Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
La pronuncia resa dalle S.U. della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a divenire cosa giudicata solo sulla questione di giurisdizione, non anche su alcun altro profilo concernente la fondatezza o meno della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARRAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CIPRIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL/8 - L'UNITÀ SANITARIA LOCALE FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO LOFOCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO CORDELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1339/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 13/12/99 - R.G.N. 1361/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito l'Avvocato LOFOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR AL, premesso di essere stato alle dipendenze della USL FG/8 come direttore del ruolo amministrativo, di essere stato incaricato di rappresentare e difendere la predetta USL in alcuni giudizi, previa iscrizione nell'albo speciale, e di aver svolto la richiesta attività di patrocinio legale senza ottenere i relativi compensi professionali, chiedeva ed otteneva dal pretore di Foggia in funzione di giudice del lavoro decreto ingiuntivo del pagamento della somma di L. 12.117.525, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di compensi per le prestazioni professionali effettuate. La USL proponeva opposizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, rilevando, tra l'altro, che l'attività di patrocinio legale era stata svolta non quale libero professionista, bensì quale pubblico dipendente, nell'adempimento delle mansioni di addetto all'ufficio legale, perciò durante l'orario di lavoro e avvalendosi delle strutture dell'ente. Il pretore rigettava la proposta opposizione.
Il tribunale, in accoglimento dell'appello proposto dalla USL avverso la sentenza pretorile, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare il tribunale, interpretando la deliberazione n. 628 del 1985, riteneva che con essa l'ente avesse inteso attribuire il patrocinio legale della USL al AL non quale professionista esterno, bensì quale dipendente addetto in via esclusiva all'ufficio legale, tant'è che successivamente l'ente, al fine di sanare una situazione già costituita di fatto, con deliberazione del 1992 provvide all'inquadramento del AL nel ruolo professionale (come avvocato) e non più in quello amministrativo, delibera non eseguita per le riserve espresse dall'Assessorato regionale alla Sanità.
Secondo il tribunale, lo stesso AL era consapevole di svolgere la propria attività professionale quale dipendente addetto in via esclusiva all'ufficio legale, tant'è che negli atti giudiziari indicava non il proprio studio legale, ma l'"ufficio legale" con sede presso l'ASL e che ebbe a rivendicare giudizialmente l'inquadramento professionale corrispondente alle mansioni di avvocato dell'ente di fatto esercitate.
Osservava inoltre il Tribunale che il AL, essendosi iscritto nell'albo speciale dopo la delibera del 1985, non avrebbe potuto essere officiato che come legale dipendente e giammai come libero professionista, ne' aveva provato in giudizio di avere, nel periodo in questione, esercitato l'attività amministrativa corrispondente all'inquadramento formale, onde il riconoscimento di un compenso per l'attività di patrocinio legale svolta costituirebbe una illegittima locupletazione in danno dell'ente pubblico per effetto della ingiustificata duplicazione del corrispettivo dell'unica prestazione espletata.
Avverso tale sentenza il AL propone ricorso per cassazione successivamente illustrandolo col deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c; resiste con controricorso la gestione liquidatoria della USL FG/8.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo dei due motivi proposti il AL censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., rilevando che il giudice d'appello, pur avendo riconosciuto efficacia vincolante alla sentenza delle Sezioni Unite della S.C. che, in controversia analoga tra le medesime parti, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, per un verso si era poi discostato da tale sentenza nella parte in cui qualificava il rapporto controverso tra il AL e la USL come rapporto di collaborazione professionale, estraneo agli obblighi derivanti al AL dal rapporto di dipendenza, e, per altro verso, invertendo l'onere della prova, aveva erroneamente ritenuto che doveva essere il AL a provare di aver svolto la propria attività di direttore amministrativo anche dopo la delibera con la quale la USL decideva di affidargli il patrocinio in alcune cause.
Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti c.c., nonché per vizi di motivazione, rilevando che, con riguardo alla suddetta delibera della USL, il giudice d'appello avrebbe errato nell'interpretare, sul punto, le affermazioni contenute nella citata sentenza delle Sezioni Unite, e rilevando altresì che il tribunale avrebbe fondato la propria decisione su una delibera diversa da quella effettivamente adottata dal Comitato di gestione della USL. Entrambe le censure sono infondate.
