Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2005, n. 22422
CASS
Sentenza 2 maggio 2005

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Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. (Nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano considerato interruzione di pubblico servizio la condotta di un collaboratore amministrativo del Ministero degli interni che, nel luogo di lavoro, aveva agganciato alla scrivania, con una catena chiusa con lucchetto, un cartello stradale con segnale di pericolo).

Nel reato di cui all'art. 340 cod. pen. l'elemento soggettivo non consiste solo nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2005, n. 22422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22422
    Data del deposito : 2 maggio 2005

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