Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4888
CASS
Sentenza 3 aprile 2001

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La lettera di patronage con la quale il patrocinante assume degli impegni nei confronti del creditore, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 cod. civ., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato. Pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto.

Posto che la funzione delle lettere di patronage "forti" - se non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata, l'insussistenza di detta partecipazione, inveridicamente affermata dal patrocinante, incidendo sull'impegno da questi assunto ai sensi dell'art. 1333 cod. civ. nei confronti del destinatario della lettera, non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l'esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..

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  • 1I confini tra lettera di patronage e fideiussione: Cass. Civ. sentenza n. 32026/2019
    Rita Vivera · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4888
Data del deposito : 3 aprile 2001

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