Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
14/01 Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 6500/2000 Dott. Antonip Saggio -Presidente 66 Donato Figurelli - Consigliere 6666 Attilio Celentano Rep. 6656 Antonio Lamorgese Cron.14883 H 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 14.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Andrea Zanello, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Pucillo con 770 procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
LI AN LE, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Gianturco, n. 5, presso l'avv. Rosa Mattia, rappresentato e difeso dall'avv. Vetullio Mussolini con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 815 in data 29 gennaio 2000 (R.G. 252/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Andrea Zanello per delega dell'avv. Pucillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. 8 Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano ha respinto l'appello di RO SA e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato da domanda proposta contro il datore di lavoro, LE LI TI, per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, nell'assunto che il recesso era stato motivato per mancato superamento del periodo di prova, sebbene il patto di prova fosse stato sottoscritto in data 16 giugno 1997, mentre il rapporto era già in corso sin dal 4 giugno precedente, e, comunque, era stato intimato dopo la scadenza del periodo di prova. I motivi dell'impugnazione sono stati giudicati infondati dal Tribunale perché lo svolgimento di attività lavorativa subordinata anteriormente al 16 giugno 1997 non era stato provato, avendo i testimoni fornito versioni contrastanti, ed il licenziamento era intervenuto prima che fosse compiuto il periodo di prova, dal momento che il contratto collettivo, nel suo riferimento al "lavoro effettivo", non consentiva di computare in esso i giorni di riposo. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuta 2 nuova, e perciò inammissibile in appello, l'ulteriore deduzione secondo cui la lettera di assunzione recava come data di redazione il 19 giugno 1997, a fronte dell'incontroversa costituzione del rapporto a partire dal giorno 16. La cassazione della sentenza è chiesta da RO SA per cinque motivi di ricorso, ai quali resiste LE LI TI con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2722 e 2724 c.c., nonché vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che era stato prodotto uno scontrino battuto da macchina calcolatrice recante il conteggio della retribuzione dovuta dal 4 giugno al 16 giugno 1997. 1.1. La Corte deve dichiarare inammissibile il motivo sotto un duplice profilo: da una parte, non risultando dalla sentenza impugnata l'esame del documento indicato, sarebbe stato onere del ricorrente riferire circa la sua rituale appartenenza alla materia controversa;
dall'altra, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, manca qualsiasi precisazione degli elementi che rendevano l'esame del documento in questione un punto decisivo per la soluzione della controversia (non si prospetta neppure che fosse comprovata la redazione dello "scontrino" ad opera del datore di lavoro).
2. Con il secondo motivo si denunzia insufficienza o contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto inadeguata la prova testimoniale a fornire la dimostrazione che il rapporto di lavoro si fosse costituito fin dal 4 giugno 1997. 2.1. Anche questo motivo è estraneo all'ambito dei contenuti del ricorso per cassazione fissati dall'art. 360 c.p.c., in particolare al n. 5, siccome, senza 3 precisare i dati che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, ovvero non considerati in modo adeguato, contesta direttamente la valutazione compiuta dal giudice del merito della prova testimoniale, secondo cui non era stata raggiunta la prova dell'esecuzione delle prestazioni lavorative in data anteriore al 16 giugno perché un teste aveva affermato la circostanza, ma un altro l'aveva esclusa.
3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione art. 2096 c.c. e vizio della motivazione perché la lettera di assunzione recava il 19 giugno come data di redazione, a conferma dell'assunzione avvenuta il precedente giorno 16 - fatto pacifico nella causa - quindi, oralmente, senza la stipulazione scritta del patto di prova.
3.1. Strettamente connesso al terzo motivo, e perciò da esaminare congiuntamente con esso, è il quarto, con il quale, denunziando violazione degli art. 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione, si deduce che erroneamente il Tribunale non ha desunto dal fatto che la lettera di assunzione recasse la data del 19, mentre il rapporto era iniziato il 16, la comune volontà di instaurare, dandovi immediata esecuzione, un normale rapporto di lavoro, senza la stipulazione di un patto di prova.
3.2. Anche questi motivi non possono essere esaminati perché censurano profili della controversia che il Tribunale non ha esaminato, avendo ritenuto che operasse la preclusione derivante dalla loro novità nel giudizio di appello, dal momento che, secondo la sentenza impugnata, al giudizio di primo grado era rimasta estranea la tesi della nullità del patto di prova in quanto stipulato per iscritto successivamente alla costituzione del rapporto avvenuta in data 16 giugno. Quindi, l'effettiva ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata sul punto non è stata fatta oggetto di alcuna censura.
4. Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e vizio della motivazione, in quanto, anche facendo decorrere il rapporto di lavoro dal 16 giugno, al tempo del recesso, posto in essere il 4 agosto successivo, erano già trascorsi i 45 giorni di lavoro effettivo previsti come durata massima del periodo di prova dal contratto collettivo, dovendo computarsi gli otto giorni di riposo cadenti nel periodo, e ciò perché i giorni di riposo non concretano cause di sospensione del rapporto di lavoro, ma semplici pause, da considerare comprese 4 ad ogni effetto nella normale esecuzione della prestazione.
4.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Il ricorrente richiama, a sostegno della censura, la decisione della Corte secondo cui il periodo di prova, al compimento del quale l'assunzione del lavoratore diviene definitiva, va determinato tenendo conto dei giorni di riposo settimanale ex art. 2109, comma primo, c.c., i quali - a differenza di festività, permessi, malattia e ferie non possono configurarsi come cause sospensive - della prestazione lavorativa, ma attengono alle modalità di esecuzione della medesima, restando compresi nella sua continuità dinamica allo stesso modo delle ore eccedenti l'orario di lavoro giornaliero (Cass. 13 febbraio 1990, n. 1038).
4.2. Ma il richiamo del precedente non è, in realtà, pertinente, perché l'esplicito presupposto del ragionamento fatto dalla Corte nella sentenza indicata è la mancanza di qualsiasi regolamentazione pattizia circa le modalità di svolgimento del periodo di prova, mentre, nella fattispecie, il Tribunale ha escluso dal computo i giorni di riposo perché ha ritenuto che il contratto collettivo applicabile al rapporto aveva espressamente previsto che i giorni di lavoro di prova dovessero essere di "lavoro effettivo" e che il significato da attribuire a tale espressione 5 fosse di esclusione dei giorni di riposo settimanale (su previsioni contrattuali di analogo contenuto, sulla loro legittimità e sul possibile significato, cfr. Cass. 18 luglio 1998, n. 7087; 8 ottobre 1999, n. 11310).
4.3. Orbene, avendo il Tribunale attribuito all'espressione pattizia "lavoro effettivo" il significato di non consentire il computo dei giorni di riposo, il ricorrente, che pure denunzia violazione dell'art. 1362 c.c. e vizio della motivazione, non specifica né la regola di ermeneutica che sarebbe stata violata, né gli elementi che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare o valutato in maniera non logicamente plausibile.
5. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. La Corte ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. Пакрив тенти Il Presidente Il Consigliere estensore Phillie IL CANCELLIÉRE 3 N 5 . - - 3 7 8 1 E 1 G G L E L L A D E Depositato in Cancelleria S I N S E T I O R I T D E 12 MAG. 2001 T E S A N E D R E I G T R O S , E D O A G P I N E S , A S T A S S Á oggi. IL CANCELLIERE P O T A S D I