Sentenza 2 maggio 2005
Massime • 2
Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. (Nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano considerato interruzione di pubblico servizio la condotta di un collaboratore amministrativo del Ministero degli interni che, nel luogo di lavoro, aveva agganciato alla scrivania, con una catena chiusa con lucchetto, un cartello stradale con segnale di pericolo).
Nel reato di cui all'art. 340 cod. pen. l'elemento soggettivo non consiste solo nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2005, n. 22422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22422 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 02/05/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere N. 675
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 1976/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AN IE;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 8.10.2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da US AN IE avverso la sentenza del Tribunale monocratica di Alessandria in data 4.10.2002, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 340 c.p. per avere, in qualità di collaboratore amministrativo del Ministero dell'Interno, in servizio presso l'Ufficio verbali della Polizia stradale di Alessandria, interrotto o, comunque, turbato la regolarità dell'Ufficio, agganciando, con una catena a malie d'acciaio, sulla scrivania a lui assegnata, un cartello stradale di pericolo, in Alessandria il 4.3.1998, e, previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione, con i doppi benefici di legge, la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8.10.2004, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato, alla stregua del consapevole e voluto comportamento dell'imputato, come anche confermato dalla prova testimoniale, idoneo ad interrompere, ovvero ed in ogni caso, a turbare la regolarità di servizio dell'Ufficio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il US, deducendo, a motivi del gravame:
1) violazione dell'art. 606 lett. D) c.p.p., per omessa assunzione di prova rilevante in ordine all'accertamento dell'orario di apertura dell'Ufficio, essendo stata ritenuta illeggibile la prodotta documentazione difensiva;
2) violazione dell'art. 606 lett. B) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale, posto che, ad avviso del ricorrente, non vi era stata alcuna interruzione di pubblico servizio, ne' turbativa di questo perché l'attività avrebbe potuto regolarmente continuare anche con la situazione determinata dall'azione dell'imputato che, in ogni caso, non comportava intralcio alcuno al servizio. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, il motivo sub 1), peraltro non dedotto con quelli a supporto dell'appelli, è, in ogni caso, infondato, posto che la Corte territoriale ha evidenziato che l'orario di apertura dell'ufficio, peraltro genericamente indicato nella prodotta documentazione difensiva, era stato puntualmente indicato delle deposizioni dei funzionari Agnifili ed Errigo con riferimento alle ore 8/14.
Corretto, dunque, l'assunto accusatorio che il fatto contestato era intervenuto con significativi riflessi anche temporali sulla regolarità e tempestività di apertura dell'Ufficio de quo. Parimenti infondato il motivo sub 2).
Al riguardo va ribadito il principio, anche di recente tracciato da questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, l'art. 340 c.p. è teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso.
Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, a prescindere da una reale interruzione, non ha rilievo la temporalità di durata di essa o di quella di mero turbamento della regolarità a causa di una condotta che, comunque, come nella specie, si inframmetta, con apprezzabile idoneità di disturbo, nel regolare svolgimento dell'ufficio o servizio (cfr. quanto sul punto precisato dalla Corte territoriale, secondo cui la regolarità dell'attività operativa dell'ufficio era stata turbata "perché il dirigente ed alcuni funzionati dovettero tralasciare il proprio lavoro ed occuparsi della rimozione del cartello, non avendo l'imputato consegnato le chiavi del lucchetto che chiudeva la catena"). Nè è necessario che l'effetto negativo di tale condotta riguardi l'attività del pubblico ufficio o servizio nel suo complesso, essendo sufficiente la compromissione o turbativa apprezzabile, pur temporanea, anche di un solo settore di tale attività. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato de quo, è necessario che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, comporti il verificarsi degli effetti censurati dall'art. 340 c.p., accettandone ed assumendosi il relativo rischio, a prescindere dalla specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio (nella specie, basterà richiamare il pervicace contegno negatorio a dare le chiavi del lucchetto per consentire che il cartello fosse rimosso dalla scrivania a cui era stato ancorato con una catena) (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, 10.12.2003, n. 47299, Durante;
idem, 22.9.2003, n. 36354, Manna;
ibidem 16.4.1998, n. 4546, Berbieri ed altro). Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, dunque, ribadita l'infondatezza del ricorso che, pertanto, va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005