CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11765 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. EO DI era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cui all'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto della M.P. Noleggi s.r.l., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodo d'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai fini IRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasa pari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013. Con la medesima sentenza era disposta la confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggi s.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca di beni e valori di proprietà di EO DI fino al medesimo ammontare. Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo aver corretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del Penale Sent. Sez. 4 Num. 11765 Anno 2026 Presidente: LE UC Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma. La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del 8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estinto per prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato e alla confisca. La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalente all’importo di euro 55.121,05. 2. EO PI ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazione allo specifico punto. La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbia considerato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto la Corte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che la connessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e la determinazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul punto inerente all’affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs. n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato. In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto la riduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre la Corte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando per eccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non può essere disposta per un valore superiore al profitto del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamente rigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato relativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alla determinazione della pena. 4.2. E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta il progressivo formarsi di preclusioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 3 216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che non possono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio di rinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dalla Corte di Cassazione. Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorre nell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedente la sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695 – 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale ha disposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove, secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro 55.112,05. Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoria e non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, che ridetermina in euro 55.112,05. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO UC LE
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. EO DI era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cui all'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto della M.P. Noleggi s.r.l., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodo d'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai fini IRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasa pari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013. Con la medesima sentenza era disposta la confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggi s.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca di beni e valori di proprietà di EO DI fino al medesimo ammontare. Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo aver corretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del Penale Sent. Sez. 4 Num. 11765 Anno 2026 Presidente: LE UC Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma. La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del 8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estinto per prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato e alla confisca. La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalente all’importo di euro 55.121,05. 2. EO PI ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazione allo specifico punto. La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbia considerato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto la Corte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che la connessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e la determinazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul punto inerente all’affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs. n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato. In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto la riduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre la Corte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando per eccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non può essere disposta per un valore superiore al profitto del reato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamente rigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato relativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alla determinazione della pena. 4.2. E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta il progressivo formarsi di preclusioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 3 216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che non possono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio di rinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dalla Corte di Cassazione. Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorre nell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedente la sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695 – 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale ha disposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove, secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro 55.112,05. Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoria e non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, che ridetermina in euro 55.112,05. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO UC LE