Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
L'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 20 febbraio 2006 n. 46 deve essere ritualmente celebrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione, qualora il rapporto processuale non sia esaurito per avere il P.M. proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della citata legge. V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2007, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 22/02/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 214
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 23471/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di:
AZ OR, nato a [...] (ora Lamezia Terme) il 14.9.1956;
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 6.7.2005, con la costituita parte civile Comune di Lamezia Terme. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio;
Udito il difensore della parte civile Comune di Lamezia Terme, avv. Panedigrano Nicolino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6.7.2005, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò AZ OR responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 151 e 163 (capo A), artt. 632, 639 bis c.p. (capo C) e art. 734 c.p. (capo E) e - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione e di Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, risarcimento a favore della parte civile. Con la stessa sentenza l'imputato fu assolto dal reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. (capo D) perché il fatto non sussiste e fu dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 1529 del 1999, artt. 45 e 59 (capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica e l'imputato proposero impugnazione.
La Corte di appello di Catanzaro, Sezione seconda penale, con sentenza del 4.4.2006, in riforma della pronunzia di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A e C per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, assolse l'imputato dal reato di cui al capo E perché il fatto non sussiste e dichiarò inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 10, comma 3 deducendo vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza e da altri atti indicati specificamente (relazione del consulente tecnico) in ordine all'intervenuta assoluzione di AZ dal reato di cui al capo D, in quanto l'occupazione di parte dell'alveo del torrente Spilinga sarebbe avvenuta mediante deposito di materiale di cava realizzando parte del piazzale.
La parte civile Comune di Lamezia Terme, con memoria sottoscritta personalmente dal Sindaco e dal difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica.
Occorre rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007, depositata il 6 febbraio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva", nonché della citata
L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, "nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile".
È così venuta meno la norma che impediva il giudizio di appello su impugnazione del pubblico ministero, mentre ancora non è esaurito il rapporto processuale, con una decisione irrevocabile. In siffatta situazione il Collegio ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso dalla Sezione 1^ di questa Corte, con sentenza 14.2.2007 Rasilow, secondo il quale, alla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della richiamata norma, consegue la nullità del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello del P.M., con la necessità di trasmissione degli atti al giudice d'appello per il relativo giudizio.
Nel caso di specie la dichiarazione di nullità deve riguardare il capo della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che dichiara l'inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Infatti, per tale parte, la sentenza è provvedimento non impugnabile che ha definito con la declaratoria d'inammissibilità una fase del processo, sulla scorta di una norma giudicata costituzionalmente illegittima, ma la cui esistenza impedisce la celebrazione del giudizio di appello. Ne consegue che, una volta annullata tale parte della sentenza d'appello, il procedimento scaturente dall'iniziale appello del P.M. potrà riprendere il suo corso.
Gli atti devono pertanto essere trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro, la quale, all'esito del giudizio, provvedere anche in ordine alla liquidazione della richiesta di spese formulata dalla parte civile innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello del P.M. emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 4.4.2006 e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra Sezione della medesima Corte per il giudizio sull'appello del P.M..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007