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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17062 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di VA NI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale di Savona, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha condannato NI VA per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., a lui rispettivamente ascritti ai capi 10 e 11. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17062 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione NI VA, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, inidonea a superare il percorso argomentativo con cui il Tribunale era pervenuto a una pronuncia assolutoria in relazione ai capi 9 e 10. La Corte territoriale non solo non si confronterebbe con le considerazioni del primo giudice in tema di partecipazione degli imputati alle truffe (reati presupposto del contestato riciclaggio) e di mancanza di prova certa della provenienza delittuosa del denaro, ma anzi, da un lato, ribadirebbe espressamente la sussistenza di un sodalizio che ha perpetrato numerose truffe online, individuando anche i ruoli dei vari partecipi (incluso VA, organizzatore e autore dei trasferimenti), e, dall’altro, affermerebbe apoditticamente l’origine delittuosa delle somme di cui all’imputazione.
2.2. Violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e carenza di motivazione, in ordine al ribaltamento dell’assoluzione per il capo 11, per il quale è stata dichiarata la prescrizione, trascurando che non poteva ritenersi la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti, utilizzati dai titolari anche per finalità personali.
2.3. Violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendo stata rinnovata l’istruttoria, nonostante l’assoluzione di primo grado si basava soprattutto sull’esame testimoniale di uno degli operanti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Le note di trattazione trasmesse il 21 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, non risultano tempestive, avuto riguardo al termine di cinque giorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Tale tardività di produzione esime il Collegio dall’esame del loro contenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene alla insussistenza di motivazione rafforzata dedotta con il primo e il secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibile nel resto. 2. In linea generale, la motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli 2 istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (così, Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non massimata;
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale, in ordine al contestato riciclaggio, reputa non provato che VA avrebbe ricevuto da FU euro 2.732 in contanti, provento di truffa (non meglio identificata) e da NI altri euro 11.000 circa di origine comunque illecita. In ogni caso, oltre al mancato accertamento della provenienza delittuosa di tali somme, poi versate su carte PostePay con successiva ulteriore movimentazione finanziaria, potrebbe comunque sospettarsi un concorso di VA nei suddetti reati presupposto, quale «coordinatore delle azioni». È opportuno osservare, in ogni caso, come l’affermazione di responsabilità pronunciata in secondo grado riguardi solo il capo 10, essendo il capo 9 ascritto unicamente al coimputato NI. 4. La Corte di appello si è confrontata con queste sintetiche valutazioni e ha ritenuto di superarle, facendo discendere la provenienza delittuosa della liquidità – sulla base della documentazione in sequestro e in assenza di alternative versione dei fatti – da una generale ricostruzione dell’intera sequenza dei flussi di denaro, secondo le ordinarie modalità operative degli imputati: accredito sul conto corrente intestato a FU dei proventi delle truffe online, primo trasferimento di tali somme a NI, nuovo trasferimento in favore di VA, che poi avrebbe provveduto a girarle nuovamente a FU e NI con causali fittizie. Lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria di primo grado tali da giustificarne l’integrale riforma, le considerazioni della Corte di appello, nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, si muovono su un piano di sicura plausibilità, privo però di quella cogente forza logica che si richiede, come accennato, per l’overturning sfavorevole. Il primo motivo è, quindi, fondato e si impone l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto richiamati al precedente paragrafo 2. 3 5. Analogamente, il secondo motivo coglie nel segno laddove si duole del carattere tautologico del revirement operato dai giudici di appello per quanto attiene al capo 11 (motivato unicamente richiamando la già maturata prescrizione, p. 14, senza il minimo accenno alle doglianze in tema di affermazione di responsabilità). Tuttavia, non può che operare, anche in questa sede, il consolidato principio di diritto per cui il giudice ha, comunque, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., anche qualora – come nel caso di specie, per il difetto di motivazione – la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile che non presupponga specifici accertamenti e valutazioni fattuali (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01). La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell’annullamento con rinvio diretto a superare la suddetta lacuna motivazionale, dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire;
né, per il delitto in questione, sussistono interessi civili a una nuova disamina nel merito. Occorre, dunque, disporre, per quanto attiene al capo 11, l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 6. In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, infine, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv. 276318-01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050-01. Ha puntualizzato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997-01, che non sussiste un automatico obbligo del giudice di appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, tra l’altro, la decisività delle prove, eventualmente indicate dall’appellante, e la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria). Correttamente la Corte territoriale non ha proceduto ad una nuova audizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le operazioni di perquisizione presso gli allora indagati: non è, infatti, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale l’esito concreto dell’attività di indagine, ma solo le conclusioni in diritto che sono state fatte discendere dalla 4 vicenda storica, pressoché concordemente ricostruita in entrambi i gradi di giudizio. L’ultimo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, per quanto attiene al capo 10, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati, e, per quanto attiene al capo 11, senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 11 perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo 10 con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale di Savona, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha condannato NI VA per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., a lui rispettivamente ascritti ai capi 10 e 11. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17062 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione NI VA, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, inidonea a superare il percorso argomentativo con cui il Tribunale era pervenuto a una pronuncia assolutoria in relazione ai capi 9 e 10. La Corte territoriale non solo non si confronterebbe con le considerazioni del primo giudice in tema di partecipazione degli imputati alle truffe (reati presupposto del contestato riciclaggio) e di mancanza di prova certa della provenienza delittuosa del denaro, ma anzi, da un lato, ribadirebbe espressamente la sussistenza di un sodalizio che ha perpetrato numerose truffe online, individuando anche i ruoli dei vari partecipi (incluso VA, organizzatore e autore dei trasferimenti), e, dall’altro, affermerebbe apoditticamente l’origine delittuosa delle somme di cui all’imputazione.
