Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 2
La lettera di patronage con la quale il patrocinante assume degli impegni nei confronti del creditore, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 cod. civ., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato. Pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto.
Posto che la funzione delle lettere di patronage "forti" - se non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata, l'insussistenza di detta partecipazione, inveridicamente affermata dal patrocinante, incidendo sull'impegno da questi assunto ai sensi dell'art. 1333 cod. civ. nei confronti del destinatario della lettera, non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l'esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. I confini tra lettera di patronage e fideiussione: Cass. Civ. sentenza n. 32026/2019Rita Vivera · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
т REPUBBLICA ITALIANA IN HOMETEL POTOLO0 4 8 8 8 0 1 LA CORTE SU RE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Inadempimento delle obbligazioni assunte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: con lettera patronage" Oli Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 19743/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. 10468 Consigliere - Dott. Francesco Rep. 1727 TRIFONE Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 22/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO 60-12 Richiesta copia studio SENTENZA II. SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: diritti 12.000perding APR. 2001 : LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, in persona del il IL CANCELLIERE suo Presidente legale CORTE SUPREMA DI CARAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO Richiesta copia studio dal Sig.IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO per diritti 12.000 ANNESI, che la difende از unitamente agli avvocati IL CANCELLIERE FRANCESCO GALGANO, CARMINE PUNZI, GIOVANNI PANZARINI, con procura speciale del Dott. Notaio Agostino D'Ettore Roma 28/10/1998, Rep. N.70178; CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COME ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. FI per diritti 12.00
contro
BANCA CESARE PONTI SPA, in persona del sig. Presidente2000 2135 IL CANCELLIERE e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA ENNIO QIRINO VISCONTI 20, UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocata ANTONIO PACIFICO, che la Richiesta copia studio dal Sig. AG-1 difende unitamente agli avvocati RINALDINI GUIDO, 12000 per diritti L. 11.03-04-01 LISERRE ANTONIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente avverso la sentenza n. 2043/98 della Corte d'Appello di LIRE 3000 ROMA, PRIMA SEZ. CANCELLERIA CIVILE emessa il 28/4/98, depositata il 15/06/98; RG.1083/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG508653 udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso LIRE 3000 AMATUCCI;
CANCELLERIA udito gli Avvocati FRANCESCO GALGAO, GIOVANNI PANZARINI;
: CG508654 udito gli Avvocati ANTONIO LISERRE, ANTONIO PACIFICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto LIRE 3000 Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del IV motivo con decisione della causa nel merito ex art, 384 cpc (rigetto appello della Lega) CG508628 e rigetto degli altri motivi. LIRE 3000 CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nell'ottobre del 1978 la NC ES TI (d'ora innanzi: NC) convenne in giudizio la Lega Na- CG508629 zionale delle Cooperative e Mutue (d'ora innanzi: Lega) chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.598.140.088, pari all'esposizione debitoria nei pro- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pri confronti della Siderurgica DU s.p.a. Rilasciata copia legale (d'ora in- al Sig. PACIFIco nanzi: Siderurgica), posta in amministrazione 18000+ control- per diritti lata il 16.3.1978. - 1 GIU, 2001 IL CANCELLIERE Espose che con lettera del 12.5.1977 la Lega: - le aveva comunicato di essere divenuta intestata- DIRITTI D ria del 30% delle azioni della Siderurgica, già esposta nei confronti della NC per oltre due miliardi, che avrebbe dovuto restituire il 30.6.1977; aveva espresso il proprio interesse al manteni- CANCELLERIA mento delle linee di credito e le aveva chiesto di con- T cedere nuove facilitazioni fino a L. 500.000.000; si era impegnata a controllare che la Siderurgica provvedesse all'adempimento delle obbligazioni assunte ed a tenere informata la NC dell'eventuale cessione LIRE 5000 CANCELLERIA totale o parziale delle azioni, che non sarebbe stata comunque attuata prima della totale estinzione