Sentenza 3 settembre 1998
Massime • 2
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione "elementi su cui la richiesta si fonda", adottata dall'art. 291, primo comma cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, quinto comma, dello stesso codice, esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità: il termine "elementi" comprende, infatti, non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini; un sistema, quello ora ricordato, che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.
In materia di valutazione della prova, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento argomentativo e, dunque, la motivazione del provvedimento, non può pervenire "omisso medio" all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice persegua un percorso dimostrativo diretto ad accertare se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio alla verifica dell'attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/1998, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1998 |
Testo completo
(SEZIONE FERIALE)
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente del 3/09/1998
1. Dott. GI de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vincenzo Colarusso Consigliere N.5028
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco De Chiara Consigliere N.28409/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da LB IO e LB ST, avverso l'ordinanza 30 maggio 1998 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avvocati Matteo Bonaccorsi e Luigi Colaleo. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 30 maggio 1998 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta dai fratelli LB IO a LB ST avverso l'ordinanza 4 maggio 1998 del locale Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la loro custodia cautelare in carcere perché gravemente indagati dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per la loro appartenenza al sodalizio criminoso facente capo a PE AT.
Premesso che era da ritenere incontestata l'esistenza di tale nucleo associativo, in ordine alla partecipazione ad esso del LB e della abituale loro attività di commercio di cocaina, un grave assetto indiziario poteva ricavarsi dalle "accuse specifiche e convergenti" dei collaboranti MA AT, NI RA (che li avevano anche individuati in fotografia), NT PE e De DE RM.
Più in particolare, il NI avrebbe precisato la "squadra" nella quale erano inseriti gli indagati, dichiarando di avere avuto in diverse occasioni rapporti con gli stessi per motivi inerenti all'attività dell'associazione mafiosa. partecipando una volta ad un incontro con altri membri del clan per risolvere contrasti insorti tra i LB e tale GI AR per la cessione di una partita di cocaina. Avrebbe poi additato, sempre negli indagati, i detentori in passato delle armi appartenenti alla consorteria e fatte ritrovare dal collaborante subito dopo il suo arresto.
Tali dichiarazioni risulterebbero riscontrate: dai precedenti giudiziari e dalle frequentazioni con pregiudicati, dalle accuse degli altri collaboranti che, "pure se in modo meno preciso e dettagliato", hanno parlato sia della disponibilità di armi sia del commercio di stupefacenti sia dell'appartenenze degli indagati alle associazione sia, infine, della commissione di altri gravi delitti. Relativamente, poi, alle argomentazioni sviluppate dalla difesa nella richiesta di riesame, il giudice a quo osserva che:
a) il fatto che LB IO sia stato detenuto quasi ininterrottamente per otto anni (fatta eccezione per circa tre mesi) e cioè dal maggio 1987 al febbraio 1995 e poi dall'8 marzo al 4 maggio 1998 (relativamente a tale ultima detenzione si precisa che questa riguarda il procedimento "Corsaro" in ordine al quale l'indagato è stato liberato per il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza) non assumerebbe decisivo significato perché non incompatibile con il narrato dei collaboranti;
ciò non soltanto perché resterebbero "scoperti" lunghi periodi di tempo ma anche perché la circostanza che in un procedimento non sia stato raggiunto un assetto indiziario di tale gravità da consentire la prosecuzione della custodia, non implica la sicura innocenza dell'indagato e non può riflettersi in altro procedimento;
b) un'identica conclusione va adottata nei confronti della detenzione di LB ST ed procedimento conclusosi con la sentenza assolutoria del Tribunale di Firenze del 14 luglio 1994;
c) le contestazioni difensive circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti non compromettono - nonostante meritino di "essere nel prosieguo delle indagini sottoposte a maggiore e più pregnante vaglio da parte dell'A.G. procedente" valenza indiziaria delle "convergenti accuse dei collaboranti", mentre il contrasto tra talune loro dichiarazioni o all'interno di dichiarazioni rilasciate da uno stesso propalante possono giustificarsi con un loro diverso grado di collaborazione in ciascuno dei procedimenti nei quali le dichiarazioni sono state rese;
tanto più che gli atti cui si richiama la difesa - ad eccezione di quelli dalla stessa prodotti - non sono nella disponibilità dell'organo decidente, così che resterebbe preclusa "una completa visione di insieme".
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i fratelli LB articolando motivi ora di stretto ordine processuale ora concernenti la congruità della motivazione del provvedimento impugnato:
a) si assume, anzi tutto, che la misura coercitiva risulterebbe caducata per avere il Tribunale depositato nei dieci giorni dalla trasmissione degli atti il solo dispositivo dell'ordinanza, differendo il deposito della motivazione di venti giorni e per non essere stati trasmessi che stralci delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NT PE;
b) si denuncia, ancora, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla confutazione delle argomentazioni difensive, riguardanti: l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, i riscontri di ciascuna dichiarazione, le eclatanti contraddizioni all'interno di ciascuna serie di dichiarazioni di ogni propalante e delle dichiarazioni dei collaboranti tra loro, lo stato di detenzione degli indagati, la mancanza, attestata dalla polizia giudiziaria, di frequentazioni con pregiudicati nel corso del loro (breve) periodo di libertà; il tutto con minuziosa, puntigliosa precisazione con riferimento alla posizione sia di IO sia di ST LB, ed alle singole propalazioni di ciascun collaboratore verificata in vitro per attestarne l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca.
