Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 028 7 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA DUCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 16642/98 Cron.5933 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. NN MAZZARELLA - Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere - Ud.19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE $ Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300per diri 7 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL IE GA IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZAelettivamente 17, presso l'Avvocatura Centrale dell' 'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 5551 CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar -1- FRANCO LUPO di ROMA del 25/11/98, rep. 31003; - resistente con procura avverso la sentenza n. 220/98 del Tribunale di CUNEO, depositata il 09/07/98 R.G.N.349/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSOR Con ricorso al Pretore di Cuneo AL PE conveniva in giudizio l'INPS per il risarcimento del danno per avere lo stesso comunicato all'istante, nel gennaio 1994, il numero dei contributi per ottenere la pensione di anzianità, allo scopo espresso di aggiornare la posizione assicurativa, onde garantire al momento opportuno tempestiva e corretta liquidazione della pensione;
l'istante sulla base di detta comunicazione, constatato di avere maturato i requisiti contributivi per la pensione, risolse il proprio rapporto di lavoro, rassegnando le dimissioni e presentando domanda di pensione. L'INPS aveva però respinto la domanda, per difetto contributivo, confermando poi la decisione a seguito di ricorso. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la respingeva. Il Tribunale di Cuneo, investito in grado di appello ad istanza 1. del AL, con sentenza del 7 - 9/7/98, respingeva l'appello, precisando che, in punto di fatto, incontestata era la cancellazione del AL dagli elenchi degli esercenti attività commerciale fin dal 1/1/65, su istanza del padre dello stesso AL NN (presso cui l'istante esercitava l'attività di coadiuvante) presentata in data 11/9/68, con la quale lo stesso aveva comunicato alla competente Commissione provinciale presso la Camera di Commercio che il figlio aveva “cessato di essere a s carico del titolare"; comunicazione avvalorata dalla attestazione, in calce, del Sindaco che "conferma che il familiare suddetto non coadiuva più il titolare nell'esercizio dell'attività commerciale dal 1/1/65"; e sempre in punto di fatto era certo che il ricorrente non 1 aveva "effettivamente esercitato l'attività di coadiuvante del padre nella sua attività commerciale nel periodo successivo al 1/1/65", mentre le affermazioni contrarie erano sfornite di prova. Questi presupposti di fatto portavano ad escludere la buona fede dell'appellante e quindi a disattendere la tesi che egli non era venuto a conoscenza della cancellazione: non avendo collaborato col padre, nel periodo in questione, poteva agevolmente accorgersi dell'errore dell'INPS. Peraltro la Camera di Commercio in data 18/10/68 aveva comunicato ai signori CA PE e NN l'avvertita cancellazione decorrere dal 1/1/65, la comunicazione era stata ritirata dal padre NN, ma la relativa notifica era regolare ed i rapporti di и parentela fra i due, unito all'invio della comunicazione presso la ditta М presso cui si sarebbe dovuto trovare l'interessato, inducevano a ritenere che lo stesso era venuto a conoscenza della cancellazione. Grave quindi era la negligenza del AL per non avere controllato la comunicazione dell'INPS e quindi comunicato all'Istituto il macroscopico errore in cui lo stesso era incorso, malgrado l'espresso invito rivoltogli di verificare l'esattezza dei dati e di prendere contatto con l'ente. Non esisteva pertanto il nesso causale fra la condotta dell'INPS e l'evento dannoso lamentato "poiché l'affidamento del AL non può .?ritenersi meritevole di tutela", il conteggio comunicato conteneva errori di natura e quantità tali da far ritenere l'omissione di un semplice controllo da parte dell'assicurato, sufficiente ad escludere il nesso causale fra l'erronea comunicazione e l'evento dannoso 2 lamentato. L'appello quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il AL, fondato su tre motivi. Non si è costituito in giudizio l'INPS MOTIVI DELLA DECISIONE S Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., deduce il ricorrente che l'INPS aveva omesso di pendere atto dell'avvenuta cancellazione per ben 25 anni e questo era sufficiente per far ingenerare nell'istante la convinzione che tale cancellazione non fosse mai avvenuta, anche perché la relativa comunicazione non era stata a suo tempo ricevuta da lui, ma dal padre: punts La argomentazioni del Tribunale su questo non erano condivisibili In ogni caso egli non rivendicava il riconoscimento dei contributi per il tempo in cui non era coadiuvante;
