Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
È carente di motivazione, sotto il profilo delle esigenze di tutela della collettività, l'ordinanza con cui il giudice di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la misura degli arresti domiciliari facendo esclusivo riferimento alla commissione di delitti della stessa specie, senza indicare l'epoca di commissione ne' la gravità dei fatti e, inoltre, omettendo di prendere in considerazione la personalità dell'agente. (Nel caso di specie la condotta contestata consisteva in un modesto episodio di cessione di sostanza stupefacente e, inoltre, i "precedenti" specifici erano risalenti nel tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2004, n. 22913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22913 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 24/03/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 594
Dott. DE GRAZIA Benito R. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 044178/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA MA, N. IL 22/09/1961;
avverso ORDINANZA del 30/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Sibilio Angelo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Livorno con provvedimento del 29.7.2003 rigettava la richiesta del P.M. di quel Tribunale di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere e dell'obbligo di presentazione alla P.G. avanzata nei confronti rispettivamente di ER AU e TA SI, colti in flagranza di reato mentre cedevano due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a persona non potuta identificare perché datasi alla fuga e indagati per concorso nel reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90. Il P.M. proponeva appello ex art. 310 c.p.p. e il Tribunale distrettuale di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello applicava a ER la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Livorno, viale Risorgimento n. 1^. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il ER propone ricorso per Cassazione.
Deduce violazione di legge (artt. 273 e 274 lett. c) c.p.p.) nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta concretezza del pericolo di reiterazione evidenziando che il fatto commesso e osservato a distanza dagli agenti operanti concretizzavano un mero atto di consumo di gruppo (egli provvedeva a distribuire la droga acquistata in comune e si faceva rimborsare pro- quota la somma anticipata) e comunque evidenziando che il Tribunale, nel ritenere il pericolo di reiterazione ed in ogni caso l'adeguatezza della misura inflitta (arresti domiciliari), non aveva considerato la scarsa rilevanza attribuibile ad episodi risalenti ad oltre dieci anni prima e di contro non aveva nel contempo considerato il suo positivo reinserimento nel tessuto sociale, documentato dall'attività lavorativa in seguito prestata.
Il provvedimento impugnato e suscettibile di censura. E ciò non già in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, non potendosi intendersi o interpretare diversamente come atto di cessione per consumo di gruppo l'atto direttamente osservato dagli agenti operanti, i quali videro a distanza il ER e il TA consegnare due dosi di droga a terza persona, datasi di poi alla fuga e non potuta identificare.
Il provvedimento sotto l'aspetto della sussistenza dei gravi indizi e quindi da ritenere adeguatamente motivato. Non lo è invece in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione e in ogni caso alla mancata considerazione di misura meno afflittiva di quella degli arresti domiciliari.
È invero del tutto insufficiente una motivazione che faccia esclusivo riferimento, come nel caso di specie, a tre precedenti specifici, senza indicazione alcuna circa il tempo di commissione ed entità delle menzionate violazioni, e nel contempo, non consideri la condotta successiva dell'agente anche con riferimento all'episodio, posto alla base dell'impugnato provvedimento restrittivo e definito "modesto" dallo stesso giudice del riesame.
Di talché evidente è il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'illogicità, e l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Firenze.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale per il riesame di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004