene, il Ministero ha omesso nel ricorso proposto l'esposizione sommaria dei fatti e, ai fini dell'intelligenza della causa, ha ritenuto di preporre all'unico motivo d'impugnazione la trascrizione (rectius: l'inserimento di una copia) della decisione impugnata, secondo una tecnica di compilazione ad esso consueta, che questa Corte ha già ri- tenuto possa valere ad adempiere il requisito dell'esposizione stessa laddove in tale trascrizione si rinvengano gli elementi ritenuti indi- spensabili per una precisa cognizione della causa (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 16 ottobre 2001, n. 12599; Cass. civ., sez. lav., sent. 6 novembre 1999, n. 12384; Cass. civ., sez. II, sent. 9 luglio 1987, n. 5980; Cass. civ., sez. lav., sent. 9 febbraio 1984, n. 1012; Cass. civ., sez. I, sent. 17 gennaio 1981, n. 413). Nella specie, tuttavia, una tale condizione non sussiste, giacché il te- sto della sentenza di secondo grado non consente la comprensione dei termini delle questioni dedotte dal ricorrente, perché mancante della narrativa delle vicende che avevano dato luogo alla controver- proc. n. 12301/99 R.G. 3 sia, delle censure mosse originariamente dall'erede avverso l'avviso di liquidazione e del tenore della decisione di primo grado, della qua- le menziona solo il rigetto, "perché: 1) l'istanza di condono non di- mostra né l'accoglimento da parte dell'ufficio né un avvenuto paga- mento;
2) nel merito: l'accertamento si presenta come congruamente motivato". Siffatta inidoneità della trascrizione a permettere una conoscenza so- stanziale e processuale dei fatti non è, inoltre, superabile con la lettu- ra dell'intero contesto del ricorso, giacché le argomentazioni a soste- gno delle questioni affrontate con l'unico motivo, rappresentate dall'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ovvero as- soluta carenza della stessa, non consentono di comprendere gli e- stremi della controversia e, in particolare, la successione la cui de- nuncia aveva dato luogo all'accertamento, la data di apertura della stessa, valori dichiarati e le ragioni che avevano giustificato la retti- fica. All'inammissibilità del ricorso segue la relativa declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 21 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo Enrico Altieri олл DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi NA Casano I CANCELLIERE C1" NA Casa Alu A proc. n. 12301/99 R.G.