Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2002, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO0 04 65 /02 LA CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Oggetto hearing- Puudik SEZIONE TERZA CIVILE chelle cose - See@glamento def on hatto Fenollto all Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 9480/99 - Dott. Ugo 1103 Consigliere FAVARA - Cron. лим Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rep. - Consigliere - TRIFONE Dott. Francesco Ud.20/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S EN TENZA ASS per diritti sul ricorso proposto da: 17. CANCELLIEREGEN. 2002 IMAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA CAVOUR 3, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO NUNZIO DISTEFANO, che la difende, giusta delega in atti;
3000 ricorrente 155
contro
LEASE SPA, (già SPEI LEASING SPA), in persona del IMI DH676790 Presidente Ing. Antonio Manca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VENTOLA, che la difende, giusta 2001 delega in atti;
- controricorrente 1611 -1- avverso la sentenza n. 183/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sez. III Civile, emessa il 12/01/99 e depositata il 21/01/99 (R.G. 2830/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Francesco DISTEFANO;
udito l'Avvocato Michele VENTOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. La società Spei Leasing S.p.A., con ricorso al presidente del tribunale di Roma, depositato il 17.5.1995, chiedeva fosse ingiunto alla società IM S.r.l. di pagare la somma di L. 105.571.264. Esponeva che la somma le era dovuta in base al contratto di leasing 15.4.1991, come effetto del suo scioglimento, dovuto al fatto che il macchinario dato in godimento era andato perduto presso l'utilizzatore. - La IM proponeva opposizione al decreto.
2. Sosteneva che la regolamentazione degli effetti della perdita del bene era stata attuata mediante una clausola vessatoria, nulla perché non approvata espressamente.
3. L'opposizione veniva rigettata dal tribunale, con sentenza 31.10.1996, e la decisione è stata confermata dalla corte del d'appello con sentenza del 21.1.1999. 4. La IM ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 17.5.1999. La MI LE (tale la denominazione assunta nel corso del processo dalla Spei Leasing) vi ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi. 1. - sommaria E' ammissibile, sebbene non presenti una autonoma 31 esposizione dei fatti (art. 366, primo comma, cod. proc. n. civ.). 3 I motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza, nei limiti che servono alla comprensione delle ragioni del ricorrente, consentono anche di comprenderne i presupposti di fatto. D'altro canto, la resistente si è difesa nel merito.
2. La questione cui ha riguardo il primo motivo è la seguente. - Il contratto aveva previsto che la società concedente avrebbe stipulato un'assicurazione contro il rischio di perdita della cosa da parte dell'utilizzatore. L'indennità dovuta dall'assicuratore sarebbe stata pagata alla società concedente e il suo ammontare sarebbe stato computato sulla somma dovuta dall'utilizzatore, rappresentata dal residuo importo dei canoni pattuiti oltre che dal prezzo di opzione, però scontati alla data della perdita della cosa. Se l'indennizzo non fosse stato pagato, dopo sessanta giorni, l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere sulle somme dovute un interesse di mora pari al tasso di sconto aumentato di 8 punti.
2.1. La tesi sostenuta dall'IM davanti alla corte d'appello è stata che la società concedente non aveva eseguito il contratto in buona fede, perché s'era acquietata al rifiuto dell'assicuratore di non dover pagare l'indennità. Sicché, la concedente non poteva pretendere dall'utilizzatore la somma, che avrebbe avuto diritto di ricevere dall'assicuratore, ma di cui aveva mancato di diligentemente richiedere il pagamento, preferendo soddisfarsi sull'utilizzatore, con sacrificio di questi. La corte d'appello ha risposto in modo negativo e il punto della decisione è impugnato, col primo motivo, per vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 1375 cod. civ.).