dei de- biti della Siderurgica. AT956713 La NC aveva comunicato per iscritto di aver pre- AT956718 atto di quanto sopra e, in esito ad altra missiva SO del 13.6.1977 del rappresentante della Lega nel gruppo DU (che aveva informato la NC di ulteriori opera- zioni di acquisto di partecipazioni in altre società del gruppo), aveva rinnovato le linee di credito. Ma con lettera del 4.1.1978 il nuovo presidente della Lega aveva comunicato che l'acquisto di azioni non si era 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE perfezionato, dichiarando la completa estraneità della UFFICIO COPIE Richiesta copia studio lega ad ogni rapporto relativo alle società del gruppo dal Sig. POTTINO per diritti L. 12000 DU. 31 AGO 2001 La Lega resistette. Con sentenza non definitiva del IL CANCELLIERE DIRITTI DLD 30.10.1985 l'adito tribunale di Roma dichiarò la re- sponsabilità contrattuale delle Le ga e la condannò a AR MA 3risarcire alla NC i danni da liquidarsi nel prosie- guo del giudizio. DIRITTI DI 2. La corte d'appello di Roma, decidendo sul grava- me principale della Lega e su quello incidentale della ARG INA 3 NC, escluse che la dichiarazione di patronage di cui alla lettera del 12.5.1977 costituisse fonte di respon- sabilità contrattuale per la Lega, stante la natura me- LIRE 1500 CANCELLERIA ramente informativa delle comunicazioni offerte;
riten- ne, peraltro, che le dichiarazioni non veritiere in es- sa contenute integrassero un fatto illecito potenzial- 0728011 0728012 mente idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli per la NC che fosse stata indotta ad aprire nuove linee ☐ D728016 di credito ed a mantenere quelle esistenti in ragione D728017 dell'affidamento riposto nelle notizie fornitele dalla Lega;
dispose che il giudizio proseguisse innanzi a sé per l'accertamento dell'eventuale danno in concreto su- bito dalla NC e, dunque, della responsabilità extra- contrattuale della Lega.
3. La sentenza fu impugnata per cassazione da en- 4 trambe le parti. Con sentenza 17.4.1993, n. 4545 la corte di legit- timità accolse, per quanto in questa sede ancora inte- ressa, sia il primo motivo di ricorso della NC col quale la sentenza era stata censurata per difetto di motivazione in punto di esclusa responsabilità contrat- tuale della Lega, sia il ricorso principale di quest'ultima, dolutasi della propria condanna generica al risarcimento senza il necessario, preliminare accer- tamento dell'idoneità delle dichiarazioni contenute nella lettera di patronage ad ingenerare in concreto l'affidamento della NC. Cassò dunque la gravata sen- tenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma che, con sentenza n. 2043/98, non definitiva- mente pronunciando, ha dichiarato la responsabilità contrattuale della lega ai sensi dell'art. 1333 C.C., rimettendo alla prosecuzione del giudizio la liquida- zione del danno.
4. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue affidandosi a quattro motivi, cui la NC ES TI s.p.a. resi- ste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illu- strative. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa di norme di diritto in relazione agli applicazione artt. 1333, 1321, 1325 e 1418 C.C. ed ai principi sul collegamento negoziale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene che, a fronte di una proposta unitaria della Lega contenente, secondo la ricostruzione dei fatti e la lettura del documento operate dallo stesso giudice del merito, аuna richiesta di credito favore del terzo patrocinato e la correlata assunzione di pre- tesi impegni di controllo e non alienazione della par- lettera di patronage, latecipazione enunziata nella corte d'appello non si sia neppure posta il problema degli effetti della mancata accettazione della richie- sta sui dipendenti impegni della Lega, riconducendo un contratto unilaterale ex senz'altro la lettera ad art. 1333 c.c. con obbligazioni per il solo proponente. era NC solo nonnon si Ma stato dimostrato che la era impegnata a concedere nuovi crediti, ma aveva addi- rittura cristallizzato i conti della Siderurgica, pro- cedendo ad un progressivo rientro. Sicché, posto che le diversi parti della lettera erano indissolubilmente unite da un (dedotto ed illustrato) collegamento nego- ziale sinallagmatico, il mancato impegno della NC а 6 far credito e la mancata concessione di nuovi crediti alla Siderurgica non potevano non riverberarsi sui pre- tesi impegni della Lega a controllare. Anzi, la nullità del mandato di credito per mancan- del consenso ineluttabilmente comportava la nullità za dei collegati impegni di garanzia atipica che si asse- riva essere stati assunti dalla lega.
