Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA- 0 4 5 3 0% 03 SEZ NO AL RIVEAALAUS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2605/0 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 4871/00 COLARUSSO Consigliere DE JULIODott. Rosario- 10341 Cron. Rep. 1262 Dott. RL CIOFFI 1 Rel. Consigliere -Consigliere Ud. 10/12/02Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 30/A, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DE ROSA, difeso dall'avvocato ANTONIO BELLIAZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TR LU, TR LO, TR GRAZIA, CI AR, CI ET;
- intimati e sul 2° ricorso n° 04871/00 proposto da: TR LO, TR GRAZIA, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA PASTEUR 70, presso lo studio 1617 dell'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, difesi dall'avvocato RAFFAELE MARCHETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
CI ET, CI EP, CI AR;
- intimati -
nonchè
contro
TR LU;
- intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3660/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. RL CIOFFI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, БИ concorde parere del P.M., trattandosi di ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
dito law. A ditionis, defensor de ricorrente The he chiestota petuents del nor udito 1'Avvocato MARCHETTI Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 1978 UI, RL e AZ ST rivendicarono, nei confronti di GI, NA AR e PI HI, che convennero innanzi al Tribunale di Latina, la proprietà di un suolo, esteso soltanto 68 metri quadrati, al confine tra le rispettive proprietà, acquistate entrambe, direttamente o dai loro danti causa, dagli stessi soggetti, o dai loro aventi causa. I convenuti si costituirono e risposero di aver acquistato il suolo rivendicato prima degli attori, e comuque di averlo usucapito. Istruita la controversia, disposta ed espletata una consu- lenza tecnica, il Tribunale ritenuto, sulla scorta di quanto riferito dal perito nominato, che GI, NaAR e PI HI ave- vano acquistato, prima di UI, RL e AZ ST, 31,50 metri quadrati dei 68 rivendicati da questi ultimi, e che occupavano i re- stanti 46 senza titolo;
e rilevato che GI, NaAR e PI HI non avevano "coltivato" la domanda con cui avevano chiesto che fosse dichiarata la loro usucapione;
rigettò la domanda di UI, RL e AZ ST relativamente ai detti 31,50 metri qua- drati, e condanno GI, NaAR e PI HI restituire ad essi i restanti 46 metri quadrati. Entrambe le parti impugnarono tale sentenza. La Corte d'appello di Roma, con quella indicata in epigra- fe, rilevato che il consulente tecnico di ufficio non aveva offerto cer- tezze sulla reale consistenza dei fondi delle due parti, che i parametri catastali, variati nel tempo, erano quanto mai equivoci, e che Giu- 3 seppe, NaAR e PI HI non avevano provato l'allegata usucapione, ha rigettato tutte le domande proposte dalle parti, ed ha compensato per intero le spese processuali. GI HI ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. RL e AZ ST hanno resistito con controricorso, ed hanno chiesto anch'essi, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, per due motivi, che hanno poi illustrato con memoria. Gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contra la stessa sentenza, sono stati riuniti. Con i due motivi del loro ricorso principale e con il primo motivo del ricorso incidentale sia GI HI, sia RL e AZ ST censurano la sentenza Impugnata ritenendo che con essa la Corte Territoriale ha rigettato i contrapposti appelli, e confer- mato la sentenza resa in prime cure dal Tribunale. Tali censure sono inammissibili. La sentenza impugnata non ha rigettato gli appelli delle parti in lite, ma le loro domande. Tanto è espressamente detto nel dispositivo della senten- za impugnata, e trova conferma nella motivazione della stessa, lad- 4 dove la Corte territoriale ha dichiarato fondato, ed ha dunque accolto, l'appello proposto da GI, NaAR e PI HI. In appello, infatti, non si propongono domande, ma, con le censure, si ripropongono, quelle (e soltanto quelle) già proposte in primo grado che non sono state accolte;
e se una domanda è stata (anche solo parzialmente) accolta in primo grado, come nel caso di specie quella proposta da UI, RL e AZ ST, ed in ap- pello viene riconosciuta la fondatezza della censura proposta dal (parzialmente) soccombente, non può che seguirne il rigetto (totale) della domanda originariamente proposta, non certo il rigetto dell'appello. Con il secondo motivo del loro ricorso Incidentale RI e AZ ST censurano la sentenza impugnata (individuandone questa volta il reale contenuto) per non aver risolto la questione dell'appartenenza dei 68 metri quadrati di suolo oggetto della
contro
- versia;
sostengono che il rigetto di entrambe le contrapposte doman- de (di accertamento della proprietà dei detti 68 metri quadrati di suolo) si risolve in un sostanziale atto di denegata giustizia, e che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunziarsi sulla detta questione, accogliendo l'una o l'altra tesi in base alle prove offerte. La censura è manifestamente infondala. Il giudice chiamato a pronunziarsi su una domanda giudi- ziale, deve rigettarla, se tale domanda non risulti adeguatamente provata in fatto, oltre che fondata in diritto. Quando le domande sono due, contrapposte, ed uguali e contrarie, come nella specie, e le pro- u n5 ve raccolte non consentono al giudice una adeguata ricostruzione dei fatti, e quindi di ritenere provati quelli allegati dalle parti a sostegno delle rispettive e contrapposte tesi difensive, il giudice altro non può fare che rigettare entrambe le domande. Sembra giusto compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta entrambi i ricorsi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 10 dicembre 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) برا L'estensore RL G W (RL Cioffi) ILCANCE MORE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAR 2003