Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessaria e sufficiente una chiara consapevolezza del contegno omissivo del pubblico ufficiale, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione e senza che ciò implichi il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio. (Fattispecie relativa all'omessa notifica di numerosi atti da parte di un ufficiale giudiziario, nonostante i ripetuti solleciti del dirigente dell'ufficio).
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza depositata in ritardo è omissione atti di ufficio (Cass. 43903/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 294
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 4886/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RP AR GR, nata il [...];
avverso la sentenza 27 aprile 2007 della Corte di appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza 5 dicembre 2005 del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i delitti ex artt. 328 e 340 c.p.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Foti che ne ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1) I termini dell'accusa e la sentenza impugnata.
La ricorrente è imputata oltre che del delitto ex art. 340 c.p. (capo sub B) anche del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e art. 328 c.p., comma 1 (capo sub A) perché, con più azioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche penali della Corte di appello di Firenze, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, si sarebbero dovuti compiere senza ritardo. Nello specifico si è contestato il rifiuto di provvedere alla notifica di numerosi atti giudiziari, rifiuto implicitamente desumibile dal fatto che l'imputata aveva ignorato i ripetuti solleciti del dirigente dell'Ufficio, omettendo la notifica di numerosi atti, alcuni dei quali venivano successivamente sequestrati, dopo molti mesi, presso il suo ufficio o presso la sua abitazione, mentre altri erano dalla stessa accusata restituiti inevasi (quanto alla ulteriore contestazione di distruzione di alcuni atti, di cui al capo sub C, vi è stata assoluzione da parte del Tribunale). Dopo la condanna da parte del Tribunale di Firenze in relazione ai capi sub A) e sub B), la Corte distrettuale, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza 5 dicembre 2005 del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.) I motivi di impugnazione e la decisione di rigetto di questa Corte.
Alla RP, ufficiale giudiziario, sono contestati, al capo A: i reati ex art. 328 c.p. per l'indebito rifiuto di atti dei suo ufficio consisti nell'omessa notifica di atti giudiziari (ordinanze;
decreti penali;
sentenze; avvisi di interesse penale;
citazioni; atti di precetto;
etc.) nonostante i ripetuti solleciti del dirigente l'Ufficio; ed al capo B: il delitto ex art. 340 c.p. per aver turbato la regolarità del funzionamento dell'Ufficio notifiche della Corte di appello di Firenze, per il rifiuto o il ritardo nella notifica degli atti ripetutamente sollecitata dal dirigente.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, e/o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento soggettivo del contestato delitto, posto che i giudici di merito non hanno considerato il quadro operativo a dell'inadempienza dell'accusata connotato da "enorme mole di lavoro e drammatica carenza di personale".
In particolare: a) si eccepisce che, per la ricorrenza della soggettività del delitto, era necessario che l'accusa fornisse la prova che l'ufficiale giudiziario era in condizioni di svolgere correttamente ed in modo sostentile l'attività di competenza, in altre parole era necessaria la prova della esigibilità della diversa e pretesa condotta;
b) si osserva che la ricorrente era "la più lenta o disordinata"; c) si lamenta ancora che non sia stato indicato il pregiudizio "sofferto dalla amministrazione della giustizia". Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, risulta infondato, qui rilevandosi subito, quanto al punto sub c), che il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, n. 1, è un reato di pericolo che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardarle, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne. (Cass. Penale sez. 6, 38386/2008, Rv. 241190, Pancrazi. Massime precedenti Conformi: N. 3599 del 1997 Rv. 207545, N. 34066 del 2006 Rv. 235219).
Quanto alle altre deduzioni, va preliminarmente osservato che la disposizione dell'art. 328 c.p., comma 1, con riferimento al delitto di rifiuto di atti di ufficio, non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle funzioni (Cass. Pen. Sez. 6, 39572/2002 Rv. 224038 Giorgietti. Massime precedenti Vedi: N. 1995 del 1976 Rv. 132313, N. 2704 del 1978 Rv. 137665).
