Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall'imputato ancorchè l'altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la relativa omissione non è causa di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 14700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14700 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/01/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 71
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 33063/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG RA, N. IL 5/5/1975;
avverso la sentenza n. 1884/2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari del 24/10/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI CO ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale si è confermata la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, lamentando la violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. per essersi celebrato il giudizio di appello in assenza dell'unico difensore di fiducia, avv. Felice Petruzzella, essendo stato omesso l'avviso al medesimo per l'udienza del 24.10.2011. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza della dedotta censura, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.G. requirente in questa sede.
2.1. Sul piano fattuale l'esame degli atti (al quale questa Corte è legittimata in ragione della natura della censura) lascia emergere che in data 25 maggio 2011 venne emesso il decreto per il giudizio di secondo grado per l'udienza del 24 ottobre 2011 dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Esso venne notificato all'imputato, allora in stato di detenzione, in data 7 luglio 2011, e venne altresì notificato in data 19 luglio 2011 all'avv. Maurizio Masellis, indicato nel decreto medesimo quale difensore di fiducia di RI CO. Con dichiarazione resa l'8 luglio 2011 - presso gli uffici dell'Istituto Penitenziario di Altamura - l'odierno ricorrente nominò quale proprio difensore di fiducia, specificamente per l'udienza del 24 ottobre 2011, l'avv. Felice Petruzzella, con revoca della precedente nomina dell'avv. Masellis. Alla nomina non seguì altro procedimento notificatorio nei confronti dell'avv. Petruzzella;
ciò tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non integra alcun vizio processuale atteso che, come già ritenuto da questa Corte, "una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello al difensore di fiducia, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di notificarlo anche a quest'ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità" (Cass. Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639): ed invero, come già precisato da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 fa riferimento, per ciò che concerne il destinatario della notificazione, a quanto risulta dall'atto indicato al comma 1, stesso art. (Cass. Sez. 2, n. 9230 del 04/08/1994, Feola, Rv. 201397). Nè può assumere rilievo l'assunto difensivo secondo cui in precedenza vi era già stata la revoca dell'avv. Masellis, posto che una siffatta revoca sarebbe comunque del tutto irrilevante ai fini della regolarità del giudizio di appello;
ed invero: a) se l'imputato ritenne in data 8 luglio 2011 di revocare la nomina dell'avv. Masellis nominando contestualmente l'avv. Petruzzella - nonostante, come affermato in ricorso, avesse già in precedenza provveduto, in data 12.5.2009, ad analoga revoca dell'avv. Masellis ed analoga nomina dell'avv. Petruzzella - deve sul piano logico ritenersi che, evidentemente, in quell'arco temporale di circa due anni vi fossero state ulteriori manifestazioni di volontà dell'imputato stesso circa la scelta del legale cui affidare di volta in volta la propria difesa;
b) d'altra parte, con la dichiarazione resa negli uffici del carcere l'8.7.2011 - allorquando, come detto, erano stati già spediti gli avvisi per l'udienza del 24 ottobre 2011 dinanzi alla Corte d'Appelli di Bari - il RI, nel revocare la nomina dell'avv. Masellis, sostituendo detto difensore con la contestuale nomina dell'avv. Petruzzella, diede egli stesso esplicita ed inequivocabile conferma che, fino a quella data, il suo difensore di fiducia era da individuarsi nell'avv. Masellis: e proprio a quest'ultimo era stato notificato, dunque del tutto ritualmente, l'avviso per l'udienza del 24 ottobre 2011. D'altronde a tale udienza ben avrebbe potuto presentarsi l'avv. Petruzzella, quale nuovo difensore del RI, certamente al corrente di tale sua veste avendo il RI precisato che si trattava di nomina per l'udienza, appunto, del 24 ottobre 2011, ed avendo dichiarato di essere "consapevole di dover dare notizia della presente al difensore". Peraltro, il RI, presente all'udienza del 24.10.2011, allorquando la Corte distrettuale, nel dare atto che l'avvocato Masellis era stato revocato e che difensore di fiducia dell'imputato di cui trattasi era l'avv. Petruzzella, ne dispose la sostituzione ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 perché assente, non solo non formulò - personalmente o a mezzo del difensore presente - alcuna eccezione ma neppure rappresentò che tale difensore era rimasto ignaro dell'udienza in parola.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, a norma dell'art 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013