Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 2304
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dalla congiunta lettura degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, abolitiva del contenzioso amministrativo, si evince che il potere dovere del giudice penale di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio; e ciò anche quando tali atti non siano frutto di collusione criminosa fra l'organo amministrativo ed il destinatario, ma siano semplicemente viziati da illegittimità, atteso che quando la legge prescrive, sotto comminatoria di sanzione penale, il rilascio di una concessione amministrativa per l'esercizio di una determinata attività, intende evidentemente riferirsi ad una concessione legittima, escludendo, quindi, per conseguenza, che quella illegittima possa avere lo stesso valore. Ciò non comporta, tuttavia, che riconosciuta la illegittimità di una concessione debba necessariamente derivarne la incriminazione dei pubblici amministratori che l'hanno rilasciata o del destinatario di essa, dovendosi un tale effetto escludere quando i predetti siano stati in buona fede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di smaltimento di rifiuti, costituiti da autoveicoli da demolire, la sussistenza del reato di cui agli artt. 46 e 51 del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, attesa la riscontrata illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente emanata dal presidente della giunta regionale ai sensi dell' art. 13, con la quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività in questione).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 16 giugno 2023, che aveva riconosciuto Giuseppe D.G. colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché - dopo che gli era stata revocata la patente di guida con decreto prefettizio del 10 dicembre 2018, notificatogli il 15 dicembre 2018, conseguente ad avviso orale del 18 luglio 2016 del Questore di Torino - veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Ricorre per cassazione Giuseppe D.G., a mezzo dell'avv. Davide …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 2304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2304
Data del deposito : 18 giugno 1999

Testo completo