Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POP O ITA ANO20 10.40% LA CORTE SUP MAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 16451/99 Cron. 2155 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 317 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 25/10/00 Rel. Consigliere C.C. Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 3000 SANTI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA #125 GEN. 2001. IL CANCELLIERE ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Carle Risso MORICONI ANNA MARIA, MORICONI NICOLA, MORICONI 12000+2 ος1.05 2004 LUCIANO, MORICONI SERGIO, tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di MORICONI NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati PIETRO BIMBI, giusta delega in atti;
2000 controricorrenti 1728 -1- avversO la sentenza n. 745/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 16/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, inammissibile il ricorso, con le consegunze dichiari di legge. LIRE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA I D I T T I R I D LIRE 1500 AU687646 ANCELLERI LIRE 1000 CANCELLERIA AU687641 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLERIA 0290878 AV687647 LIRE 1000 R I AU757578 D CANCELLERIA AU687642 LIRE 1000 0230873 LIRE 1000 CANCELLERIA I D CANCELLERIA I T T I R I D AV687648 0290883 I T T I R I AV757579 D AU687643 -2- 19322/99 Oggetto: regolamento di competenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 16.7.99, il giudice monocratico del tribunale di Lucca - pronunziando sull'eccezione prelimi- nare d'incompetenza per valore sollevata dai convenuti IC nella causa d'usucapione promossa nei loro con- fronti da VI AN dichiarava la propria incompe-- tenza a trattare il merito, indicava come competente per valore il pretore di Lucca, sezione distaccata di Castel- nuovo, ed assegnava termine sino al 20.9.99 per la rias- sunzione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per rego- lamento di competenza VI AN, assumendo che erro- neamente il giudice a quo avesse ritenuto la propria in- competenza a conoscere del merito e chiedendo che fosse accertata la competenza del tribunale di Lucca a decidere della causa d'usucapione oggetto di controversia. Gli intimati resistevano con memoria. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisi- toria scritta con la quale ha concluso per l'inammissi- bilità del ricorso in ragione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado. Entrambe le parti facevano pervenire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 19322/99 L'art 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, nel disporre la soppressione dell'ufficio del preto- ha stabilito che, fatta salva l'attività necessaria re, per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto nel prosieguo, fuori dei casi in cui fosse di- versamente disposto, le relative competenze rimanessero trasferite al tribunale ordinario;
di seguito, l'art 49 ha abrogato l'art 8 del codice di procedura civile, con- tenente le disposizioni sulla competenza del pretore, ed il successivo art 50 ha modificato l'art 9 dello stesso codice di procedura civile disponendo che il tribunale è competente per tutte le cause che non siano di competenza d'altro giudice. La richiamata normativa è entrata in vigore il 2 giugno 1999 in forza dell'art 247 del decreto legislativo stesso, modificato dall'art 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188 non emendato, nella materia che qui interessa, dal più recente decreto legge 24 maggio 1999 n. 145. Siffatto ius superveniens è d'immediata applicazio- ne anche alle controversie in corso, in deroga all'art. 5 del codice di procedura civile, per l'espresso disposto dell'art. 132 dello stesso decreto legislativo 19 feb- braio 1998 n. 51, il cui art. 134 ha disposto che solo in grado d'appello dette controversie possano essere defini- te sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. 19322/99 A questo riguardo non vale richiamare la disposi- zione contenuta nell'art 42 del suddetto decreto legisla- tivo per sostenere che l'ufficio del pretore continui a funzionare per le cause di competenza del detto giudice alla data del 2 giugno 1999, giacché il legislatore dele- gato, nel disciplinare la fase transitoria d'applicazione della nuova normativa, ha privilegiato il criterio di li- mitare quanto più possibile la "sopravvivenza" degli uf- fici soppressi anche in relazione all'esaurimento del contenzioso pendente, come evidenziato nella Relazione alla legge delegata. Scelta siffatta ha indotto, da un lato, alla formu- lazione dell'art. 132 del decreto legislativo de quo, per il quale persino i procedimenti già pendenti innanzi al pretore debbono, in generale, proseguire innanzi al tri- bunale, con applicazione delle disposizioni proprie al detto giudice comprese quelle introdotte con il decreto stesso, e, dall'altro, alla previsione, con il successivo art. 133, di un'unica eccezione alla regola precedente, posta per le cause che, trovandosi alla data del 2 giugno 1999 nella fase decisoria, non si è ritenuto dovessero essere trasferite al tribunale ma dovessero essere defi- nite dal pretore. Tale essendo la ratio della novella ed, in partico- lare, del prescelto regime transitorio, appare evidente come per le cause già pendenti innanzi al tribunale alla 19322/99 - data della sua entrata in vigore, pur ove in precedenza rientranti nelle attribuzioni del pretore, non potesse determinarsi alcuno spostamento di competenza ma dovesse- ro essere decise dallo stesso tribunale, ormai unico giu- dice competente. In forza delle commentate disposizioni, il giudizio di cui trattasi, introdotto innanzi al tribunale, deve, dunque, essere deciso dal tribunale stesso in funzione di giudice unico di primo grado. Sussistono giustificati motivi per compensare inte- gralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara la competenza del tribunale di Lucca e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 25.10.2000. Il Presidente Уракони Il Cons est. Wetteny IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 10000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.5 GEN. 2031 290000 2 A 4. IL CANCELLIERE C1 RO APR. 2001 ENTRATE Fraylu diania DELLE 3 Registrato in dat FFICIO ✓ ain.17930 L ........D PO IP Audizia (lire ONINI) ACC