Sentenza 10 aprile 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 9 legale f. Houta / REPUBBLICA ITALIANA Ap13. Tall pergiritti L. 11 21. APR. 1999 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE ORTE SUPREMA DI C 4 5 SEZION AV 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mag R.G.:11490/97 0 Dott. Francesco Presidente Som Aula A Mazzarella Consigliere Dott. Giovanni Cron. 9325 Dott. Pasquale Picone Consigliere Rep. Dott. Paolo Stile Rel. Consigliere Ud. 16/02/99 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere CORIE SUPREMA DI CASSATIONE EFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Trichiesta copia studiu IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 10 APR. 1999 per diritti 3000 sul ricorso proposto da: 1 1°0 IL CANCELLIER GIAMBERSIO CARMELA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv. Rolando Trussi e Pier Luigi Panici, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Otranto n. 18. LIRE 3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
ESSELUNGA S.p.A., con sede in Milano, in persona del procuratore generale sig. Paolo De Gennis (tale nominato con verbale del Consiglio di amministrazione del CC177043 giorno 20 ottobre 1995), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Manfredo Lavizzari di Milano e FI BI CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI di Roma, elettivamente domiciliata presso il secondo. UFFICIO COPIE - controricorrente- Richiesta copia stud DIRITTI DI dal Sig. AGL per diritti L. 3000 888 NI 19 APR 1999- * IL CANCELLIER avverso la sentenza n.654/96 del Tribunale di Varese, depositata il 23 settembre 1996, R.G. n.356/96; l a B udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 febbraio 1999 dal Consigliere dott. Paolo Stile;
udito l'avv. FI BI per la controricorrente;
" udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 1500 Con ricorso depositato il 19 marzo 1996 la Esselunga S.p.A. proponeva appello CANCELLERIA avverso la sentenza del 29 dicembre 1995 / 26 febbraio 1996 con la quale il TO di Varese, su ricorso in data 27 gennaio 1994 della dipendente della società, E176644 RM IO -cassiera di IV livello nel negozio di Varese, viale Borri- aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole il 6 E176534 luglio 1993, ordinando la reintegrazione della suddetta e condannando la società al risarcimento del danno ed alle spese. L'appellante, riassunto l'episodio del 19 giugno 1993, sulla base del quale era stato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato il licenziamento alla IO, concludeva per la riforma della decisione UFFICIO COPIE impugnata, nel senso della sussistenza della giusta causa o quanto meno del Richieste copia esecutiva dal Sig. BIAMONTI giustificato motivo soggettivo. per diritti L. Si costituiva la IO chiedendo la conferma integrale della pronuncia di it 23 APR. 1999 IL CANCELLIERE primo grado. Con sentenza del 23 settembre 1996 l'adito Tribunale di Varese, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda della dipendente, condannandola alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava il Tribunale, a sostegno della sua decisione, che i fatti posti a base del licenziamento consistenti in un diverbio con una cliente, che veniva pesantemente insultata, nonostante il negozio fosse affollato, nonché nell'abbandono della cassa DIRITTI 2 cui era addetta per intervenire "sbraitando" nel successivo colloquio tra la cliente ed il direttore del del negozio, tanto che quest'ultimo si vedeva costretto ad invitarla perentoriamente a riprendere il lavoro;
nell'avere disatteso tale invito ed anzi nell'avere insultato il vicedirettore, nel frattempo intervenuto, con l'espressione "vaffanculo"; nell'avere successivamente insultato il direttore e la direzione aziendale con analoghi e simili epiteti- giustificavano ampiamente, sia alla luce della contrattazione collettiva del settore terziario che del codice civile, il licenziamento in tronco. Ricorre per cassazione la IO con un unico, articolato motivo. Resiste la Esselunga S.p.A. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo RM IO deduce insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. In particolare, la ricorrente assume che nella specie, ai fini del licenziamento, mancherebbero i presupposti per ritenere sia la giusta causa per "insubordinazione" sia quella per "grave violazione dell'obbligo di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai doveri civici"; e ciò vuoi alla stregua della nozione di giusta causa di cui all'art.2119 c.c. vuoi in riferimento alle previsioni esemplificative di giusta causa di cui al CCNL applicato. In proposito e sotto il primo profilo (giusta causa per insubordinazione), la IO, ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza di questa Corte, per la quale, perché ricorrano gli estremi della insubordinazione è