la presunzione di conoscenza veniva a cadere, perché egli in quel periodo non lavorava presso la ditta e mancava la prova (gravante sull'INPS) che egli fosse venuto a conoscenza dell'avvenuta cancellazione.com Lamentando, col secondo motivo, omessa motivazione su punto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art, 1227 c.c., deduce il ricorrente che egli aveva chiesto in secondo grado che venisse dichiarato il concorso di colpa dell'INPS e nessuna risposta aveva dato i il Tribunale su questo punto. La sentenza quindi doveva essere cassata, con rinvio, trattandosi di una modificazione del petitumi }; pienamente ammissibile. 2 Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione 3 dell'art. 152 disp. att. CPC, deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale aveva condannato l'istante alle spese, mentre "ne doveva essere esentato". 3 Il ricorso è infondato. I La sentenza impugnata si basa su due presupposti di fatto, ciascuno dei quali è idoneo a sorreggere la decisione: la cancellazione del richiedente la prestazione pensionistica, su istanza del padre dello stesso, dagli elenchi degli esercenti attività commerciale per il periodo 1/1/65 - 11/9/68 ed il mancato esercizio di fatto di tale attività nello stesso periodo. Dal secondo presupposto il Tribunale deduce che "non- avendo collaborato col padre, nel periodo in questione, poteva - agevolmente accorgersi dell'errore dell'INPS"; dal primo deduce il giudice del riesame che la caricellazione era stata comunicata, con regolare notifica a mani del padre, presso il luogo in cui si sarebbe dovuto trovare l'interessato, per cui sicuramente egli “era venuto a conoscenza della cancellazione” 2) Da questi elementi il Tribunale deduce che grave era stata la negligenza del AL per non avere effettuato il controllo della sua posizione assicurativa e non avere dato all'INPS notizia dell'errore nel quale era incorso, malgrado l'esplicito invito rivoltogli di verificare⠀⠀ l'esattezza dei dati e di prendere contatto con l'Ente; con l'ulteriore conseguenza che mancava il nesso causale fra la condotta dell'INPS ed il danno lamentato e che l'affidamento del AL non meritavad tutela. Col p presente ricorso il AL si limita a contestare uno solo dei 4 suddetti presupposti e cioè quello relativo alla comunicazione della cancellazione, ma non à anche il secondo, della mancata prestazione della sua attività lavorativa nel settore commercio alle dipendenze del padre;
a questo proposito, anzi, finisce per ammettere, contrariamente a quanto affermato in sede di merito, che egli in quel periodo non lavorava presso la ditta del padre dove fu effettuata la comunicazione di cancellazione inviata dall'INPS, con la conseguenza che veniva meno "la prova (gravante sull'INPS) che egli fosse venuto a conoscenza dell'avvenuta cancellazione". La circostanza, ormai incontestata ed anzi esplicitamente ammessa, che il AL sapesse di non avere lavorato nel periodo in questione presso il padre è argomentazione valida a sostegno della decisione e quindi il primo motivo di ricorso va disatteso.. In ordine al secondo basta osservare che l'esclusione del nesso causale fra la condotta dell'INPS ed il danno lamentato e la conseguente valutazione che l'affidamento del AL non era “meritevole di tutela", sono argomenti sufficienti per escludere anche il concorso di colpa dell'INPS, che è stato così implicitamente rigettato dal Tribunale. In ordine al terzo motivo va rilevato che l'art. 152 della disp. att. CPC riguarda solo i giudizi “promossi per ottenere prestazioni previdenziali" (categoricamente escluse dallo stesso ricorrente, il quale "non pretende affatto che gli siano riconosciuti contributi per un periodo nel quale egli non era coadiuvante”), ma non certo i giudizi di risarcimento del danno, come nella specie. 5 Tutte le censure invannio disattese ed il ricorse rigettato Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese s b obo SP QM LA CORTEJ SABO sal es, sus ɔ Rigetta il ricorso.e compensa le spese s q supa sabeq Roma 19 dicembre 2000 IL CONSIGLIERE EST: PRESIDENTE Maiorano Alami fayl (10) D ( x 964 Shall MA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 3 0 A 1 3 D S Depositata in Cancellería 18 . , S . 5 T O A . L R T 27 FEB. 2001 m g de L , N A ' A O L Ñ 3 B oggi, L E 7 COLABORATORE I E P - D S A D 8 M I - I E A DI CANCELLERIA 1 N S R T 1 P G S U N E Ó O E S P A I G M D I A G E E , A O L O T D R T E I A T T R S L I I N L G D E E E S D E O R b * da do rom voz en 940 The bag o non ( boob on thy cup on obo s 6