1.2. Impegni che la corte d'appello ha erroneamente ritenuto essere stati assunti dalla NC sulla scorta delle considerazioni svolte dalla corte di cassazione in sede rescindente, senza procedere alla nuova, auto- noma valutazione dei fatti di causa. Tanto si deduce col secondo motivo, col quale è de- nunciata violazione a falsa applicazione degli artt. 1333, 1362, commi 1 e 2, c.c. e dei principi sul giudi- zio di rinvio, nonché omessa e insufficiente motivazio- ne su punti decisivi. Si sostiene in particolare che la corte d'appello, al fine di apprezzare la valenza impegnativa della let- tera del 12.5.1977, aveva omesso di considerare che la NC si era espressamente limitata a prendere nota di una comunicazione;
che non aveva dato corso a nuove fa- cilitazioni creditizie;
che neppure aveva mantenuto inalterate quelle pregresse. Se tanto avesse considera- to, la corte non avrebbe potuto non concludere che il 7 comportamento delle parti inequivocamente attestava CO- me esse non avessero in realtà inteso concludere alcun negozio giuridico. Non si verteva, insomma, in fattispecie di patrona- impegnativo (come nel caso della sentenza n. ge 10235/95, nel quale la società patrocinante aveva as- sunto l'impegno di rimborsare alla banca finanziatrice gli eventuali debiti della controllata in caso di ces- sione della partecipazione azionaria) posto che la Lega non si era punto obbligata al pagamento o al rimborso, aveva mai garantito la solvibilità della Siderurgi- né ca, come riconosciuto del resto dallo stesso giudice del rinvio là dove aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione fideiussoria in capo alla Lega. Con- traddittoriamente, dunque, la corte d'appello aveva ri- tenuto che la Lega avesse violato "l 'impegno di curare il ripianamento della situazione finanziaria da attuar- si prima della cessione", del quale non v'era cenno al- cuno nella lettera.
1.3. Col terzo motivo la è censurata per sentenza "insufficiente, incongrua, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione agli artt. 1333, 1362 e SS. c.c." là dove la corte di merito aveva ritenuto che la Lega avesse violato l'impegno di mantenere la partecipazione nella Siderurgica fi no al 8 rimborso, benché fosse incontroverso che essa non aveva mai acquistato il 30% del pacchetto azionario, come aveva comunicato di aver fatto. In siffatto contesto si sarebbe potuto, se mai, esaminare le conseguenze di tale inveridica dichiara- zione ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.C., ma non si sarebbe potuto af- fermare, come aveva fatto la corte di merito, che l'impegno di controllare l'adempimento delle obbliga- zioni della Siderurgica verso la NC si concretava nell'impegno ad esercitare la propria influenza, alla conservazione della necessaria liquidità ed al manteni- mento di un atteggiamento di correttezza volto proprio allo specifico adempimento promesso. Ciò in quanto una non vale a ilconsentire con- partecipazione del 30% trollo di una società a ristrettissima base azionaria e poiché gli impegni al mantenimento della liquidità e della "correntezza" non erano assolutamente evincibili dalla lettera del 12 maggio, come non sussistevano ele- menti per ritenere che il preteso impegno fosse stato violato, ovvero che lo stato di liquidità si fosse al- terato nel tempo, ○ ancora che la Lega avesse tenuto atteggiamenti men che corretti.
1.4. Col daquarto motivo è, ultimo, denunciata e falsa applicazione degli artt. 277, 278,violazione 9 279 c.p.c., 2043 e 1218 C.C. per avere la corte d'appello, non definitivamente pronunciando in ordine all'an debeatur, affermato che la pronunzia definitiva sul quantum avrebbe dovuto essere emessa nel giudizio pendente col numero del R.G. 4397/86 innanzi ad altra sezione della stessa corte d'appello. Ma la corte non aveva così considerato che la sen- tenza non definitiva della corte d'appello, n. 2086/89, a seguito della quale proseguiva il giudizio sul quan- tum e che era tra l'altro fondata sulla ravvisata re- sponsabilità extracontrattuale della Lega, era stata già annullata dalla sentenza n. 4453/93 della corte di legittimità, con i conseguenti effetti sugli atti di- pendenti. Si sostiene che si verte in ipotesi non già di mero materiale emendabile col procedimento di corre-errore zione, ma di errore causale, incidente sulla legittimi- tà della pronuncia e costituente sul piano procedimen- tale una palese violazione dei principi in tema di rap- porti tra il contenuto tipico delle sentenze non defi- nitive e la successiva fase di prosecuzione del giudi- zio, tale da determinare la nullità della sentenza.