Con riguardo al primo motivo di ricorso è da rilevare che effettivamente il giudice d'appello ha affermato che le sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aventi ad oggetto questioni di giurisdizione possono avere efficacia vincolante anche extraprocessuale quando, in un processo diverso da quello nel quale furono pronunciate, venga (come nella specie) nuovamente in discussione il medesimo rapporto tra le stesse parti, tuttavia il suddetto giudice ha anche espressamente chiarito che tale efficacia vincolante (sia nel processo in cui furono pronunciate, che in altro processo sullo stesso rapporto tra le medesime parti) è limitata alla decisione sulla giurisdizione e non anche alla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio che, in ipotesi, costituisca presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Tale affermazione del giudice di merito, peraltro neanche espressamente contestata dal ricorrente, è corretta, posto che, come costantemente e univocamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia in sede di regolamento di giurisdizione, non contenendo alcuna decisione sul merito della pretesa azionata, è idonea a formare giudicato solo sulla questione di giurisdizione, ma non anche su alcun profilo attinente alla fondatezza o meno della domanda (v., per tutte, Cass. n. 2526 del 1998). Peraltro quando, come nella specie, per giungere alla decisione sulla giurisdizione le Sezioni Unite abbiano dovuto procedere alla qualificazione del rapporto dedotto, la suddetta qualificazione, oltre a non assumere, per quanto sopra esposto, efficacia vincolante per il giudice al quale tale giurisdizione sia stata attribuita, non può assumere neppure un'efficacia lato sensu "persuasiva", ossia non può costituire, per tale giudice, neppure un referente o un valido contributo da valutare liberamente ai fini della formazione del convincimento in ordine alla natura del rapporto dedotto in giudizio, atteso che, secondo la costante e univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione nella giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitum sostanziale dedotto dall'attore e pertanto l'accertamento delle Sezioni Unite, col correlativo potere di qualificazione, è necessariamente affidato ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma ancora non accertati, posto che la decisione sulla giurisdizione è assolutamente diversa dalla decisione sul merito, nè, ovviamente, la giurisdizione può essere determinata "secundum eventum litis" (v. sul punto, tra le tante, S.U. n. 11626 del 2002;
n. 8057 del 2001; n. 102 del 2002).
Tanto premesso, è agevole notare che il giudice di appello non si è affatto discostato dalla sentenza delle Sezioni Unite per la parte di essa alla quale si è correttamente ritenuto vincolato (ossia quella relativa alla decisione sulla giurisdizione), ma ha poi doverosamente e autonomamente proceduto alla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, prescindendo dalla qualificazione operata nella sentenza delle Sezioni Unite ai soli fini della decisione sulla giurisdizione.
Quanto al secondo profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso, secondo il quale il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto gravante sul AL l'onere di provare di aver svolto la propria attività di direttore amministrativo anche dopo la delibera che disponeva di attribuirgli il patrocinio legale della USL in alcune controversie, è innanzitutto da rilevare che la suddetta affermazione è solo uno degli elementi posti a base della decisione impugnata, che risulta peraltro fondata su di una serie di altre valutazioni, sufficienti a sostenere il decisum.
La suddetta affermazione è, peraltro, corretta, posto che, avendo il AL dedotto di aver svolto attività professionale per la USL senza ottenere il pagamento del relativo compenso ed avendo la USL dedotto che la suddetta attività era stata prestata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato che, a decorrere dalla citata delibera, aveva avuto ad oggetto proprio la suddetta prestazione professionale, gravava sul AL l'onere di allegare (e provare) che anche dopo la citata delibera egli aveva continuato a svolgere la medesima prestazione lavorativa, onde gli incarichi professionali attribuitigli erano da ritenersi estranei (ed aggiuntivi) al rapporto di lavoro subordinato in corso;
ne' avrebbe potuto la USL fornire la relativa prova negativa se non, appunto, attraverso la prova di contrastanti fatti positivi, ossia l'attribuzione di incarichi diversi dalla prestazione richiestagli in precedenza e l'espletamento di tali incarichi da parte del AL. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, è innanzitutto da rilevare che la prima censura in esso contenuta (relativa ad un'erronea interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite) è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, bensì un obiter privo di alcuna incidenza sul decisum. Invero, come sopra rilevato in relazione all'esame del primo motivo, il giudice di merito si è correttamente ritenuto vincolato alla sentenza delle Sezioni Unite solo in ordine alla decisione sulla giurisdizione ed ha poi autonomamente proceduto alla qualificazione del rapporto dedotto sulla base di una propria autonoma interpretazione della delibera della USL ed una propria autonoma valutazione delle risultanze processuali. È evidente, quindi, che l'accenno all'interpretazione della suddetta delibera da parte delle Sezioni Unite, e l'eventuale attribuzione alla sentenza che tale interpretazione contiene di un significato erroneo, sul punto, non assume alcuna rilevanza nell'economia del ragionamento decisorio:
ove una tale rilevanza sussistesse, la censura del ricorrente sarebbe, per come formulata, assolutamente inidonea allo scopo, atteso che l'interpretazione del giudicato esterno resa dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dell'art. 2909 c.c., ovvero per vizi di motivazione, sempre che gli stessi siano specificamente dedotti, dovendo ritenersi inammissibile una censura che si limiti, come nella specie, ad esporre una interpretazione diversa da quella accolta nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 10503 del 2001 RV 548687). Con riguardo all'altra censura espressa nel medesimo motivo (secondo la quale il tribunale avrebbe fondato la propria decisione su di una delibera diversa da quella effettivamente adottata dalla USL), è da rilevare che essa è inammissibile in quanto, per quel che risulta dagli atti esaminabili da questo giudice di legittimità, pone per la prima volta nel giudizio di cassazione una questione il cui esame implica accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire nel merito. Peraltro, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della questione, la parte avrebbe dovuto non solo allegare l'avvenuta deduzione della suddetta questione davanti al giudice di merito, ma altresì indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, per dare modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione. (v., tra molteplici altre, Cass. n. 10902 del 2001 e n. 8932 del 2002). Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase di giudizio che liquida in euro 22,50, oltre a euro 1.500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003