necessario che nella condotta posta in essere dal lavoratore si possa ravvisare la indefettibile volontà di opporsi al potere di direzione e di organizzazione del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, ed è quindi passata ad analizzare le dichiarazioni rese in istruttoria da 3 ن ی ا De EL e EN, rispettivamente direttore e vicedirettore del negozio, fornendone una interpretazione diversa da quella offerta dal Tribunale e tesa a minimizzare la responsabilità della dipendente e così a dimostrare che non vi sarebbe stata insubordinazione. In modo pressoché analogo ha proceduto in relazione al secondo profilo, ove sono state richiamate le deposizioni di alcuni testi, senza tuttavia, anche in questo caso, prospettare vizi di legittimità, ma solo una ricostruzione dei fatti più edulcorata rispetto a quella operata dal Giudice d'appello, incidente sulla valutazione della gravità dell'infrazione. Giova rammentare ed è il caso di, sia pur brevemente, accennare - che, in punto di fatto, il Tribunale ha dato credito all'assunto della società, la quale, dopo aver rimarcato che la cassiera IO̟ non era muova a comportamenti di rilevanza disciplinare anche gravi, riportava le sequenze degli avvenimenti, esponendo che, verso le ore 17 del 19 giugno 1993, la dipendente ebbe dapprima a profferire nei confronti di una cliente -che, al passaggio sull'apposito banco trasportatore si era lamentata che la cassiera aveva fatto ricadere un fustino di detersivo su una confezione di frutta- la seguente espressione: "se lei è esaurita, non deve uscire a fare la spesa"; e poi nei confronti della figlia della stessa cliente che l'aveva invitata a continuare a battere "i prezzi" anziché stare a polemizzare- l'ulteriore espressione: "a battere ci devi andare tu, che rendi sicuramente di più, barboba..."; indi, nei confronti dell'intervenuto direttore del supermercato, De EL NI -che aveva invitato l'inviperita dipendente, allontanatasi dalla cassa, a tornarci e poi, lei insistente, a cessare il servizio timbrando il cartellino- : "...siete tutti figli di puttana, bastardi, andate a fare in culo..." nonché verso il sopraggiunto ' vicedirettore, EN IT: ..vaffanculo..." Orbene, il Giudice d'appello ha diffusamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni di adesione alla ricostruzione dei fatti come sopra delineata, osservando che la stessa dipendente, nella missiva di giustificazioni del 22 giugno 1993, aveva riconosciuto di aver "comprensibilmente perso le staffe" e di aver “effettivamente detto barbona...vaffanculo...generica imprecazione fatta alla sola presenza del predetto" (vicedirettore Vaenzano); ed aggiungendo che le deposizioni dei testi escussi avallavano detta ricostruzione, sostanzialmente condivisa dallo stesso TO, il quale tuttavia erroneamente la aveva ritenuto insufficiente a giustificare il licenziamento. Al contrario -secondo il Tribunale- la deliberata quanto immotivata ed ingiustificabile volgarità della reazione della IO, che, dopo aver dato causa alle rimostranze delle clienti, mentre era per l'appunto impegnata come sopra a “battere" i prezzi dei prodotti presentatile sul banco, traeva pretesto da quell'appropriata sollecitazione a che, da cassiera, seguitasse nelle pertinenti operazioni, per dare la stura ad espressioni triviali, coinvolgendo, in crescendo, il direttore che era nelle adiacenze, ed il vicedirettore sopraggiunto in un secondo momento, giustificavano il provvedimento risolutorio. Nella organicamente unitaria, quanto protratta serie di comportamenti, tenuti quel pomeriggio del 19 giugno 1993, senza alcuna possibile giustificazione e neppure attenuante, dalla cassiera, il Giudice d'appello ha, infatti, ravvisato grave violazione non solo degli obblighi di civismo e di cortesia con il pubblico, imposti dall'art. 144 in relazione all'art. 139 CCNL 14 dicembre 1990 "per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi”, ma segnatamente anche, ai sensi dell'art. 124 ed agli effetti dell'art.2119 c.c., con "insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso", e con corollario di rilevante pregiudizio degli interessi aziendali;
il tutto comportante la conclusione di "piena legittimità e di totale giustificatezza del licenziamento in tronco"; con ciò escludendo quidi, al contempo, che potesse ravvisarsi, nell'intimato licenziamento, S una sproporzione -oggetto di doglianza anche in questa sede da parte della IO- tra trasgressione e sanzione. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in lire 32.000 oltre gli onorari liquidati in lire 3.000.000 (tremilioni). Roma, 16 febbraio 1999. IL Consigliere est. Presidente Хов для for melt Sebillie IL COLLA CANCELLERIADe in C oria ogat, 10 APR. 1999 ALERIALitt BRATORE) DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N ESENTE DA 11-8-73 REGISTRO, E DA . : LEGGE DIRITTO DELLA O : 6