Il prossimità dell'odierna udienza in camera di consiglio i ricorrenti, con atto sottoscritto dall'avv. Colaleo, hanno insistito, sviluppando ampiamente il contenuto del ricorso, sul motivo concernente la perdita di efficacia della misura in conseguenza del ritardo nel deposito dell'ordinanza, nonché sulle censure concernenti la motivazione in punto di responsabilità, alla quale si addebita di aver eluso gli argomenti prospettati nella richiesta di riesame. Non solo, ma l'affermazione che le "dichiarazioni dei collaboranti ... pur meritevoli di essere in prosieguo delle indagini sottoposte a maggiore e più pregnante vaglio da parte dell'A.G. procedente" comproverebbe che lo stesso giudice a quo si è, in effetti, espresso in modo perplesso quanto alla valenza degli indizi, per di più non dando conto in alcun modo del procedimento logico seguito.
3. Vanno preliminarmente disattese le censure di ordine processuale prospettate dai ricorrenti.
3.1. Relativamente alla doglianza incentrata sulla mancata osservanza del termine, decorrente dalla trasmissione degli atti al Tribunale, per il deposito dell'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di riesame, è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte Suprema le quali hanno statuito che la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 c.p.p., secondo la quale in ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'immediato effetto caducatorio, che entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre provveduto al deposito del dispositivo;
e ciò perché mediante tale deposito si rende certo per gli interessati che quella decisione - con quel determinato irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si rende altresi possibile in adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti;
mentre la motivazione dell'ordinanza di riesame, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio, la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 c.p.p., dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta
(Sez. un., 17 aprile 1996, Moni). Una soluzione interpretativa di recente ribadita dalle Sezioni unite le quali hanno, ancora una volta, statuito che, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p.;
precisandosi che l'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penate (Sez. un., 25 marzo 1998, Manno). Ed è significativo rimarcare, anche considerando il contenuto complessivo delle censure avanzate in proposito dai ricorrenti, come con tale sentenza sia stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità, costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 2^ comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 309, comma 10, c.p.p., interpretato nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame, osservandosi: a) quanto al principio di eguaglianza, che la norma ora ricordata non è contraddistinta da incertezza alcuna circa il termine di deposito dell'ordinanza, con la conseguenza che non è ravvisabile in essa alcuna disparità di trattamento;
b) quanto ,al diritto alla libertà personale, che non è ipotizzabile alcuna violazione di esso, perché il legislatore, con una scelta discrezionale incensurabile, ha optato, nel procedimento di riesame, per una garanzia sostanziale del diritto di libertà, da ritenersi realizzata mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire in un termine caducatorio, correlata alla decisione del tribunale conclusiva del procedimento con carattere di assoluta certezza, così come è certo anche il termine legale di deposito del provvedimento;
c) quanto al diritto di difesa, che non solo non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, fissato in cinque giorni, ma risulta anche ragionevolmente garantito il tempestivo diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto dies ad quem.
3.2. Infondata è pure la seconda censura di rito. Infatti, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione "elementi su cui la richiesta si fonda", adottata dall'art. 291, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 309, comma 5, dello stesso codice, esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità: il termine "elementi" comprende, infatti, non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con omissis, al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini;
un sistema, quello ora ricordato, che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 18 febbraio 1998, Romeo).
4. I ricorsi sono, invece, fondati per la parte concernente la motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e, più in particolare, quanto al giudizio circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazioni accusatorie.
Occorre, al riguardo ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino), dopo avere premesso che l'art. 192 c.p.p. non è applicabile in materia di misure cautelari, avvertirono come la verifica dell'attendibilità, a tal fine, della chiamata in correità richieda, in primo luogo, un'indagine sulla credibilità del dichiarante, individuando il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e delle ragioni che l'hanno indotto a coinvolgere l'indagato; un criterio, sotto questo profilo, non molto distante da quello enucleato dalle stesse Sezioni unite - sempre sotto l'aspetto dell'attendibilità intrinseca - per la valutazione della chiamata in correità relativamente alla verifica della responsabilità in esito a giudizio;
potendo anche qui ripetersi che, al fine di valutare l'intrinseca attendibilità del collaborante, occorre considerare la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamati, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino). Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine in ordine all'intrinseca consistenza delle dichiarazioni secondo le linee interpretative già a suo tempo indicate dalla giurisprudenza;
nel senso, cioè, che occorre apprezzare la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, termini non dissimili da quelli adottati, ai fini dell'attendibilità intrinseca, nel giudizio ex art. 192 c.p.p. ("precisione, coerenza interna, costanza", etc.). Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice di constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni: un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare tra loro intrecciate, perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo rapportandola agli elementi di conferma se non si opera un previo accertamento della chiamata in se.