2.2. Violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e carenza di motivazione, in ordine al ribaltamento dell’assoluzione per il capo 11, per il quale è stata dichiarata la prescrizione, trascurando che non poteva ritenersi la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti, utilizzati dai titolari anche per finalità personali.
2.3. Violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendo stata rinnovata l’istruttoria, nonostante l’assoluzione di primo grado si basava soprattutto sull’esame testimoniale di uno degli operanti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Le note di trattazione trasmesse il 21 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, non risultano tempestive, avuto riguardo al termine di cinque giorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Tale tardività di produzione esime il Collegio dall’esame del loro contenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene alla insussistenza di motivazione rafforzata dedotta con il primo e il secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibile nel resto. 2. In linea generale, la motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli 2 istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento a una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio» (così, Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non massimata;
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale, in ordine al contestato riciclaggio, reputa non provato che VA avrebbe ricevuto da FU euro 2.732 in contanti, provento di truffa (non meglio identificata) e da NI altri euro 11.000 circa di origine comunque illecita. In ogni caso, oltre al mancato accertamento della provenienza delittuosa di tali somme, poi versate su carte PostePay con successiva ulteriore movimentazione finanziaria, potrebbe comunque sospettarsi un concorso di VA nei suddetti reati presupposto, quale «coordinatore delle azioni». È opportuno osservare, in ogni caso, come l’affermazione di responsabilità pronunciata in secondo grado riguardi solo il capo 10, essendo il capo 9 ascritto unicamente al coimputato NI. 4. La Corte di appello si è confrontata con queste sintetiche valutazioni e ha ritenuto di superarle, facendo discendere la provenienza delittuosa della liquidità – sulla base della documentazione in sequestro e in assenza di alternative versione dei fatti – da una generale ricostruzione dell’intera sequenza dei flussi di denaro, secondo le ordinarie modalità operative degli imputati: accredito sul conto corrente intestato a FU dei proventi delle truffe online, primo trasferimento di tali somme a NI, nuovo trasferimento in favore di VA, che poi avrebbe provveduto a girarle nuovamente a FU e NI con causali fittizie. Lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria di primo grado tali da giustificarne l’integrale riforma, le considerazioni della Corte di appello, nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, si muovono su un piano di sicura plausibilità, privo però di quella cogente forza logica che si richiede, come accennato, per l’overturning sfavorevole. Il primo motivo è, quindi, fondato e si impone l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto richiamati al precedente paragrafo 2. 3 5. Analogamente, il secondo motivo coglie nel segno laddove si duole del carattere tautologico del revirement operato dai giudici di appello per quanto attiene al capo 11 (motivato unicamente richiamando la già maturata prescrizione, p. 14, senza il minimo accenno alle doglianze in tema di affermazione di responsabilità). Tuttavia, non può che operare, anche in questa sede, il consolidato principio di diritto per cui il giudice ha, comunque, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., anche qualora – come nel caso di specie, per il difetto di motivazione – la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile che non presupponga specifici accertamenti e valutazioni fattuali (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01). La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell’annullamento con rinvio diretto a superare la suddetta lacuna motivazionale, dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire;
né, per il delitto in questione, sussistono interessi civili a una nuova disamina nel merito. Occorre, dunque, disporre, per quanto attiene al capo 11, l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 6. In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, infine, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv. 276318-01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050-01. Ha puntualizzato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997-01, che non sussiste un automatico obbligo del giudice di appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, tra l’altro, la decisività delle prove, eventualmente indicate dall’appellante, e la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria). Correttamente la Corte territoriale non ha proceduto ad una nuova audizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le operazioni di perquisizione presso gli allora indagati: non è, infatti, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale l’esito concreto dell’attività di indagine, ma solo le conclusioni in diritto che sono state fatte discendere dalla 4 vicenda storica, pressoché concordemente ricostruita in entrambi i gradi di giudizio. L’ultimo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, per quanto attiene al capo 10, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che, nel procedere ad un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati, e, per quanto attiene al capo 11, senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 11 perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo 10 con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5