2.2. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha spiegato che le condizioni generali di polizza richiamate nel contratto di leasing escludevano dal campo del rischio assicurato quelli connessi al trasporto del macchinario, nel tempo in cui era in uso presso l'utilizzatore; ha aggiunto che il contratto di leasing aveva anzi previsto che per questi rischi l'utilizzatore dovesse a sua volta stipulare una distinta assicurazione, cosa poi non avvenuta;
che la perdita del macchinario era avvenuta per furto, mentre veniva trasportato su un camion da uno ad altro cantiere della IM. Dando conto del fatto che la società concedente aveva chiesto l'indennità, ma che questa le era stata rifiutata, il giudice di merito ha inteso affermare che il rifiuto dell'indennità era stato opposto alla società concedente nel rispetto del contratto di assicurazione e che perciò la stessa, sebbene si fosse limitata a chiedere l'indennità all'assicuratore, senza provocare sul punto un giudizio, aveva eseguito il contratto di leasing in buona fede. Così ragionando, la corte d'appello ha nella sostanza ritenuto che, dal contratto di leasing, derivava alla concedente l'obbligo, ma che per verso l'utilizzatore, di rivolgersi all'assicuratore, un'esecuzione di tale obbligo secondo buona non si richiedesse di 5 perseguire comunque la pretesa all'indennizzo anche mediante un giudizio, se non se ne poteva ragionevolmente prospettare un esito favorevole. Una idonea censura di questo punto della decisione, avrebbe richiesto non già di riaffermare l'obbligo della concedente di compulsare l'assicuratore, obbligo che non era stato negato. Né, come è stato fatto nel motivo, si poteva esprimere nel sostenere che gli assicuratori normalmente non pagano e dunque per ottenere soddisfazione è necessario provare a convenirli in giudizio, sicché l'obbligo si estendeva all'esercizio giudiziale del proprio diritto da parte della concedente che, del resto consapevole di questo, aveva offerto all'utilizzatore di cedergli i diritti verso l'assicuratore. Si deve invero convenire con la corte d'appello, nel ritenere che una esecuzione dell'obbligo verso l'utilizzatore, improntato a buona fede, non imponesse alla concedente di affrontare il costo di un giudizio, che si presentava, come la corte d'appello l'ha ritenuto, di esito non ragionevolmente positivo, mentre è conforme e non contrario a buona fede l'avere offerto all'utilizzatore di sostenere lui, se lo avesse voluto, l'onere economico del giudizio contro l'assicuratore. Il creditore, se una norma specifica non gli imponga questo comportamento, è tenuto, anziché rivolgersi al non debitore, а sperimentare verso altri possibili obbligati comportamenti che non abbiano un ragionevole fondamento, appunto perché, astenendosi dal farlo, non rende deteriore la posizione del debitore, tanto più quando offre al debitore di surrogarlo nei suoi eventuali diritti verso gli altri obbligati. Allora, un'idonea censura avrebbe dovuto incentrarsi su un diverso punto, ma in questi termini non è stata svolta: avrebbe sostenere, mediante l'indicazione di vizi del richiesto di procedimento d'interpretazione dei contratti di leasing e di assicurazione, che la concedente aveva stipulato un'assicurazione di contenuto diverso da quello previsto dal contratto di leasing o che il caso del furto durante il trasporto era compreso nel rischio assicurato. 3. - La questione posta con il secondo motivo, per quanto si desume dalla sua esposizione, è questa. L'attuale ricorrente aveva affermato che la clausola n. 6, destinata a regolare gli effetti dello scioglimento del contratto di leasing in caso di perdita del bene, era vessatoria e perciò avrebbe dovuto essere considerata inefficace, perché non era stata specificamente approvata per iscritto. Nel motivo, in cui si denunzia il vizio di violazione, falsa applicazione di legge ed omessa motivazione, senza peraltro indicare le norme violate, la ricorrente lamenta che la corte d'appello non si sia soffermata su due punti. Il primo è che l'obbligo di pagare interessi di mora ad un saggio superiore a quello legale era stato stabilito dal contratto una volta che fossero passati sessanta giorni dalla perdita del macchinario, termine certo insufficiente perché l'assicurazione si determinasse a pagare l'indennità. 7 Il secondo è nella stessa misura del saggio degli interessi. 3.1. - Il motivo non è fondato. E' bensì vero che la corte d'appello non ha dato una specifica risposta sul punto su cui la ricorrente torna a soffermarsi. La decisione di rigetto dell'appello è tuttavia conforme a diritto ed alla motivazione che manca nella sentenza impugnata, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. suppliscono, civ., le seguenti considerazioni. Nessuno dei due tratti considerati nel ricorso rientra tra quelli per cui una clausola contenuta in condizioni generali di contratto è qualificabile come vessatoria. Una clausola che determina a partire da quando il debitore sarà considerato in mora nell'adempimento dell'obbligazione è clausola che stabilisce il termine per l'adempimento, ma in nulla limita le possibilità di difesa del debitore a proposito dell'essere il ritardo dipeso da causa a lui imputabile. La clausola che determina l'ammontare del risarcimento dovuto in caso di inadempimento ritardo nell'adempimento (art. 1382 cod. civ.) parimenti non limita la facoltà del debitore di opporre eccezioni. La Corte ne ha altre volte negato il carattere di clausola n. 3120), in considerazione del vessatoria (Cass. 23 maggio 1985 potere che la legge (art. 1384 cod. civ.) attribuisce al giudice di ridurla nel caso sia manifestamente eccessiva (ed è sotto l'aspetto dell'essere manifestamente eccessiva che l'art. 1469- bis, terzo comma, numero 6, cod. civ., in tema di contratti tra 8 professionista e consumatore, la include ora tra quelle che si presumono vessatorie). Sicché, pur in presenza di una clausola penale, è possibile che nel giudizio sia compiuto un sindacato sulla adeguatezza dell'ammontare pattuito rispetto all'interesse che il creditore aveva all'adempimento né le parti possono disporre circa il potere del giudice di ricondurre la penale ad equità (Cass. 29 marzo 1996 n. 2909). - Il ricorso è rigettato. 4. 5. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 20 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. рассіна Vittorio Duva CORTE SUPREMA CASSAZIONE 109T129 11 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 4567 30,99 serie 4 al n. 1952 versate € 166.10 apposta in calce alla copia autentica TOT. 160,10 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) r5/2002 80656,00 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 17 11:02 твых Gina Casol IL CANCELLERE C Sine Sasoli 9