Il tutto, dunque, seguendo una metodica incentrata sulla chiamata in correità in quanto tale. Nel senso che la chiamata di correo può assumere i requisiti in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quelle connotazioni intrinseche che la definiscono, così da designarla come indizio di colpevolezza, l'attributo della "gravità" provenendo proprio dall'esistenza di elementi di conferma. Ciò spiega anche perché la giurisprudenza abbia precisato che i dubbi sull'attendibilità del dichiarante e della dichiarazione devono essere sciolti con assoluta precedenza rispetto all'esame dei riscontri. Così da introdurre un'ulteriore, rilevante tematica, da collegare alla distinzione tra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono operazioni interpretative non necessariamente sovrapponibili.
Rimane, infatti, come fondamentale criterio ermeneutico la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni. Attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati che da un forte tasso di relatività.
Sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca è, quindi, possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione concernente un singolo dato, tanto da introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione. Ciò per significare come, una volta acclarata l'affidabilità del chiamante, quale presupposto imprescindibile di ogni successiva verifica, il giudizio sulle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo avere chiamante rivelato fatti rispondenti a verità e propalato accuse non attendibili. Cosicché è regola generale il principio che una volta verificata il attendibilità intrinseca del chiamante, il procedimento argomentativo e, dunque, la motivazione del provvedimento, non può pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice persegua un percorso dimostrativo diretto ad accertare se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio alla verifica dell'attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare (v., ex plurimis, Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata di correo diviene, allora, l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione attributi conformati in modo tale da consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite.
Diviene necessario, a questo punto, pervenire all'ulteriore conclusione provvisoria rappresentata dal ruolo da assegnare alla indispensabile presenza dei riscontri, implicitamente richiesti dal,, art. 273 c.p.p., come condizioni per qualificare "grave" il dato indiziario. Ed in proposito non può che ribadirsi l'insegnamento delle Sezioni unite, nel senso che, per quanto attiene al profilo dell'attendibilità estrinseca, occorre appurare l'esistenza di elementi obiettivi che smentiscono la chiamata e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente addotti dall'accusato, senza, però, la necessità che gli elementi di conferma riguardino in modo specifico la posizione di questo.
La tematica acquista una particolare significazione nel delineare i canoni interpretativi posti a base da questa Corte nell'esame delle singole censure. E ciò perché, alla stregua dei criteri adottati dall'ordinanza impugnata, lo schema entro il quale è stato costruito il suo apparato dimostrativo risulta, in gran parte, proprio quello del riscontro incrociato. Pure se, sul piano logico, una dichiarazione sembra assumere il ruolo di fonte indiziaria da dimostrare. Una conclusione, peraltro, solo apparentemente corretta perché l'identica tipologia delle fonti di prova renderebbe necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggiore tasso di complessità. Il tutto valutando le chiamate nel loro complessivo contesto accusatorio, così da inferirne, quanto meno, la probabilità del fatto addebitato.
5. A nessuna delle regole sopra ricordate risulta essersi informato il provvedimento denunciato.
In primo luogo è assente qualsivoglia argomentazione dell'attendibilità intrinseca, non soltanto di ciascun collaborante, ma anche di ogni singola dichiarazione, pur in presenza di precise contestazioni anche relative al lungo periodo di detenzione degli indagati, genericamente liquidata dal giudice a quo con affermazioni apodittiche, nonché con riferimento alle contraddizioni rilevate tra le dichiarazioni rese da una stessa persona sul medesimo fatto. Una rilievo tale da imporre un giudizio di attendibilità intrinseca così penetrante da costituire il presupposto argomentativo di quella qualificata probabilità di colpevolezza che rappresenta la condizione ineludibile per l'applicazione della misura coercitiva. In secondo luogo, gli elementi di riscontro della "chiamata principale" (quella del NI) risultano da fatti del tutto generici (le dichiarazioni degli altri collaboranti senza alcuna ulteriore indicazione) ovvero poco significativi (i precedenti giudiziari e la frequentazione con altri pregiudicati), così da non integrare i requisiti minimi per la conferma delle accuse quanto meno in ordine alle modalità obiettive del fatto descritto dal chiamante, in modo da allontanare il sospetto che costui possa aver mentito.
6. L'ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio per nuovo esame al Tribunale della libertà di Catania, che si atterrà ai principi sopra enunciati per quanto attiene sia l'attendibilità intrinseca delle propalazioni sia la presenza dei riscontri.
7. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà dei fratelli LB, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di entrambi i ricorrenti e rinvia per nuovo esame al Tribunale della libertà di Catania. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1998