Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
054 94 / 02 REPUBBLICA ITALIAN, IN NOME DE PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RITARDO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NELLA DEMPIMEN Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 14224/01 Cron.16532 COLARUSSO Dott. Vincenzo Consigliere Rep. 1247 CIOFFI -Rel. Consigliere Dott. Carlo Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 05/03/02 Consigliere Dott. CE Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 "17 2002 RE ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE ES VETERE, FORGIONE, difeso dagli avvocati 77 1.1500 SALVATORE VETERE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GH PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 6165 CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA PULICE, difeso dagli avvocati NICOLA MARTINO, ANGELO GANGI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 54/01 della Corte d'Appello di 357 -1- CATANZARO, depositata il 06/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato ROMANO Giovanni, per delega degli Avv.ti GANCI e MARTINO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TR ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 giugno 1987 TR GH affermò che il 24 febbraio 1986 aveva stipulato con CE CO un contratto con il quale quest'ultimo aveva promesso di vendergli, ed egli si era impegnato ad acquistare, un appartamento da costruirsi in Rende;
e che l'appartamento consegnatogli, per quale aveva versato un acconto di 94 milioni di lire, non aveva le caratteristiche pattuite. Convenne quindi CE CO in- nanzi al Tribunale di Cosenza per sentirlo condannare all'esatto adempi- mento dell'obbligazione assunta, ed in subordine alla restituzione della somma versata. CE CO si costituì e chiese il rigetto della domanda, a suo dire infondata;
in via riconvenzionale, chiese che fosse dichiarato l'obbligo di TR GH di stipulare l'atto pubblico, e che fosse condan- nato a [...] il saldo del prezzo convenuto. Con sentenza del 29 novembre 1995 il Tribunale accolse la do- manda di TR GH per quanto di ragione, ossia condannò CE CO ad effettuare i rifacimenti dell'immobile specificati dal consulente tecnico che aveva nominato;
accolse poi la domanda riconvenzionale del convenuto, ossia dichiarò che TR GH era tenuto a stipulare il con- tratto definitivo, e lo condannò a pagare il saldo del prezzo, ammontante a 32 milioni e mezzo di lire;
infine compensò per un quarto le spese giudizia- li, e pose a carico di TR GH i restanti tre quarti... CE CO propose appello, e censurò tale sentenza, per- ché il Tribunale non aveva fatto seguire, alla condanna di TR GH al pagamento in suo favore della parte del prezzo non ancora corrisposto, 3 quella al pagamento anche degli interessi e quella del risarcimento del mag- gior danno subito per la sopravvenuta svalutazione monetaria;
e perché le spese di lite, considerato il suo esito, erano state compensate in misura ec- cessiva. TR GH si costituì e chiese il rigetto del gravame. Con appello incidentale lamentò che il Tribunale non aveva dato atto dell'inadempimento di CE CO da lui denunziato, e chiese che fos- se condannato “a condursi davanti al notaio per la redazione dell'atto pub- blico di trasferimento, e a rifondergli le spese sostenute per ottenere la con- cessione in sanatoria delle parti del bene realizzate in difformità del pro- getto e delle norme di legge”. Nel corso del giudizio di appello TR GH affermò di es- sere venuto a conoscenza, dopo la sua costituzione in appello, della iscrizio- ne di un'ipoteca sull'immobile oggetto della causa;
chiese che CE CO fosse condannato a cancellarla, e che fosse pronunziata sentenza co- stitutiva del suo diritto di proprietà sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 2932 cod. civ.. CE CO, sollecitato dal giudice a prendere posizione su tali domande, dichiarò di non accettare il contraddittorio. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione di CE CO. Quanto alla prima censura, ha osservato che le prove raccolte non consentivano di stabilire a quale delle parti in causa era imputabile il ritardo nella stipulazione del contratto definitivo, e conseguentemente il ri- tardo nel versamento del saldo del prezzo. E quanto alla seconda, che la de- 4 cisione del Tribunale relativamente alle spese era giustificata dalla sua par- ziale soccombenza di CE CO. La Corte di Appello di Catanzaro ha poi dichiarato inammissi- bile, perché nuova, la domanda proposta da TR GH con la sua com- parsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, quella con cui aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per ottenere la sanatoria innanzi detta;
ed ha invece accolto quella proposta dall'appellato successivamente, avente ad oggetto la cancellazione dell'ipoteca. CE CO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. TR GH ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso CE CO, denun- ziando violazione degli art. 1224 e 1282 cod. civ., censura la sentenza im- pugnata per non aver condannato TR GH al pagamento degli interes- si e del maggior danno da svalutazione monetaria sulla somma capitale che pur era stato condannato a pagargli a titolo di saldo del prezzo, essendo stato acclarato il suo ritardo nell'adempimento; ed aggiunge che, avendo egli adempiuto le sue obbligazioni, TR GH non aveva alcun legittimo motivo per non stipulare il definitivo atto pubblico e conseguentemente pa- gare il residuo prezzo. La censura è fondata. La Corte d'appello di Catanzaro ha affermato nella sua sentenza che le risultanze istruttorie non hanno consentito ad essa di stabilire se il ri- 5 tardo nella stipulazione del contratto preliminare, e conseguentemente nel versamento del saldo del prezzo dovuto da TR GH, sia imputabile a quest'ultimo ovvero a CE CO;
ed in tale situazione di incertezza processuale, ha rigettato la domanda di quest'ultimo. Sta di fatto, però, che la disposizione di cui all'art. 1218 cod. civ., pone a carico del debitore, e non del creditore, l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili (tra le tante, vedi in particolare Cassazione civile sez. I, 19 agosto 1996, n. 7604). Con il primo motivo del suo ricorso CE CO censura inoltre la sentenza impugnata per aver dichiarato il suo obbligo di provvede- re alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'appartamento per cui è causa, accogliendo una domanda proposta da TR GH soltanto in appello. Anche questa seconda censura è fondata. La novità della domanda emerge da quanto riferito in narrativa, e il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiararne addirittura d'ufficio l'inammissibilità, essendo irrilevante al riguardo anche l'eventuale accetta- zione del contraddittorio della controparte (vedi Cassazione civile sez. III, 8 maggio 1998, n. 4677; sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2157), che comunque è stata espressamente rifiutata. Con il terzo motivo del suo ricorso CE CO afferma di aver chiesto in primo grado, con la sua comparsa di costituzione, che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza di un suo obbligo di cedere a TR Ghi- lardi “le soffitte o ripostigli” di cui quest'ultimo si era appropriato, e che 6 Agenzia delle Entrate Ufficio di Ropa 205.18 03 Iscritto a · ruplp it. ٤ Art. . .. p quest'ultimo fosse quindi condannato a restituirglieli;
e che sia il giudice di primo grado, che quello di secondo grado hanno omesso di pronunziarsi su tale sua domanda. Denunzia pertanto vizio di omessa motivazione dell'implicito rigetto della sua domanda. La censura è inammissibile. Il ricorrente non ha proposto, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, e dal suo ricorso, tale censura nel giudizio di secondo grado, e non può dunque dolersi del fatto che il giudice dell'appello non abbia esa- minato la sua domanda. Il secondo motivo del ricorso di CE CO ha ad oggetto la statuizione relativa alle spese processuali, e resta conseguentemente as- sorbito. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di CE Gre- co, rigetta il terzo, e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impu- gnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, anche per le spese. Roma, 5 marzo 2002 Il presidente (Mario Spadone) thistan L'estensore (Carlo Cioff) 109T 129,11 Ven IL CANCELLIERE C1 CE Catania 456T 20,66 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002 TOT 149 IL CANCELLIERE CE Catanic