Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 8 9 7 /0 1 LA CORTIJU CASSAZIONE Oggetto Retratto SEZIONE TERZA CIVILE agrazio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13394/98 Dott. CE SOMMELLA Presidente Consigliere Dott. NI Silvio COCO Cron. 5955 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Rep. 910 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 04/10/00 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SOLE 24 C dal Sig. SEN TENZA 3000 per diritti L. 127 FEB. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SI SV, SI TU, ON AN, ET TR, ET IG, SE LE, AN SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato AURELI STANISLAO, che li difende unitamente agli avvocati con procura LIRE 3000 COMPATANGELO CARLO, FEDERICO COMPATANGELO, CANCELLERIA speciale del dott. Notaio Nazzareno Cappelli in Ascoli Piceno del 19/9/2000 rep.n 61176; CG073497
- ricorrenti -
2000 contro 1545 DI ES GI, TRASATTI LINA, elettivamente ITTI domiciliati in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME dell'avvocato TRAINI ROSALBA, difesi dall'avvocato Richiesta copier esecutival D'ANGELO VITTORIO, giusta delega in atti;
dal Sig. D'AMBEL per diritti L. 16:00 +16B6 controricorrenti - il_11. 23 APR 2001 IL CANCELLIERE n. 420/97 della Corte d'Appello di avversO la sentenza R. ANCONA, emessa il 1/10/1997, depositata il 31/10/97; RG.23/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica E VARIE DCV udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato FEDERICO COMPATANGELO E FEDERICO;
TO udito l'Avvocato VITTORIO D'ANGELO; IT AS430242 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso V1811113NY3 רואן 0000 per il rigetto del ricorso. IT Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27.10.79 A NA 3 i coniugi Di CE NI e SA IN conve- AS430248 nivano dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno AL ITTI D IN, GH LE, UR IN, GI Man- cini, EP OL e OL NN chiedendo fosse pronunciato il retratto in favore di essi istan- AS430237 Assumevano in citazione gli attori che in data LIRE 2000 ti. CANCELLERIA 7.11.78 Di CE AO aveva alienato un terreno agricolo a EP OL e OL NN ed altro terreno agricolo agli altri convenuti senza che ad essi BB431865 ITTI ITTI D E VARI AS430236 AS T A 3 istanti, titolari di un diritto di prelazione, fosse stata effettuata la "denuntiatio". Radicatosi il con- traddittorio, si costituivano i convenuti eccependo la totale assenza in capo ai retraenti dei requisiti sog- gettivi ed oggettivi per il sorgere del diritto di pre- lazione. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 2.12.93 accoglieva la domanda di retratto e dichiarava il Di CE e la SA sostituiti ai convenuti nella stipula dell'atto di vendita previo pagamento del prezzo, ordinando al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della sentenza. Avverso detta sentenza proponevano appello le parti re- trattate denunciando la erroneità della sentenza emessa dal Tribunale. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 31.10.97 rigettava la impugnazione condannando gli ap- pellanti al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva rite- inammissibile il gravame riguardante la sussi- nersi stenza delle condizioni oggettive e soggettive dell'operato riscatto non essendo stata formulata dagli appellanti acquirenti alcuna censura. Per quanto attie- ne alla qualifica di coltivatore diretto riconosciuta agli istanti essa era desumibile dai mezzi istruttori esperiti non specificamente contestati da parte degli 3 appellanti, IN, OL, GH, NN. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AL ed UR IN, la NN, UI OL, PA OL, GH LE e IN GI affidandolo a due motivi sostenuti da memo- ria. Hanno resistito con controricorso il Di CE e la SA. Il ricorrente ha presentato note ex art. 379 cpc, ultimo comma. Motivi della decisione Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti, denunziata la violazione dell'art. 2697 cc, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello abbia trascurato di considerare che in ordine al requisito della mancata vendita, nel biennio precedente il trasferimento a ti- tolo oneroso, di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a mille, non vi fosse prova in atti. La doglianza non ha fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza che la Corte di Appello ha dichiarato inammis- sibile la impugnazione nella parte in cui gli appellan- ti hanno criticato la decisione dei primi giudici sulla 4 ritenuta sussistenza delle condizioni oggettive e sog - gettive dell'operato riscatto non avendo questi formu- lato alcuna specifica censura al riguardo essendosi li- mitati al richiamo delle deduzioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado. La decisione della Corte distrettuale del tutto corretta per l'accertata violazione dell'art. 342 cpc, che impone la specificazione dei motivi (sul punto SS.UU. 16/2000), non è stata, ora, impugnata dinanzi que- sta Corte con conseguente effetto del passaggio in giu- dicato sul punto censurato della sentenza gravata. Con il secondo mezzo di impugnazione i ricorrenti, denunziata la violazione dell'art. 2697 CC, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente respinto la doglianza attinente il difetto di qualifica di coltivatori diretti dei retraenti. Anche tale doglianza non ha pregio. La Corte distrettuale con motivazione appagante ed immune da errori in diritto ha ritenuto che in atti vi fosse la prova, desumibile dai testi e da quanto accer- tato dal consulente tecnico, che i retraenti avessero la qualifica di coltivatore diretto e la semplice pro- spettazione della qualità di lavoratore dipendente del 5 Di CE e di pensionata per invalidità della Tra- satti costituiva un dato del tutto non idoneo ad esclu- dere la qualità ascritta ai predetti retraenti. Le argomentazioni formulate dai ricorrenti, che non censurano l'attendibilità dei testimoni e le inda- gini del consulente tecnico, vanno, pertanto, disattese involgendo un apprezzamento di fatto congruamente moti- vato. Va, in conclusione, respinto anche il secondo mez- 290000 e con esso l'intero ricorso. ZO Le spese processuali sono poste a carico dei ri- correnti in solido seguendosi la regola della SOCcom- benza. V
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in lire 126.800.4 e degli onorari che liquida in lire 3.000.000. Così deciso in Roma il 4.10.2000 HOY Il Consigliere est. Il Presidente 10 My favara Peace fommeth E L L E S IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancello Concetta Ammendola 27 FER. 2001 Oggi, IL C ALIERE Conceite Anmendua 6