2. I primi tre motivi, che per la connessione tra le censure che li sostanziano possono essere congiunta- mente esaminati, sono infondati. 10 Alle pagine 18 e 19 della gravata sentenza è ripor- tato il saliente contenuto della lettera di patronage, nei seguenti testuali termini: "1. Ci pregiamo comunicarvi che ... siamo intestatari del 30% del pacchetto azionario della Siderurgica DU spa di Milano e che il sig. prof. Luigi Ceserani è sta- to da noi delegato a rappresentarci nel consiglio di amministrazione della Siderurgica DU spa coma da verbale di delibera in data 17.1.77, già in vostre ma- ni.
2. Vi confermiamo nel contempo la nostra richiesta di voler concedere alla Siderurgica DU spa nuove fa- cilitazioni di credito fino alla concorrenza di L. 500.000.000.... 3. Inoltre siamo a conoscenza che alle società del gruppo DU avete concesso linee di credito per un am- montare di L.
3.260.000.000 e che la Siderurgica DU spa ha già rilasciato a codesta banca impegni di firma a favore di società sue collegate fino alla concorrenza di L.
1.060.000.000 e che è nostro interesse che tali impegni vengano mantenuti in essere.
4. In relazione alle facilitazioni che avete come sopra econcesso che andrete a ciconcedere, im- pegn (i) amo a controllare che la Siderurgica DU spa adempia puntualmente alle obbligazioni assunte nei Vo 11 stri confronti quali risulteranno dalle vostre scrittu- re.
5. Premesso che non intendiamo cedere né parzial- mente né totalmente la partecipazione della Siderurgica DU spa ci impegn (i) amo, comunque, а tenervi preven- tivamente informati, a mezzo lettera raccomandata, di eventuale futura cessione, parziale о totale, delle azioni costituente la nostra attuale partecipazione nella Siderurgica DU spa: cessione che non potrà es- sere attuata prima che vengano rimborsati, a vostra ri- chiesta, tutti i vostri crediti per capitali e interes- si". Il 20.5.1977 la NC rispondeva alla Lega come se- gue: "Abbiamo ricevuto la vostra lettera di patronage del 12.5.1977 riguardante la Siderurgica DU spa;
ab- biamo preso nota di quanto ci comunicate e ve ne rin- graziamo sentitamente". - si legge ancora nella sentenza impu- Il 13.7.1977 gnata Luigi Ceserani, nella sua qualità di consiglie- re delegato e rappresentante della Lega nel gruppo Dui- na illustrava alla NC una convenzione che sarebbe divenuta operante dopo la ratifica degli organi compe- : tenti, con la Italsider di Genova, la MI spa e la Sidercomit spa per acquisti di pacchetti azionari di 12 società del gruppo da parte della Lega e della Italsi- der, con assunzione di garanzia da parte di ques te ul- time per le obbligazioni verso terzi, ferma restando la comunicata partecipazione del 30% nella Siderurgica DU spa da parte della Lega. Il 4.1.1978 le Lega comunicava alla NC che l'acquisto di partecipazioni non si è perfezionato sono venute meno pertanto le ragioni che avevano indot- to la Lega a segnalare all'attenzione di codesto Isti- tuto... La corte d'appello ha ritenuto che la lettera di patronage del 12.5.1977 avesse contenuto informativo quanto ai capi 1 e 3 ed impegnativo quanto ai capi 4 e 5; ha specificamente ed esaurientemente chiarito (a pa- gina 22 della sentenza) il contenuto dell'impegno as- sunto dalla Lega;
ha ritenuto che la risposta della NC esprimesse una "volontà di consenso" (e dunque un'accettazione espressa) benché, ai sensi dell'art. 1333, comma 2, C.C ., il contratto da cui derivino ob- bligazioni soltanto per il proponente è concluso sol che manchi il rifiuto dell'oblato nel termine ri chiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. Sostenere in tale contesto come fa la ricorrente che la banca si fosse limitata a prendere no ta di una comunicazione è, per un verso, in diretto contrasto con 13 il motivato apprezzamento del fatto compiuto dal giudi- ce del merito e, per altro verso, del tutto irrilevan- te, volta che, come la corte d'appello non manca di av- vertire, un'accettazione non è necessaria nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.C., il quale pre- vede che, intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario, ai sensi del primo comma della disposizione citata), la conclusione del contratto è impedita solo dal rifiut o. Del pari irrilevante è la circostanza che la patro- cinante Lega non si fosse direttamente impegnata al pa- gamento o al rimborso, né avesse garantito la so lvibi- lità della Siderurgica, attesa la funzione delle lette- re di patronage, che com'è stato chiarito da Cass. n. 10235/95 e va qui ribadito non quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina del la fideius- sione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore, nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. Ed è appena il caso di porre in chiaro stante il rilievo che la ricorrent e conferisce anche in memoria 14 alla circostanza che la mancata assunzione da parte della NC dell'obbligazione di far credito alla Side- rurgica, e dunque la non configurabilità di un mandato non esclude punto che il di credito (art. 1958 c.c.), esser così come il mancato credito possa stato fatto;
perfezionamento del mandato di credito in ragione della mancata assunzione da parte della NC dell'obbligazione in questione non comporta la inconfi- gurabilità della valida assunzione di obbligazioni da parte della Lega ai sensi dell'art. 1333 c.c.. Non è, dunque, affatto contraddittorio che il giu- dice del merito abbia escluso che nella specie ricor- ressero gli estremi della fideiussione, del mandato di credito e deldella promessa fatto del terzo ed abbia tuttavia ritenuto che la Lega avesse assunto l'impegno di svolgere sulla società debitrice un controllo in re- lazione alla indicata partecipazione azionaria del 30% ed alla presenza di una persona di fiducia nel consi- glio di amministrazione della società patrocinata. Controllo che, d'altronde, non necessariamente pre- suppone una partecipazione maggioritaria, ma che ben può nell'influenza concretarsi sull'intera attività della società patrocinata e (in tal senso) controllata in funzione dell'adempimento, da parte della stessa de- bitrice, delle obbligazioni (attuali o future, a secon- 15 da che la sollecitazione abbia ad oggetto il manteni- mento di linee di credito già aperte, ovvero la conces- sione di nuove facilitazioni creditizie) assunte nei confronti del creditore destinatario della lettera di patronage. Non assume allora determinante rilievo neppure che la NC avesse о non concesso il pur sollecitato nuovo credito (il che la Lega ricorrente nega e la NC re- sistente afferma) giacché come la corte di merito non ha omesso di porre in rilievo la Lega si era dichia- rata a conoscenza delle linee di credito già in essere, al punto 3 della missiva aveva manifestato il proprio interesse a che fossero tenute ferme, ed al punto 4 si era impegnata a controllare che la Siderurgica adempis- se puntualmente "in relazione alle facilitazioni che avete come sopra concesso e che andrete a concedere", e dunque non solo a quelle future. Sicché l'unico collegamento essenziale per la rile- vanza degli impegni di garanzia assunti dal patronnant riguarda secondo quanto correttamente osservato dalla resistente - l'effettiva determinazione quantitativa della responsabilità della Lega in relazione all'ammontare degli affidamenti concessi (o mantenuti) dalla NC in ragione e conseguenza delle sollecita- zioni ad essa indirizzate con la lettera di patronage. 16 Il che costituisce peraltro oggetto del giudizio sul quantum, che dovrà proseguire innanzi al tribunale, co- me più avanti si dirà. La corte chiaramente postod'appello ha in luce quali fossero gli impegni assunti dalla Lega, obbliga- tasi (a) а controllare il puntuale adempimento delle obbligazioni della Siderurgica, (b) a informare la ban- ca di un'eventuale, anche se improbabile, futura ces- (c) a non attuare tale ces- sione della partecipazione;
