Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
Di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo "avrebbe potuto trovarsi un lavoro" o "darsi da fare".
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
Leggi di più… - 4. Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 24714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24714 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 08/05/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 2235
3. Dott. GRANERO Francantonio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 030659/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
1) VA ET N. IL 02/04/1961;
avverso ORDINANZA del 18/06/2002 TRIBUNALE di GROTTAGLIE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Marco Iannelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 18/6/2002 il Giudice dell'Esecuzione di Taranto ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato applicato nei confronti di TO VA subordinatamente al pagamento alla parte civile della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, proprio perché non verificatasi tale condizione. Il Giudice ha ritenuto non valide le giustificazioni al proposito offerte considerato che il VA ben avrebbe potuto nel lungo periodo trascorso dalla condanna cercarsi un lavoro e provvedere al pagamento della somma risarcitoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in data 31/7/2002 il difensore del condannato rilevando come, essendo stato provato lo stato di indigenza del VA, che era anche assistito dai servizi sociali, la motivazione del provvedimento di revoca, risoltasi in formula di stile, apparisse manifestamente illogica. Ritiene il Collegio che il ricorso - fondata essendo la proposta censura - debba trovare accoglimento.
Ed infatti, rammentato che la revoca per l'inadempimento della obbligazione condizionante la sospensione della pena non può essere configurato come evento operante in via automatica, ben essendo possibile che il condannato deduca e provi non solo la vis major ma anche la estrema grave difficoltà di realizzazione dell'evento dedotto a condizione (nella specie l'adempimento della obbligazione risarcitoria in favore della p.c), e pertanto precisato che spetta al Giudice del merito accertare - dandone conto con sintetica ma adeguata motivazione - la sussistenza della prospettata situazione di impossibilità, si coglie all'evidenza la superficialità della argomentazione addotta dal Giudice di Taranto che, per disattendere (come ben poteva) la rilevanza della documentazione indicativa dello stato di indigenza dell'interessato, si è limitato a ricorrere alla formula stereotipa quanto moralistica (e quindi inadeguata al fine divisato dalla norma) della possibilità, in quegli anni, di "trovarsi un lavoro e di darsi da fare".
Annullata l'ordinanza si rinvia per nuovo esame della richiesta allo stesso Ufficio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tarante, in composizione monocratica, sezione distaccata di Grottaglie.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003