Pertanto, ai fini della configurabilità del reato de quo, è necessario e sufficiente che il pubblico ufficiale abbia chiara coscienza del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra jus":
tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Cass. Pen. Sez. 6, 8949/2000 Rv. 217665 De Riso).
Si tratta quindi di un dolo generico che comprende la consapevolezza di agire in violazione di doveri imposti (in questo senso rileva l'avverbio indebitamente), ma che non implica ne' presuppone il fine specifico di violare tali doveri (Cass. Pen. sez. 6, U.P. 25.1.00 Di Stefano e Purpura).
In buona sostanza: la consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti svolge il ruolo di contenimento della rilevanza penale alle sole forme di diniego che non trovano alcuna ragionevole spiegazione.
In tale ambito va così valutata la questione - proposta nei motivi - del rapporto tra carichi di lavoro ed esigibilità del comportamento dell'accusata, per verificare l'eventuale sussistenza di profili o di cause di inesigibilità della condotta, normativamente richiesta, agli effetti dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in linea con il broccardo latino "ad impossibilia nemo tenetur". Va immediatamente rilevato (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 6, 973/1993 Rv. 194384 Bove;
Rv. 170486 Rv. 186067 Rv. 186809) che il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza, riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia correlare alla "ratio" dell'antigiuridicità, riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse, senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'"analogia juris".
In adesione a tali regole è del tutto evidente l'irrilevanza - nella fattispecie - degli accertati livelli di utile operosità dell'imputata, delle sue caratteristiche di personalità, in termini di "non alacrità", "lentezza", "scarsa organizzazione", posto che, quello che nella vicenda si è verificato (come evidenziato dai giudici di merito) non è il "ritardo, differenziale e da confronto", che in tutte le attività professionali intercorre tra persone di diversa dotazione psico-fisica e corrispondente risultato di lavoro, ma un inammissibile, perdurante e patologico rifiuto di esercitare, in termini minimali, i doveri del proprio status e del proprio ufficio.
In tale ottica, la soggettività dell'inadempiente pubblico ufficiale trova compiuta espressione appunto nell'ostentata e persistente inerzia, nonché nella indifferenza ai richiami formali del dirigente dell'Ufficio e della stessa Autorità giudiziaria, ai quali non si è opposta alcuna giustificazione ragionevole che non fosse quella del "comodo non fare" di cui vi è sovrabbondante traccia nelle "centinaia e centinaia di atti", non notificati, oppure "notificati con ritardi che superavano i mesi ed anche gli anni" (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Con un secondo motivo si lamenta, con le medesime argomentazioni, la carenza di dolo per il reato del capo sub B) contestato ex art. 340 c.p.. Il motivo non è accoglibile.
Nel reato di cui all'art. 340 c.p. l'elemento soggettivo non consiste nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo invece sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio (Cass. Pen. Sez. 6, 22422/2005 Rv. 231863 Buscaglia. Massime precedenti Conformi: N. 33062 del 2003 Rv. 226663), atteso l'evidente e protratto scompiglio nel funzionamento dell'ufficio.
La norma in questione infatti ipotizza un delitto di evento il quale richiede il turbamento del servizio nel suo complesso ed è a tale effetto sufficiente che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività - come nella specie - siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio stesso (Cass. Pen. sez. 6: U.P.
3.5.99 Ferrara;
U.P.. 27.3.98 Covelli;
U.P.
1.2.99 Signorile ed altri;
u.P.
1.2.01 Fois e altri;
U.P. 13.10.00 Montermini). Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La doglianza è palesemente infondata, attesa la puntuale argomentazione sul punto della Corte di appello, la quale ha negato la massima riduzione della sanzione, nella misura di un terzo, avuto riguardo alla condotta processuale dell'imputata, "improntata a pervicace accusa a carico di altri": non quindi l'esercizio di una legittima facoltà di difesa, ma intenzionale attribuzione ad altri della responsabilità della propria personale ed ingiustificabile inerzia professionale.
Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese dei procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010