sione prima che fossero rimborsati, su richiesta della NC, i crediti per capitali ed interessi. Ed ha considerato inaccettabile la tesi della Lega riproposta in questa sede col terzo motivo di ricorso secondo la quale, non avendo essa mai comprato le azioni che aveva affermato di aver acquistato, non po- teva aver violato gli impegni sull'eventuale alienazio- ne. Ha, in particolare, ritenuto la corte d'appello: che anche se la Lega non ha mai acquistato la citata partecipazione, il suo inadempimento all'obbligo contratto di mantenere la partecipazione fino al rim- borso non può essere negato: l'impegno a non cedere le azioni, infatti, nello spirito della lettera di patro- nage costituisce il motivo per cui la NC può rite- nersi garantita sulla restituzione del suo finanziamen- to anche in assenza di un'esplicita fideiussione" (pag. 17 30 della gravata sentenza); che la garanzia trova il suo presupposto soltanto nella partecipazione azionaria della Lega (pag. 31); - che il "venir meno del dichiarato controllo sen- za, ovviamente, alcun rientro del finanziamento, per cessione о perché l'acquisto era inefficace fin dall'inizio, fa venir meno la garanzia, sia pure im- ...! propria, al mantenimento della quale si era impegnata la Lega con la sua dichiarazione del 12.5.1977” (pag. 31); che era stato del pari violato l'impegno a curare la siderurgica adempisse puntualmente le proprie che obbligazioni (pag. 32); che la lettera, nella parte in cui informava la NC della partecipazione della Lega nella Siderurgi- ca, aveva un contenuto obiettivamente falso (pag. 32); che non era provata alcuna impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla Lega (pag. 32); che dall'accertato inadempimento della Lega deri- vava la dichiarazione della sua responsabilità negozia- le nei confronti della destinataria della lettera di patronage ai sensi dell'art. 1218 C.C. in ordine al danno causato (pag. 34). Puntualmente la controricorrente rileva che, in 18 questo contesto, il difetto della dichiarata acquisi- zione della partecipazione, lungi dal giustificare il venir meno della promessa garanzia, ne integra invece l'inadempimento. Invero, la funzione di garanzia delle lettere di patronage cosiddette "forti" si esplica anche mediante l'impegno del patrocinante di controllare ed adoperarsi in modo che il patrocinato adempia le proprie obbliga- zioni nei confronti del finanziatore destinatario della lettera di esercitandopatronage, tale controllo ed adoperandosi in tal senso mediante la propria posizione di influenza (partecipazione). L'insussistenza della partecipazione nella società patrocinata, inveridica- mente affermata dal patronnant, incide sull'impegno da questi assunto ai sensi dell'art. 1333 C. C. nei con- fronti del destinatario della lettera non già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l'esecuzione della prestazione dovuta per fatto proprio del debitore ed integra dunque inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 3. Fondato è, per contro, il quarto motivo di ri- corso, pur se non con le conseguenze che pretende di trarne la ricorrente Lega. L'indubbio errore nel quale è incorsa la corte : d'appello là dove ha ritenuto che il giudizio per la 19 quantificazione del danno avrebbe dovuto proseguire in- d'appello nella già pendentecausa nanzi alla corte (R.G. 4397/86), anziché innanzi al tribunale, non ha infatti inciso in alcun modo sulla congruità e sulla coerenza della motivazione sui punti in precedenza esa- minati, com'è reso evidente dal riferimento agli accer- tamenti che avrebbero dovuto essere compiuti in prose- cuzione (peculiarità del negozio, specificità degli ob- blighi ivi previsti, violazione degli stessi), il quale palesa come la corte d'appello abbia avuto ben presente la diversità del titolo della accertata responsabilità (contrattuale) rispetto a quello (extracontrattuale) di cui alla sentenza d'appello non definitiva n. 2086/89, cassata dalla corte di cassazione con sentenza n. 4545/93, con conseguenti effetti sugli atti da essa dipendenti ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. Del pari ha errato la corte d'appello per avere, rimettendo alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese processuali, ritenuto che la propria sen- tenza, che pronunciava in