Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175, comma secondo e 2 bis cod. proc. pen., rimanendo per converso escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna, semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., senza nel contempo avanzare, come tra l'altro previsto dal comma terzo dello stesso art. 670, anche richiesta di restituzione in termini.
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- 1. Revisione e restituito in integrum per violazione delle norme sul processo equoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 maggio 2011
- 2. Processo penale, equità, necessità, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2006, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/11/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1329
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 11464/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RR CO, n. 12 maggio 1949 a Settimo Torinese;
avverso ordinanza della Corte d'assise d'appello di Milano in data 30 gennaio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. Dubolino;
Lette le requisitorie dell'avv. Gen. Dott. Vitaliano Esposito, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con statuizioni conseguenti.
RILEVATO IN FATTO
- che CA RR CO, con atto a firma del proprio difensore datato 12 novembre 2004, si rivolse alla corte d'assise d'appello di Milano in veste di giudice dell'esecuzione chiedendo, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., che la stessa volesse "annullare, e/o revocare e/o dichiarare ineseguibile" l'ordine di carcerazione emesso dalla locale procura generale della Repubblica per l'esecuzione della pena di anni 24 di reclusione alla quale lo stesso AT BE era stato condannato con sentenza della corte d'assise d'appello di Milano in data 9 aprile 1984, divenuta esecutiva in data 13 novembre 1985 a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, del ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, con il quale era stata, tra l'altro, dedotta anche la nullità del giudizio, siccome celebrato nella dichiarata contumacia dell'imputato stesso, nonostante che egli fosse, all'epoca, detenuto all'estero per altra causa ed il decreto di citazione a giudizio gli fosse stato notificato a mani della madre;
- che, a sostegno di detta richiesta, la difesa si basava essenzialmente sul fatto che, essendosi il AT BE, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, rivolto alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, lamentando violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, della Convenzione, resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, la Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza del 28 agosto 1991, aveva ritenuto effettivamente sussistente la detta violazione, per lesione del diritto di difesa;
- che l'adita corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza "de plano" in data 23 novembre 2004, dichiarò inammissibile la richiesta per ritenuta, manifesta infondatezza, a fronte dell'intervenuto giudicato di condanna;
- che, su ricorso del condannato, questa Corte, con sentenza del 22 settembre - 3 ottobre 2005, ritenendo illegittima l'avvenuta adozione della procedura "de plano", in assenza di condizioni che rendessero "ictu oculi" infondata la richiesta, annullò con rinvio la suddetta ordinanza, fissando come principio di diritto (con richiamo ad altre precedenti pronunce nello stesso senso), quello secondo cui le disposizioni della Convenzione debbono trovare diretta applicazione da parte del giudice italiano e demandando al giudice di rinvio il compito di stabilire se la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) della Convenzione medesima "precluda l'esecuzione nell'ordinamento italiano di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo" dalla Corte di giustizia a norma dell'art. 6 della Convenzione, ovvero se, in assenza di un apposito rimedio previsto dall'ordinamento interno, debba comunque prevalere il giudicato";
- che la corte d'assise d'appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, con l'ordinanza di cui in epigrafe, respinse nuovamente la richiesta del AT BE ritenendo, all'esito di ampia disamina del caso, alla luce della vigente normativa e dei precedenti giurisprudenziali, che, a fronte del giudicato determinato dalla sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna, "non sia previsto, de jure condito, alcuno strumento giuridico" in forza del quale il giudice dell'esecuzione possa "incidere sulla sua esecutività e sulla conseguente detenzione del condannato nonché, nel contempo, di provocare la riapertura del procedimento in modo che si possa procedere alla celebrazione di un nuovo processo secondo le regole del giusto processo";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato sostenendo, in sintesi e nell'essenziale, con atto a propria firma e con altro distinto atto a firma del proprio difensore, seguito da ulteriore memoria illustrativa, che erroneamente sarebbe stata esclusa la possibilità e, quindi, la doverosità di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea non potendosi accettare, in particolare, a fronte dell'impegno internazionale assunto dall'Italia di conformarsi, come espressamente previsto dall'art. 46 della Convenzione, alle sentenze definitive della suddetta Corte, il principio secondo il quale tale obbligo verrebbe meno a fronte dell'irrevocabilità del giudicato, secondo la normativa nazionale;
- che alla tesi difensiva ha sostanzialmente aderito, con dovizia di argomentazioni, la procura generale presso questa Corte, nelle sue requisitorie scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) l'art. 670 c.p.p., al quale il ricorrente ha fatto, a suo tempo, esclusivo richiamo, è essenzialmente finalizzato a consentire la verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'esistenza o meno di un provvedimento dotato del carattere dell'esecutività;
b) solo per evidenti ragioni di economia processuale è stata prevista, nel comma 3 del medesimo articolo, la possibilità di unire, alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, anche quella di rimessione in termini per l'eventuale impugnazione, a norma dell'art. 175 c.p.p.; richiesta che, altrimenti, va presentata, ai sensi del comma 4, ultima parte, del citato art. 175, allo stesso giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione;
c) nella specie, dal testuale tenore della richiesta avanzata dal AT BE al giudice dell'esecuzione, non risulta affatto che egli, nel sostenere l'ineseguibilità della sentenza di condanna, abbia anche inteso avanzare formale richiesta di rimessione in termini;
d) in mancanza di tale richiesta, ed in assenza di qualsivoglia elemento che incidesse sulla formale e sostanziale validità del giudicato e, quindi, sull'esecutività della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione altro non avrebbe potuto fare se non respingere, come ha fatto, la richiesta, senza minimamente contravvenire, in tal modo, al "dictum" della sentenza di annullamento, avendo questa, come si è visto, espressamente lasciato aperta la possibilità che venisse riconosciuta, dal giudice di rinvio, l'inesistenza, nel vigente ordinamento italiano, di una norma che, in forza dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Convenzione (che prevede come titolo legittimo di detenzione quello costituito dalla "condanna da parte di un tribunale competente"), precludesse l'esecuzione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile ma pronunciata all'esito di un processo giudicato, dalla Corte europea, "non equo"; il che, riguardando soltanto l'esecuzione, non equivale affatto a dire che non esiste, nell'ordinamento italiano, la possibilità di rimettere in discussione una sentenza irrevocabile di condanna che, come nella specie, sia stata riconosciuta "non equa" in sede europea perché pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale privo della dovute garanzie, dovendosi invece ritenere che detta possibilità sia offerta, in linea di principio, dal già ricordato istituto delle rimessione in termini, quale ora disciplinato, proprio con riguardo al giudizio contumaciale, dall'art. 175 c.p.p., commi 2 e 2 bis (in tal senso anche la sentenza della sez. 1^ di questa Corte 18 maggio - 18 luglio 2006 n. 32678, Somogyi, prodotta in copia della stessa Procura generale e nella quale, con riferimento, anche in questo caso, ad un giudizio contumaciale giudicato "non equo" in sede europea, si afferma che il nuovo art. 175 costituisce senza dubbio "strumento idoneo per consentire quella restitutio in integrum invocata dalla Corte di Strasburgo"); ragion per cui soltanto di detto istituto il condannato potrà, ove lo ritenga, avvalersi, e soltanto in tale eventualità potranno, in quella sede, affrontarsi e risolversi le specifiche problematiche che la peculiarità del caso potrebbe implicare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007