sede di rinvio sull'appello avversO la sentenza non definitiva del tribunale, fosse a sua volta una sentenza non definitiva. In realtà, CO- me la dottrina ha posto in chiaro, la prosecuzione del giudizio nella sede originaria in tal caso "non implica 20 un rinvio vero e proprio, perché riguarda questioni di cui il primo giudice non si è mai spogliato", delle quali "rimane perciò investito unicamente". I menzionati errori, peraltro, evidentemente non comportano la nullità della intera sentenza, ma ne im- pongono solo la cassazione senza rinvio nella parte in cui ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé. E poiché a tanto è conseguita la omessa regolazione delle spese processuali, che la gravata sentenza ha er- roneamente rimesso alla (propria, futura, inesistente) pronuncia definitiva, tale liquidazione va effettuata da questa stessa corte in riferimento sia al giudizio di rinvio, sia al giudizio di cassazione dal quale il rinvio è promanato, sia al giudizio di appello conclu- sosi con la sentenza n. 2086/89 (che a sua volta rimise la liquidazione alla sentenza definitiva) cassata con decisione n. 4545 del 1993, escluse solo quelle del primo grado, dal tribunale rimesse alla (propria) sen- tenza definitiva. Al pagamento di tali spese va condannata la ricor- rente, attesa la sua soccombenza, quale si apprezza dall'esito definitivo del giudizio sulle questioni fino ad oggi decise. La consolidata direttiva generale secondo la quale la soccombenza deve essere valutata con riferimento 21 all'esito finale e complessivo del giudizio non esclu- de, invero, la liquidazione delle spese relative alle fasi ed ai gradi di giudizio che abbiano avuto ad esclusivo oggetto questioni preliminari con la sentenza che definitivamente le decide. caso In tal invero si impone il ristoro delle spese a favore della parte che le abbia esclusivamente sopportate al fine di contra- stare gli opposti assunti, di cui sia stata definitiva- mente accertata l'infondatezza da del parte giudice che, con la relativa statuizione, appunto "chiude il processo davanti a lui" (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in riferimento alle tariffe vigenti, al valore della controversia ed alle difficol- tà delle questioni trattate, come segue: per il giudizio di appello conclusosi con la sen- tenza n. 2086/89, in L.10.640.800, di cui L. 80.800 per spese vive, L.
2.560.000 per diritti di procuratore e L.
8.000.000 per onorari di avvocato;
per il giudizio di cassazione definito con sentenza n. 4545/93 in complessive L. 20.000.000, incluse le spese vive;
per il giudizio di appello in sede di rinvio, in (indicata al n. 7 del fascicolo di difetto di notula parte, ma non contenuta nel fascicolo stesso), in com- : plessive L. 14.100.000, di cui L. 100.000 per spese vi- 22 didiritti procuratore e L. ve, 3.000.000 L. per 11.000.000 per onorari di avvocato.
4. In considerazione della sua prevalente soccom- benza anche in questa fase, la ricorrente va inoltre condannata alle spese del presente giudizio di legitti- mità nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, Mooss ac- 370000 coglie per quanto di ragione il quarto, cassa in rela- zione senza rinvio la impugnata sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha disposto la prosecuzio- ne del giudizio innanzi a sé; condanna la ricorrente alle spese del primo giudi- zio di appello, del primo giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, rispettivamente e complessivamente liquidandole in L. 10.640.800, in L. 20.000.000 ed in L. 14.100.000, nonché a quelle del presente giudizio di legittimità, che per esborsi liquida in L.268.009 01- tre a L. 30.000.000 per onorari. Roma, 22 dicembre 2000 Il presidente L'estensore жум Depositato in Cancelleria my OGGI, 53 APR 2001 WCELLENA IL CANCELLIERE C1 IL COLLAGES Concetta Ammendola rs (Concou 23 DELLE TENNISTE DOIMA. 2 MAG. 2001 4 Hontain be CO Registrato in dat 370.000 UFFICIO £. recentos 21042 versate I Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Alli Gioiari al n. (live (Dr. M. RACCICHIM p.